“Tregua fiscale 2023”: arrivano i codici tributo

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Con risoluzione 14 febbraio 2023, n. 6/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per sanare le irregolarità formali, per il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, per la definizione agevolata delle controversie tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In un’unica risoluzione vi sono tutti i codici tributo necessari per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per fruire degli istituti disciplinati dalla legge di Bilancio 2023.

Aldilà tuttavia degli aspetti tecnico-operativi, potrebbe esservi ancora qualche dubbio sul merito delle possibilità di accesso alla tregua fiscale e, quindi, proviamo a dare un contributo di chiarezza per alcune fattispecie:

Ad esempio, se fosse in corso una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza nei confronti di una società, relativa agli anni 2018 e 2019, vi sono strumenti che prevedono l’eventuale definizione delle contestazioni che dovessero essere formulate?
Al riguardo, appare utile evidenziare che l’art. 1, comma 179, legge n. 197/2022 disciplina la definizione agevolata degli atti del procedimento di adesione, riferiti ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, prevedendo che possono essere definiti, tra gli altri, gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023. Pertanto, se l’atto verrà consegnato entro tale data il contribuente ha l’opportunità di avvalersi dell’accertamento con adesione “speciale”, che prevede l’applicazione delle sanzioni in misura pari a 1/18 del minimo di legge, già conoscendo le contestazioni elevate.
In alternativa (e in ogni caso), c’è la possibilità di avvalersi, entro il 31 marzo 2023, del ravvedimento operoso “speciale” (art. 1, commi 174-178), che prevede anch’esso la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Questo tipo di regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Ovviamente, in caso di ricorso al ravvedimento operoso “speciale”, il contribuente potrebbe non conoscere tutte o parte delle contestazioni che potrebbero essere avanzate dagli organi di controllo al termine della verifica.

Invece, qualora fosse in corso una verifica fiscale della Guardia di Finanza che riguardasse l’IVA, l’IRES e l’IRAP e, durante il controllo, fosse stata constatata anche una violazione ai tributi doganali sarebbe possibile definire il PVC con la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo per tutto il contesto?
Come detto, l’art. 1, comma 179, legge n. 197/2022 disciplina la definizione agevolata degli atti del procedimento di adesione, riferiti ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, prevedendo che possono essere definiti, tra gli altri, gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023. Pertanto, se l’atto verrà consegnato entro tale data il contribuente ha l’opportunità di avvalersi dell’accertamento con adesione “speciale”, che prevede l’applicazione delle sanzioni in misura pari a 1/18 del minimo di legge.
Tale opportunità non si applica ai tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Sempre in relazione a tali tributi, in alternativa all’accertamento con adesione, c’è invece la possibilità di avvalersi, entro il 31 marzo 2023, del ravvedimento speciale (art. 1, commi 174-178).

Diverso, infine, sarà il caso per chi avesse ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate una comunicazione di “compliance” sul quadro RW relativo all’anno d’imposta 2018 che evidenzia l’esistenza di un conto corrente non dichiarato, detenuto all’estero, a seguito di scambio di informazioni CRS. Vi sono in questi casi rimedi previsti dalla legge di Bilancio per regolarizzare la violazione? Al riguardo, occorre segnalare come la comunicazione Common Reporting Standard (CRS) non costituisce un atto di accertamento ma soltanto una richiesta di chiarimenti in merito a una anomalia riscontrata in sede di scambio di informazioni. L’unico rimedio esperibile, tra quelli previsti dalla legge di Bilancio 2023, sarebbe il ravvedimento operoso speciale, però il comma 176 dell’art. 1 prevede che tale istituto non può essere utilizzato dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
Pertanto, occorrerà valutare l’opportunità di un ravvedimento operoso secondo le regole ordinarie.

E' invece ormai noto che, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, possono trovare applicazione le nuove misure della definizione agevolata dettate dalla legge di Bilancio 2023. Per noi era già chiaro, ma ora lo ha chiarito anche l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 7/E del 14 febbraio 2023 ove si afferma che il controllo eseguito su tali comunicazioni è analogo a quello effettuato sulla dichiarazione IVA annuale e, pertanto, anche con riferimento a tali comunicazioni devono ritenersi applicabili le misure in materia di definizione agevolata.

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