Aliquote Iva agevolate nelle prestazioni di servizi

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Per quanto riguarda le prestazioni di servizi dipendenti da contratto d’appalto, è bene evidenziare che il legislatore, nell’accordare il beneficio dell’applicazione di aliquote ridotte ai fini Iva, fa riferimento alle prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti d’appalto. A norma dell’art. 1655 c.c., l’appalto è definito come “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”. Sul punto, le questioni che presentano aspetti di criticità sono le seguenti:

  • estendibilità delle aliquote ridotte anche ai contratti di subappalto;
  • l’assimilabilità del contratto d’opera;
  • il differente trattamento della fornitura con posa in opera.

Relativamente ai contratti di subappalto, per quanto non esplicitati dalle disposizioni relativa alla fruizione delle aliquote ridotte, si ritiene non sussistano particolari problemi, atteso che tale interpretazione è stata più volte sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria (R.M. 21.2.1973, n. 20/526577, R.M. 2.5.1973, n. 501919, R.M. 18.11.1976, n. 504788, R.M. 28.11.1977, n. 362305 e R.M. 24.11.1988, n. 550995).

Più specificamente, in merito ai fabbricati “Tupini”, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che l’aliquota ridotta si applica anche “alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di subappalto attraverso i quali l’impresa costruttrice affida ad altri soggetti la realizzazione di parte dei lavori relativi alla costruzione dell’edificio”. Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate, “il regime applicabile ai fini dell’aliquota Iva si determina con riferimento all’appalto principale, estendendosi poi a tutti i subappalti, in ragione del fatto che anche i subappalti concorrono alla realizzazione dell’opera che il legislatore ha inteso agevolare” (C.M. 1.3.2001 n. 19/E).

Per quanto riguarda, invece, i contratti d’opera, definiti dall’art. 2222 c.c., che si concretizzano quando “una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente”, non sembra vi possano essere dubbi sull’assimilazione degli stessi alla famiglia dei contratti d’appalto. E ciò principalmente per due ordini di motivi:

  • l’art. 16 del D.P.R. 633/72, che disciplina le aliquote d’imposta, prevede al co. 3 che “per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili, che hanno per oggetto la produzione di beni (….). l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili”. Come si evince dal contenuto della riportata disposizione, dunque, il legislatore ha voluto accomunare le due tipologie contrattuali le quali, sia pure distinte, rientrano nel novero delle prestazioni di servizi;
  • in materia di “reverse charge” nel settore edile, di cui all’art. 17, co. 6, lett. a), del D.P.R. 633/72, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che la norma si rende applicabile alle sole prestazioni di servizi, e che l’accordo contrattuale deve rientrare nelle fattispecie del contratto d’opera o nella prestazione d’opera, restando invece sempre escluse le cessioni di beni con posa in opera, in quanto tale ultima operazione costituisce ai fini Iva una cessione di beni e non una prestazione di servizi (C.M. 29.12.2006, n. 37/E).
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