Detrazioni d’imposta: esordisce il bonus riqualificazione facciate degli immobili

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In premessa è utile fare presente che sono prorogate nel 2020 le detrazioni fiscali per:

  • riqualificazione energetica;
  • ristrutturazione edilizia;
  • “bonus verde”;
  • “bonus mobili”,

nella stessa misura e per gli stessi interventi previsti per le spese sostenute nel 2019.

Nessun cambiamento per:

  • sisma-bonus”;
  • sismabonus “acquisti”,

le cui norme di riferimento già ne prevedevano l’applicazione fino al 2021.

Su queste misure a breve un approfondimento su questo blog.

Di assoluta novità, invece, il “bonus facciate”, spettante per le spese sostenute nel 2020, anche di sola manutenzione ordinaria.

 IL BONUS “FACCIATE” (art. 1, cc. 219-224, legge n. 160/2019)

La legge di bilancio 2020 ha introdotto una nuova agevolazione, consistente nella detrazione dall'imposta lorda del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone. Si tratta di una disposizione “autonoma” e sganciata, almeno per l’ambito oggettivo e soggettivo, dalle ristrutturazioni edilizie.

Quali lavori

L’agevolazione spetta per le spese documentate, sostenute nel 2020, per interventi, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, ossia:

  1. agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale);
  2. zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Sono ammessi alla detrazione del 90% esclusivamente gli interventi sulle strutture opache (cioè, sulle mura) della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi: non potranno essere inserite nel totale delle spese detraibili nella misura del 90%, quindi, i cavi, pluviali, infissi e impianti di ogni tipo.

Ovviamente, se gli immobili si trovano in zone diverse, è pur sempre possibile fruire della detrazione del 50% ai fini IRPEF.

Sono ricompresi nella detrazione del 90% anche gli interventi limitati alla sola manutenzione ordinaria (quindi, la semplice pulitura o tinteggiatura esterna).

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata ricomprendano interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, per fruire della detrazione nella misura del 90% sull’intera spesa è necessario che gli interventi soddisfino specifici requisiti previsti in materia di certificazione energetica (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015) e trasmittanza termica (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2010, Tabella 2); diversamente, la spesa dovrà essere distinta per fruire del “bonus facciate” e dell’“ecobonus”, ciascuno con le proprie misure.

A chi spetta

L’agevolazione è autonoma rispetto alla ristrutturazione edilizia. E’ riconosciuta, di conseguenza, sia a soggetti IRPEF che IRES, per qualunque tipologia di immobile (abitativo o strumentale). Dunque, l’agevolazione compete sia ai privati sia ai titolari di partita Iva. Questi ultimi oltre a dedurre i costi (al netto dell’Iva) hanno anche la suddetta detrazione del 90%. Per le imprese l’ipotesi della deducibilità dei costi è limitata agli immobili strumentali, mentre per gli immobili patrimonio le spese di manutenzione ordinaria incontrano il limite del 15% del canone di locazione.

La misura

La detrazione dall'imposta lorda spetta nella misura del 90% sulle spese sostenute nel 2020 (quindi, sono agevolati anche i lavori iniziati nel 2019, relativamente alle spese sostenute nel 2020). La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La norma non prevede nessun limite massimo di spesa agevolabile. 

Norma:

  • Articoli 14 e 16 D.L. n. 63/2013, convertito in legge n. 90 del 3 agosto 2013, modificati con legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
  • Art. 1, cc. 219-224, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • Art. 10 D.L.  n. 162 del 30 dicembre 2019 (per il bonus verde)

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