Assegnazione agevolata – fuori gioco l’immobile in uso al dipendente

Download PDF

Come noto, la Legge di Bilancio 2023, al comma 100 e seguenti ha riproposto, dopo circa 7 anni, l’apprezzata agevolazione che consente alle società di assegnare in via agevolata gli immobili non strumentali ai propri soci. L’agevolazione, in scadenza il 30 settembre prossimo, consente di ottenere un notevole beneficio fiscale - sia per le società assegnante sia per il socio assegnatario.
Tra i presupposti imprescindibili per l’assegnazione è che l’immobile al momento dell’assegnazione medesima, risulti non utilizzato strumentalmente per l’esercizio dell’attività aziendale. Beninteso per le società di gestione immobiliare gli immobili oggetto di locazione non sono strumentali, bensì costituiscono l’oggetto dell’attività aziendale, dunque sono assegnabili in via agevolata.

L’immobile in uso al dipendente che vi trasferisce la residenza
Talvolta il datore di lavoro (per quel che qui interessa, la società) concede in uso un immobile di proprietà ad un dipendente nel presupposto che questi vi trasferisca la propria residenza cambiando dunque città per ragioni di lavoro.
Ebbene, pur trattandosi di immobile patrimonio ai sensi dell’articolo 90 del Tuir (ossia categoria catastale abitativa), in base a quanto previsto dall’articolo 95, comma 2 del Tuir, i costi e spese (ammortamenti, manutenzione, ecc.) divengono per la società, nella specifica ipotesi, deducibili secondo le ordinarie regole previste per i fabbricati strumentali limitatamente al periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento di residenza e nei due periodi successivi (cd. Strumentalità temporanea). Ovviamente tale regime di “strumentalità temporanea” dura finché il dipendente utilizza l’immobile (nel caso di utilizzo inferiore a 3 anni) e, comunque, non oltre il triennio (ma può essere nuovamente applicato se, al termine del triennio, l’immobile è nuovamente concesso in uso ad un altro dipendente che vi trasferisce la propria residenza per motivi di lavoro).

Assegnazione agevolata in bilico
Dunque, per questo triennio l’immobile viene qualificato come strumentale pro-tempore (articolo 43, comma 2, Tuir), con la conseguenza che tutti i costi, e non solo gli ammortamenti e le spese di manutenzione, divengono deducibili secondo le regole ordinarie. La Risoluzione 2014/2002 ebbe a chiarire che il legislatore, per favorire la mobilità della forza lavoro, ha previsto un trattamento privilegiato per gli immobili destinati a garantire momentanee esigenze di accoglienza e prima sistemazione dei dipendenti che abbiano trasferito la propria residenza, assicurando la piena deducibilità delle spese di manutenzione e degli eventuali canoni di locazione, ovvero degli ammortamenti.
Ebbene, posto che l’articolo 43, comma 2 del Tuir, prevede che detti immobili “si considerano strumentali…per il periodo indicato” è evidente che l’assegnazione agevolata resta preclusa.

Si potrebbe eccepire che nel caso di specie, in verità, per quanto la norma si esprima con il termine “strumentali” lo fa al solo scopo di prevederne la deducibilità dei costi e spese secondo le regole ordinarie in deroga all’articolo 90 del medesimo Tuir, ma resta il fatto che, è dimostrato, l’immobile non è utilizzato strumentalmente per l’esercizio dell’attività, nel senso che al suo interno nessuna attività aziendale viene svolta.
Il ragionamento potrebbe anche filare, ma vale la pena rischiare?

La soluzione
Tanto vale cogliere al volo l’interpretazione dell’agenzia delle entrate della Circolare n. 26 del 1° giugno 2016 laddove è stato chiarito che “Il cambiamento di destinazione d’uso anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile è scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dal legislatore dalla quale origina un legittimo risparmio di imposta non sindacabile ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000.”.
Affrettatevi!

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento