S.R.L. era bello (passato molto remoto)!

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Lo schema di decreto legislativo di recepimento della Legge delega n. 155/2017, con i suoi 391 articoli dedicati alla “riforma del fallimento”, crea una vera e propria rivoluzione abbassando notevolmente, con l’articolo 379, i limiti imposti alle S.r.l., comprese le società cooperative, per l’obbligo dell’organo di controllo, aprendo peraltro ai consulenti del lavoro.

Con la Legge n. 155 del 19 ottobre 2017 il Parlamento ha delegato il Governo alla Riforma della disciplina relativa alla “Crisi d’impresa e all’insolvenza”. Il testo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 2019, prevede, tra le altre, rilevanti cambiamenti che riguardano l’organo di controllo delle società a responsabilità limitata. Con il decreto legislativo in corso di approvazione, all’articolo 379 si apporta, infatti, una importante modifica all’articolo 2477 del codice civile riducendo drasticamente le soglie che comportano l’obbligo per la S.r.l. di nomina dell’organo di controllo.

In particolare, il citato articolo 2477 del codice civile risulta così riformulato.

Codice Civile – articolo 2477

1.       L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

2.       La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

3.       La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a)       è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b)      controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c)       ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1.    totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2.    ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3.    dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

4.       L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”

5.       Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni del collegio sindacale previste per le società per azioni.

6.       L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

7.       Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

La disposizione, per le S.r.l. e le per società cooperative già costituite, comporta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo entro 9 mesi dall’entrata in vigore dell’articolo in commento, che è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in Gazzetta è attesa a breve.

Ciò detto, va da sé che è opportuno, già in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2018 (aprile prossimo), provvedere alla istituzione dell’organo di controllo ad evitare che i neonominati (o il neonominato) sindaco/revisore debbano analizzare l’intera contabilità dell’anno 2019 in tempi ristretti.

La disposizione impatta notevolmente sull’operatività degli studi professionali:

  • da un lato perché a seguito dell’ampliamento della platea di società che hanno l’obbligo di dotarsi del collegio sindacale, si aprono potenziali opportunità professionali per i consulenti coinvolti della gestione contabile e fiscale di tale nuovo comparto societario, posto che (avendone i requisiti) potranno assumere l’incarico di sindaco o di revisore, anche se non nelle società per le quali sono consulenti, posto l’incompatibilità tra i due incarichi;
  • dall’altro, perché gli stessi consulenti che mantengono l’incarico di gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali si troveranno a dover colloquiare e rendere conto ad un soggetto, il revisore, che in linea di principio ha nelle sue prerogative quelle di controllare l’operato del commercialista che gestisce la contabilità. Se poi la S.r.l. dovesse decidere di istituire il Collegio sindacale, questo avrebbe anche l’obbligo di controllare la conformità della gestione degli amministratori alla legge e all’atto costitutivo con potenziali notevoli ingerenze nell’operato aziendale.

A bene vedere, comunque, a prescindere dall’organo che si insedierà (sindaci o revisori) ancor più rilevante è l’impatto delle nuove disposizioni nei confronti dell’imprenditore. Stiamo infatti, parlando di società di non rilevanti dimensioni, di carattere familiare, spesso non adeguatamente strutturate dal punto di vista organizzativo, in cui le regole procedurali sono quasi sempre del tutto assenti, soprattutto se la gestione contabile è interna. In questi casi, infatti, non c’è neanche il filtro del commercialista che si occupa nella maggior parte dei casi solo degli adempimenti fiscali; è quasi la regola che qualsivoglia tentativo da parte di quest’ultimo di introdurre in azienda magari poche ma basilari regole organizzative si è infranto contro il muro di gomma dell’amministratore - padrone.

Insomma, un cambiamento epocale.

Certamente di fronte ad un imprenditore illuminato, soprattutto se di giovane età e quindi più attento ai cambiamenti e alle innovazioni, far entrate in casa propria il controllore non dovrebbe in linea di principio comportare crisi di rigetto, anche perché compito del controllore è anche quello di evidenziare, prima ancora di iniziare a spuntare le fatture e gli estratti conto bancari, se ci sono falle nel sistema di gestione aziendale, nel sistema di reporting , di flussi informativi e suddivisione di funzioni per la minimizzazione dei rischi di errori e di frodi. Il che dovrebbe esclusivamente ben disporre l’imprenditore.

Tuttavia, occorre anche prendere atto che se negli anni non c’è riuscito il consulente a introdurre in azienda soluzioni e rimedi, va dato per scontato che l’imprenditore abbia fatto sempre orecchie da mercante.

E allora qual è la soluzione nel momento in cui racconterete alla vostra S.r.l. nella persona del suo amministratore unico come stanno le cose?

All’affermazione: collegio sindacale? Mai e poi mai! Trovami il rimedio!

La soddisfacente vostra risposta sarà: trasformiamo la S.r.l. in S.a.s., così niente collegio sindacale!

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