LE NOVITA’ DEL DECRETO LAVORO – D.L. 48/2023

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Il D.L. (D.L. n. 48/2023), approvato il 1° maggio in occasione della festa dei lavoratori dal Consiglio dei Ministri, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio, è entrato in vigore dal 5 maggio 2023.

Il D.L introduce nuove misure di inclusione sociale e lavorativa per contrastare la povertà da un lato e per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificando le procedure contrattuali.

Tra le misure, premesso che non tutte sono applicabili nell’immediato e che alcune decorreranno dal 2024 è prevista l’introduzione dell’assegno per l’inclusione che spetterà a determinati nuclei familiari, nuovi incentivi per le assunzioni e la semplificazione degli obblighi di informazione introdotti dal D.L. trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) entrato in vigore il 13 agosto 2022.

Sono state, inoltre, previste delle nuove causali per la stipula di contratti di lavoro a termine oltre i 12 mesi di a-causalità, l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023 con una particolare condizione (sotto meglio argomentata), la riduzione del cuneo fiscale mediante l’innalzamento dell’esonero contributivo, una nuova maggiorazione dell’Assegno unico universale ed è stata modificata la disciplina delle prestazioni occasionali in specifici settori.

Di seguito in dettaglio le singole misure:

  1. CONTRATTI A TERMINE E CAUSALI (art. 24) – È stato rivisitato l’assetto normativo predisposto con il Decreto Dignità nel 2018, e fermo restando l’attuale sistema che governa la durata del contratto a termine e della a-causalità per i primi 12 mesi del rapporto e quello della durata massima non eccedente i 24 mesi, le causali legittimanti il ricorso al lavoro a tempo determinato sono sostituite dalle seguenti:
  • specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle RSA/RSU;
  • entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti in assenza della previsione della contrattazione collettiva;
  • esigenze sostitutive di altri lavoratori (già esistenti).

 

  1. FRINGE BENEFIT e WELFARE AZIENDALE (art. 40) – Come per il 2022, il D.L. riconosce ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico l’innalzamento del limite di esenzione fiscale da 258,23 a 3.000 euro esclusivamente per l’anno di imposta 2023. Viene inoltre ampliata la categoria di beni e servizi ceduti che non concorrono alla formazione del reddito includendo anche le utenze domestiche come l’acqua, luce e gas. Per il riconoscimento dei nuovi importi il dipendente dovrà produrre un’autocertificazione per dichiarare al datore di lavoro il codice fiscale dei propri figli a carico. Tra i beneficiari rientrano i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che sono fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR. A tal proposito si riporta che l’art. 12, co. 2 del TUIR prevede che si intende a carico il familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Sulla falsa riga del 2022 l’innalzamento del limite a 3.000 euro, a differenza delle misure previste per il welfare aziendale può essere fatto anche ad personam, non essendo quindi previsto il requisito della generalità o categorie omogenee di lavoratori. Con particolare riferimento al pagamento o rimborso delle utenze domestiche, si ritiene applicabile la precedente circolare n. 35/E/2022 dell’AdE. Sempre sulla base di tale circolare si ritiene che bonus benzina di 200 euro di cui al D.L. n.5/2023 è da considerarsi aggiuntivo al valore dei 3.000 euro, con la conseguenza che il buono non va ad incidere su tale limite, almeno per quanto riguarda la parte fiscale.

 

  1. TAGLIO DEL CUNEO FISCALE (art. 39) – Questa misura viene realizzata mediante incremento della riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti (attuale esonero contributivo), e verrà applicata con decorrenza dal 1° luglio al 30 novembre 2023 (resta esclusa la tredicesima mensilità). Pertanto l’esonero contributivo passa:
  • da 2 a 6 punti percentuali per i redditi fino a 35.000 euro
  • da 3 a 7 punti percentuali per i redditi fino a 25.000 euro.

Tale esonero non è deducibile dall’imponibile fiscale, con la conseguenza che il beneficio in busta paga sarà in parte ridimensionato dall’aumento dell’imponibile fiscale.

  1. ASSEGNO PER L’INCLUSIONE (art 1. e ss) – E’ la nuova misura di sostegno al reddito e contrasto della povertà che spetterà, a partire dal 1° gennaio 2024 ai nuclei familiari composti da:
  • una persona con disabilità;
  • un minorenne;
  • un ultra-sessantenne o invalido civile;

Tra i requisiti previsti per il beneficio, c’è il possesso dei requisiti di cittadinanza o l’autorizzazione al soggiorno del richiedente, la residenza in Italia e determinate condizioni economiche. Il beneficio di questa misura è condizionato inoltre dall'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Il beneficio economico, viene riconosciuto a richiesta, e consiste in un’integrazione del reddito familiare definito secondo precisi parametri dal presente decreto. La misura dello stesso non può essere inferiore a 480 euro annui. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi tenuto conto che allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese. Il beneficio economico in esame è esente dal pagamento dell'IRPEF e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 c.p.c. Per accedere al beneficio occorrerà presentare domanda con modalità telematiche all’Inps secondo le istruzioni che verranno poi fornite dall’ente stesso.

