Cessioni a viaggiatori extraUe escluse dall’esterometro

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Le cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 38-quater del DPR n. 633/72 sono escluse dall'obbligo di inclusione nell'esterometro in quanto già incluse nel sistema Otello. E' quanto emerge dalla risposta n. 8/2019 dell'Agenzia delle entrate e che aggiunge un ulteriore tassello per la corretta identificazione delle operazioni che devono essere incluse nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 (cd. "esterometro"). E' bene infatti ricordare che le operazioni effettuate o ricevute con controparti soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia sono escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica con conseguente inclusione delle stesse nella citata comunicazione.

Venendo al contenuto della risposta dell'Agenzia, è opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 38-quater del DPR 633/72 i "privati consumatori" domiciliati o residenti al di fuori del territorio comunitario possono effettuare acquisti di beni in Italia senza pagamento dell'imposta, a condizione che:

- l'ammontare complessivo dell'operazione, comprensivo dell'IVA, sia superiore a 154,94 euro;

- i beni acquistati siano destinati all'uso personale o familiare;

- gli stessi beni siano trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione;

- la fattura emessa dal cedente sia restituita munita del c.d. "visto uscire" entro il quarto mese successivo.

In merito a tali operazioni, a partire dall'1.9.2018 le stesse sono documentante mediante fattura elettronica (articolo 4-bis del DL 193/2016) e, dall'1.12.2018, la prova dell'uscita dei beni ceduti da soggetti stabiliti in Italia è fornita esclusivamente mediante il visto digitale apposto con i nuovi servizi del sistema OTELLO 2.0 (si vedano la determinazione Agenzia delle Dogane e Monopoli 22.5.2018 n. 54088 e la nota Agenzia delle Dogane e Monopoli 22.5.2018 n. 54505). Con la risposta alla consulenza giuridica richiesta, l'Agenzia delle entrate precisa che l'invio dei dati delle fatture emesse ai sensi del predetto articolo 38-quater del DPR n. 633/72 costituisce un unico adempimento sostitutivo di tutti gli altri previste nelle disposizioni fiscali. Ciò sta a significare che le operazioni in soggetto non devono essere incluse:

- nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. "esterometro") con riferimento a quelle effettuate a partire dal 1° gennaio 2019;

- nella comunicazione di cui all'articolo 21 del D.L. n. 78/2010 (cd. "spesometro"), con riferimento a quelle effettuate nel corso del secondo semestre del 2018 nel periodo antecedente all'entrata in vigore del nuovo sistema Otello.

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