Albo dei certificatori dei progetti di ricerca e sviluppo – la tranquillità ha un costo

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La tranquillità passa attraverso la certificazione del progetto di R&S che garantisca (all’impresa che lo sta realizzando o ha già realizzato) la spettanza del credito d’imposta e la sua fruibilità.

Come noto, l’art 23, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 73 del 2022, ha introdotto la possibilità di certificare la qualificazione delle:·

  • attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica;
  • attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, istituendo l’albo dei certificatori e individuando, allo stesso tempo, i requisiti per poter divenire soggetto certificatore.

E’ bene sottolineare che si tratta degli stessi crediti d’imposta per i quali il Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 – articolo 6, ha previsto l’obbligo -ai fini della possibilità di fruizione del bonus- di comunicazione preventiva e a completamento dell’investimento, tramite apposita piattaforma telematica in via di predisposizione dal parte del MIMINT.

La piattaforma telematica per la domanda di iscrizione

Il DPCM 15 settembre 2023 (decreto direttoriale) ha istituito la piattaforma telematica e stabilito i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo dei certificatori, individuando le regole e le procedure per la lo verifica, per la formazione, l’aggiornamento e la gestione dello stesso.

Il decreto è entrato in vigore dal 21 febbraio 2024 e per il 2024 vi sono 6 mesi di tempo per presentare domanda. A partire dal 1° gennaio 2025 le domande possono essere presentate ogni anno dal:

  • 1° gennaio fino al 31 marzo
  • 1° luglio fino al 30 settembre

Requisiti dei soggetti aspiranti certificatori

L’accesso all’albo non è per tutti, anzi i requisiti richiesti sono molto stringenti:

  1. possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione come previsto dall’art. 2, comma 3 del D.P.C.M.; per titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione si intende un titolo di laurea che consenta di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Quindi, a titolo di mero esempio, se si tratta di un progetto informatico l’esperto deve avere una laurea in ingegneria informatica; se si tratta di un progetto chimico l’espero deve avere una laurea in chimica.

  1. b) aver svolto nei tre anni precedenti comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti, con i relativi riferimenti che ne consentano l'individuazione, collegati all'erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b) del D.P.C.M.

Ovviamente, assenza di condanne (a vario titolo meglio descritte del decreto).

Caricamento della pratica di iscrizione dell’aspirante certificatore

Per l'iscrizione all'albo è necessario:

  • Accesso al servizio esclusivamente tramite SPID o CIE ID;
  • firma digitale intestata al richiedente e casella PEC;
  • pagamento bollo da € 16,00; esclusivamente a mezzo PagoPA (tramite questo stesso portale);
  • Tassa CCGG € 168,00: c/c postale n° 8003 intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative", causale: "Codice 8617 - Iscrizione Albo certificatori credito R&S".
  • La scansione fronte e retro del bollettino in un unico file in formato PDF è da caricare sul portale, come attestazione di avvenuto pagamento.

Attribuzione dell’incarico all’esperto

La consultazione dell'Albo è libera e non prevede autenticazione.

Le imprese interessate possono contattare i certificatori (persone fisiche o società) illustrando le proprie necessità e concordando il relativo compenso.

L’incarico al certificatore e la sua accettazione è completamente automatizzata ed occorre compilare la specifica modulistica presente sulla piattaforma che una volta completate rilascia un protocollo di buon fine.

L’Art. 11 del decreto direttoriale prevede che i soggetti che richiedono la certificazione al momento della richiesta di accesso alla procedura versano l’importo di euro 252 per ogni certificazione richiesta secondo le modalità indicate dalla procedura informatica.

La sostituzione del soggetto indicato per la certificazione non comporta l’obbligo di versare nuovamente tale importo.

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