I nuclei familiari beneficiari dell’assegno per l’inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, da cui sono esclusi i pensionati, gli ultrasessantenni e i disabili. Inoltre, l’interessato è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia durata non inferiore ad un mese e, se part-time, un orario pari almeno al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continuerà ad essere erogato per il periodo residuo di fruizione.

  1. NUOVI INCENTIVI PER ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI (art. 10) - Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione è riconosciuto un incentivo per un periodo:

 

  • massimo di 12 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000 euro riparametrato su base mensile e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro; l’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero antecedenti alla trasformazione. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni

 

  • massimo di 12 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, nella misura del 100% entro il tetto massimo pari a 8.000 euro riparametrato su base mensile. In caso di licenziamento del lavoratore beneficiario effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Tali incentivi sono riconosciuti esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL (sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).

Inoltre, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo (art. 27) per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che presentano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
  • non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
  • siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo è cumulabile con gli altri incentivi previsti per i giovani (per esempio: under 36), e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della misura prevista per lo stesso. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

  1. INCENTIVI PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (art. 28) – Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro inserimento nel mondo del lavoro, il D.L. prevede l’istituzione di un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo Settore per le assunzioni obbligatorie di soggetti disabili ai sensi della L. 68/99 di età inferiore a trentacinque anni, assunti con contratto a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023. Le modalità di ammissione, quantificazione e erogazione del contributo saranno definiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per la disabilità con decreto da adottare entro il 1° marzo 2024.

 

  1. SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (art. 12) - Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa dal 1° settembre 2023 è stato istituito questo strumento quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro. È rivolto ai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione. Gli interessati dovranno presentare la dichiarazione di immediata disponibilità e stipulare un patto di servizio personalizzato presso gli enti competenti. Gli stessi sono inoltre tenuti a partecipare ai programmi formativi e di attivazione lavorativa   indicate   nel   patto   di   servizio personalizzato e per la cui durata. e comunque nel limite massimo di dodici mensilità, l'interessato riceverà un beneficio economico, quale indennità di partecipazione pari ad un importo mensile di 350 euro che verrà erogato dall’Inps, in assenza di partecipazione l’indennità verrà invece sospesa.

 

  1. MAGGIORAZIONI ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (art. 22) – Con effetto dal 1° giugno 2023 viene previsto che la specifica maggiorazione dell'assegno unico universale prevista per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro dipendente, spetta anche per i minori appartenenti a nuclei ove al momento della presentazione della domanda, è presente un solo genitore lavoratore poiché l'altro risulta deceduto. La maggiorazione viene riconosciuta per un periodo di 5 anni successivi all’evento.

 

  1. OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI (art. 23) – Il Decreto riduce le sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali apportando modifiche all’art. 2, c. 1-bis, del DL 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare può variare da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Nella previgente versione la sanzione da applicare era individuata nella misura da euro 10.000 a euro 50.000.

 

  1. PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO TERMALE (art. 37) - L’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale è elevato da 10.000 a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Viene inoltre innalzata la soglia per il ricorso al contratto di prestazione occasionale, infatti per gli utilizzatori summenzionati passa da 10 a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

 

  1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE D.L. TRASPARENZA (art. 26) – Il decreto introduce una serie di semplificazioni in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, stabilendo che le informazioni inerenti all’orario di lavoro e la sua programmazione nonché il periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

 

  1. RIFINANZIAMENTO FONDO NUOVE COMPETENZE (art. 19) – Il Fondo viene incrementato con risorse nel periodo di programmazione 2021 – 2027 con risorse rinvenienti dal Piano Nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Programma operativo complementare per le politiche attive e l’occupazione.

L’ intero capo terzo è dedicato al rafforzamento delle regole in materia di sicurezza sul lavoro, tutela contro gli infortuni e controlli ispettivi:

  • Il Decreto prevede l’istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione di attività formative (art. 17). Viene estesa la tutela assicurativa agli studenti in formazione e alternanza scuola-lavoro (art. 18);
  • Modificando le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 viene previsto l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione rischi.
  • Viene introdotto l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Il D.L. prevede inoltre:

  • la sottoposizione alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori domestici;
  • specifiche misure per il settore dell’autotrasporto e il lavoro marittimo;
  • il rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale;
  • cassa integrazione guadagni in deroga per cause di crisi aziendale e riorganizzazione.
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