ACE senza il privilegio della correzione degli errori contabili

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L’agenzia delle entrate, nella risposta n. 73 del 21.03.2024, ha chiarito che l’agevolazione ACE, che consiste nell’abbattimento del reddito dichiarato, non può fruire delle disposizioni di favore riferite alla correzione degli errori contabili contenute nell’articolo 83 del Tuir (peraltro riservate ai soggetti con bilancio soggetto a revisione legale).

L'agenzia, nella citata risposta ha preso atto che la società ha  provveduto a correggere nel bilancio 2022  errori contabili  concernenti  gli  esercizi  2019,  2020  e  2021 qualificandoli come ''rilevanti'' (in base alla definizione contenuta nell'OIC 29),  tramite una rettifica (netta) negativa del saldo degli ''utili portati a nuovo''  al netto della  relativa  fiscalità anticipata), ossia,  pari alla differenza tra l'importo dell’utile che avrebbe dovuto essere imputato a conto economico negli esercizi in questione e quanto effettivamente imputato nei medesimi, maggiore rispetto a quello corretto.

Ciò posto, l'istante chiede se ai fini ACE si debba confermare l’agevolazione conseguita nei citati anni 2029, 2020 e 2021 (con utile dell’esercizio accantonato a riserva superiore rispetto a quello corretto) e tenere conto della diminuzione della BASE ACE solo a decorrere dal 2022 periodo d’imposta di correzione dell’errore.

Inoltre, l’istante fa presente che “a causa di un mero errore materiale non ha proceduto alla determinazione della deduzione ACE spettante per i periodi d'imposta 2020 e 2021, così come riscontrabile dalla mancata e/o errata compilazione dei righi rilevanti (i.e. RS113 e, per il periodo d'imposta 2021, nonché RS112A) inclusi nel Quadro RS dei Modelli Redditi SC 2021 e 2022 d'imposta 2020 e 2021).”.

Ebbene, l’Agenzia rileva, che la relazione illustrativa al Decreto ACE chiarisce che “per quanto concerne gli effetti sull'utile agevolabile derivanti dalla rilevazione degli errori contabili cd.  rilevanti (secondo quanto previsto dal principio contabile OIC29) la determinazione della base ACE è da operare mediante l'utilizzo degli istituti che consentono l'emendabilità della dichiarazione originariamente presentata, con conseguente irrilevanza delle poste di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico.”.

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia delle entrate fa presente all'Istante che deve procedere alla determinazione della base ACE relativa ai periodi 2019, 2020 e 2021 esclusivamente applicando le ordinarie modalità previste per la presentazione della dichiarazione integrativa dei singoli periodi d'imposta interessati da detti errori “con conseguente irrilevanza delle poste di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico”.

Ebbene, mentre la risposta circa l’obbligo di presentare dichiarazioni integrative per la correzione della compilazione dell’apposita sezione del modello Redditi dedicata al calcolo dell’ACE appare ineccepibile e scontata, meno pacifica era la soluzione circa la non rilevanza della correzione dell’errore contabile effettuata nel 2022 ai fini della determinazione della base ACE sui cui applicare il rendimento nozionale.

L’obbligo di ripresentare la dichiarazione per ognuno degli anni in cui è stato commesso l’errore con conseguente erroneo incremento della base ACE si basa dunque sul tenore letterale della relazione illustrativa al decreto attuativo ACE che afferma “”per quanto concerne, invece, gli effetti sull'utile agevolabile derivanti dalla rilevazione degli errori contabili cd. rilevanti (secondo quanto previsto dai principi contabili) la determinazione della base ACE è da operare mediante l'utilizzo degli istituti che consentono l'emendabilità della dichiarazione originariamente presentata, con conseguente irrilevanza delle poste di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico”.

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