Oneri detraibili e pagamento tracciato – guai in vista (per voi non per i vostri clienti)

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La legge di bilancio 2020 ha introdotto, a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2020, l’obbligo della tracciabilità del pagamento per poter detrarre, nella misura stabilita dalla norma, la maggior parte delle spese che possono essere indicate nel quadro RP del Modello Reddito PF (e nel Mod. 730).

Si tratta, in particolare delle seguenti  elencate nell’articolo 15 del Tuir:

  • Spese sanitarie;
  • Interessi per mutui ipotecari acquisto immobili;
  • Spese istruzione;
  • Spese funebri;
  • Spese per l’assistenza personale;
  • Spese per attività sportive per ragazzi;
  • Spese per intermediazione immobiliare;
  • Spese canoni di locazione per studenti fuori sede;
  • Erogazioni liberali;
  • Spese relative a beni soggette a regime vincolistico;
  • Spese veterinarie;
  • Premi assicurazioni sulla vita e infortuni;
  • Spese per abbonamenti a servizi di trasporto pubblico.

Va detto che se per talune spese l’ipotesi del pagamento in contanti era assai remota (s’immagini il pagamento delle rate di un mutuo bancario, delle spese per canoni di locazione di studenti fuori sede o ancora dei premi sulle assicurazioni sulla vita o infortuni) per altre tipologie di spese che danno sempre diritto alla detrazione Irpef l’ipotesi del pagamento in contanti era certamente più frequente (esempio, spese mediche, spese veterinarie o spese per attività sportive per ragazzi).

Le deroghe al pagamento in contanti – i dubbi

La norma prevede delle deroghe alla rigida regola del pagamento tracciato ai fini della detrazione dell’onere: si tratta delle spese per:

  • Medicinali;
  • Dispositivi medici (apparecchio per misurare la pressione, materiale ortopedico, contenitori per urine, etc.);
  • Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

È evidente che le deroghe sono riferiti a comparti in cui la possibilità di evasione è assai remota o addirittura sostanzialmente nulla. Tuttavia, incertezze sussistono per le prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate: è noto che tali strutture erogano prestazioni sia in convenzione (con contributi della Regione) sia in regime privatistico, talché sarebbe utile chiarire se anche tali prestazioni godono dell’esonero dal pagamento tracciato. C’è da dubitare, ma sarebbe utile che qualcuno lo chiarisse in tempi brevi.

Spese mediche & co.

Tra le fattispecie maggiormente critiche dal punto di vista operativo vanno annoverate le spese mediche. Il pagamento in contanti, infatti, inibisce la possibilità della detrazione al punto che il contribuente non troverà più nel modello 730 precompilato tale spesa. Infatti, con le modifiche apportate al sistema tessera sanitaria (STS) il software ministeriale oramai richiede l’informazione circa il pagamento tracciato o meno.

È compito del compilatore dunque apporre la spunta sull’apposita casella.

Rapporto cliente -commercialista – guai in vista

L’agenzia delle entrate si è già espressa circa le modalità di garantire il pagamento in modalità tracciata. In particolare, con il Provvedimento n. 73293 del 4.4.2018, l’Agenzia delle entrate, in tema di tracciabilità degli acquisti di carburante ha previsto le seguenti possibilità:

  • Carta di credito
  • Carta di debito
  • Assegno bancario non trasferibile
  • Assegno circolare
  • Bonifico bancario o postale
  • Altri strumenti elettronici tracciati

Intravedo rilevanti problemi a maggio del prossimo anno, quando le spese relative agli oneri detraibili (se tracciati) verranno fatte pervenire presso lo studio per la predisposizione del modello dichiarativo. Occorrerà che il professionista richieda al proprio cliente la prova del pagamento tracciato (strisciata della carta di credito, fotocopia dell’assegno, contabile del bonifico).

Sorge allora spontanea una domanda: in sede di verifica il funzionario dell’agenzia delle entrate si accontenterà della fotocopia dell’assegno ovvero della contabile del bonifico, o pretenderà di verificare l’addebito sul conto corrente? Non sfuggirà a nessuno che compilare un assegno, farne fotocopia e poi strapparlo è cosa che non richiede grande sforzo, così come disporre un bonifico per poi revocarlo nelle 24 ore successive richiede solo uno sforzo di fantasia (i nostri politici sono dei maestri a riguardo).

Vogliamo, inoltre, parlare di quel cliente che giurerà di aver pagato in modalità tracciata ma al momento non si ritrova la prova. Scarichi dottò che poi cerco il bonifico e glielo mando!!

Scaricate, scaricate che poi quando arriva la letterina dell’agenzia delle entrate inizia il tira e molla con cliente: allora? L’hai trovata la prova? Guarda che quelli mica hanno tanta pazienza. Niente prova? Imposta + 90% di sanzione!!

Forse è il caso che la letterina cominciate a mandarla voi ai vostri clienti, facendo presente che in assenza di prova le fatture relative agli oneri non verranno prese in considerazione.

Auguri!

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