FATTURA ELETTRONICA E MAGGIORI CONTROLLI FISCALI, MA IL REGIME FORFETARIO SEMBRA SALVO

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Una parte della politica non ha mai amato l’ampliamento disposto dalla legge di Bilancio 2019 del regime forfetario, ma, nonostante il ribaltone politico avvenuto durante il periodo estivo, esso non dovrebbe essere cancellato dal nuovo governo rosso-giallo e dovrebbero invece solamente arrivare correttivi per evitare possibili comportamenti evasivi ed elusivi. Parallelamente invece, anche per questi contribuenti dovrebbe scattare l’obbligo di fattura elettronica.

Non vi è, peraltro, dubbio che attualmente questo regime consenta anche comportamenti anomali, ma ciò non deve impedire che si possa continuare ad agevolare coloro che hanno un lavoro meno garantito, non hanno particolari tutele dal rischio della quotidianità professionale e che, in molti casi, subiscono una discontinuità reddituale e sono spesso esposti anche alla precarietà previdenziale della gestione separata INPS.

Il Fisco, tuttavia, sembra aver deciso di voler continuare a premiare con la flat tax il lavoro produttivo e così si eviterebbe un cambiamento inopinato delle regole fiscali in un Paese in cui chi  intraprende un’attività economica ha il diritto di poter godere di un quadro normativo stabile e di un orizzonte temporale di medio periodo per poter pianificare le proprie scelte di investimento.

In questo senso, risulterebbe allora giusto che il modello impositivo non venisse stravolto a distanza di un solo anno, anche per rispetto della tutela dell’affidamento del contribuente.

Ovviamente, invece, altro discorso è il puntare a contrastare comportamenti impropri ed elusivi legati, ad esempio, al fatto che la fuoriuscita dal regime si verifica soltanto nell’anno successivo al superamento della soglia dei 65.000 euro, il che può rendere conveniente pianificare andamenti anomali dei ricavi/compensi per massimizzare i vantaggi del particolare regime.

Questa previsione normativa rende infatti molto interessante anche differire la propria fatturazione attiva per cercare di rimanere all’interno della soglia che consente di fruire del regime agevolato.
Ad esempio, a fronte di servizi resi per 80.000 euro nel 2019, sotto il profilo fiscale risulterebbe conveniente limitare fatture ed incassi di detto anno a 65.000 euro per godere dell’aliquota flat del 15% e rinviare l’incasso dei restanti 15.000 euro nell’anno successivo e così via nelle seguenti annualità.

In altra ipotesi, invece, se nel 2018 le prestazioni effettuate e realmente da fatturare fossero state di 75.000 euro, il fatturato reale del 2019 raggiungesse i 105.000 euro, mentre nel 2020 i compensi da percepire arrivassero fino a 150.000 euro, organizzando accuratamente la fatturazione delle prestazioni ed il differimento dei relativi incassi (limitandoli a 65.000 euro nel 2018 e 2019 e concentrando i restanti 200.000 euro nel 2020), in tutti e tre gli anni si godrebbe della flat tax al 15% e solo nel 2021 si rientrerebbe nel regime ordinario di tassazione, da dove, in realtà, nel 2019 non si poteva uscire.

Appare, quindi, evidente come da anomali ritardi della fatturazione, o da una strumentale intermittenza della stessa tra diversi periodi di imposta, si possano generare impropri benefici fiscali.
Rispetto, però, a quanto rappresentato ed alla luce di alcune indiscrezioni, non appare più inverosimile che le Entrate, indagando sulla discrasia tra i profili temporali delle operazioni effettuate, momento di emissione della certificazione fiscale e relativi incassi di riferimento, nei casi più clamorosi possa anche contestare quanto posto in essere dal contribuente per una evidente contrarietà alla ratio della normativa e ai principi dell’ordinamento, vale a dire per il perseguimento di un indebito vantaggio fiscale (il differenziale tra le aliquote Irpef ordinarie e quella sostitutiva) realizzato da un contribuente forfetario che proponga condotte accertabili come prive di coerenza e ragionevolezza rispetto ai dati di comune esperienza: si pensi, ad esempio, al caso di chi ritardasse sistematicamente l’emissione di tutte le fatture delle prestazioni del secondo semestre dell’anno x al primo semestre dell’anno x+1.

In tal caso, il vantaggio fiscale del contribuente potrebbe essere considerato come realizzato in distonia con l’ordinamento tributario e potrebbero a quel punto trovare spazio anche ipotesi di accertamenti fondati sulla disciplina dell’abuso del diritto, elevabile nei confronti di chi, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzi essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

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