Detrazione riqualificazione energetica – imprese in contabilità semplificata: misura e criterio di imputazione

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Dal 1° gennaio 2018, la detrazione ai fini IRPEF e anche IRES (poiché spetta anche ai titolari di reddito d’impresa), per l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica sugli immobili strumentali, ha subito rilevanti modifiche (articolo 14, D.L. 63/2013) in relazione alla:

  • misura
  • tipologia di operazioni agevolate.

Si pensi alle spese sostenute per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione:

  • se le caldaie hanno efficienza ≥ alla classe A di prodotto, la detrazione scende al 50% dal 1° gennaio 2018 (era del 65% fino al 31/12/2017);
  • se le caldaie hanno efficienza ≥ alla classe A di prodotto, con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione, la detrazione è stabilita nella misura del 65% dal 1° gennaio 2018;
  • se le caldaie hanno efficienza < alla classe A di prodotto, sono del tutto escluse dal bonus “riqualificazione energetica” dal 1° gennaio 2018 (spettava una detrazione del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017).

Anche gli interventi sugli infissi che rispettano i requisiti di trasmittanza “U”, erano agevolati nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017, mentre beneficiano di una detrazione del 50% se la relativa spesa è sostenuta dal 1° gennaio 2018.

Appare evidente la necessità di individuare il periodo di “sostenimento” delle spese, sia per la corretta misura della detrazione, sia per l’ammissibilità dell’intervento all’agevolazione (come nel caso della caldaia con efficienza < alla classe A di prodotto).

 Il criterio di competenza per i titolari di reddito d’impresa

Con la circolare n. 29/E/2013, al paragrafo 1.2, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che per individuare il periodo a cui riferire il beneficio per gli imprenditori individuali, società, enti commerciali, occorre fare riferimento "al criterio di competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti".

Tale principio, ancora valido, va adeguato all’introduzione del regime di cassa, in vigore dal 2017, per i soggetti in contabilità semplificata.

In particolare, l’applicazione del principio “di competenza” (di cui alla circolare n. 29/E/2013) alle imprese in contabilità semplificata (ora “per cassa”) comporta la rilevanza del momento del pagamento ovvero, per coloro che optano per il criterio del registrato (opzione triennale prevista dall’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973) del momento in cui avviene la registrazione del documento di spesa.

Quindi, l'utilizzo del "criterio di competenza" da parte dei soggetti-impresa, se è da intendersi come il criterio ordinario, va adeguato alla specifica tipologia di imprese: ciò significa che, se l'imprenditore individuale è in contabilità semplificata (suo regime naturale), il criterio ordinario (cioè, la sua "competenza"), diventa il principio di cassa.

Esempio

  • Un imprenditore individuale ha sostituito nel proprio laboratorio l'impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione di classe <A (tale intervento, dall’1/1/2018 è escluso dal bonus riqualificazione energetica, ai sensi dell’art. 14, c.1, terzo periodo, D.L. n. 63/2013).
  • Il lavoro è stato eseguito nel 2017, con fattura datata 27/12/2017 (data di ultimazione della prestazione) e pagata il 9 gennaio 2018.
  • Sulla base del principio contenuto nella circolare n. 29/E/2013, l'utilizzo del "criterio di competenza" da parte dei soggetti in contabilità semplificata deve essere sostituito, come già detto, con quello della cassa o del registrato.

Di conseguenza, nel caso concreto, si avrà che:

  • se l'imprenditore è in contabilità ordinaria, il sostenimento della spesa è individuato in base all'ultimazione della prestazione (27 dicembre 2017): l’intervento è dunque agevolabile con la detrazione del 65% sul 2017;
  • se l'imprenditore è in contabilità semplificata, il sostenimento della spesa è individuato in base alla data di pagamento (9 gennaio 2018) e quindi non spetterà l'agevolazione da “riqualificazione energetica” ex art. 14 D.L. 63/2013 (se l’intervento è realizzato su un immobile ad uso promiscuo, può essere riconosciuto il bonus “ristrutturazione edilizia” ridotto alla metà, di cui all’art. 16-bis, c.1, lett. h, TUIR, solo ai fini IRPEF).
  • se, invece, il contribuente in contabilità semplificata adotta il criterio del “registrato” l’elemento discriminante sarà la data in cui avviene la registrazione della fattura di acquisto.

Norma:

  • 14 D.L. n. 63/2013, convertito in legge n. 90 del 3 agosto 2013;

 Prassi:

  • Circolare Agenzia delle entrate n. 29 /E del 18 settembre 2013

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