Associazioni culturali con regime fiscale agevolato 398/1991 anche per il 2024

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Negli anni scorsi il Ministero del Lavoro aveva inoltrato una richiesta alla Commissione europea per il rilascio dell’autorizzazione sui nuovi regimi fiscali per gli enti del Terzo settore, ma una formale autorizzazione UE ancora non risulta.
Se invece la stessa fosse stata rilasciata entro dicembre 2023, questo avrebbe inequivocabilmente significato che dal 2024 le associazioni culturali e “non sportive” non avrebbero più potuto beneficiare del regime di cui alla legge n. 398/1991.
Non essendo avvenuto ciò, anche per il periodo d’imposta 2024 l’ambito di applicazione del regime agevolato in argomento resterà invariato, potendovi ancora accedere anche le associazioni non sportivi, persistendo possibilità fiscali di molti enti “culturali” iscritti o iscrivibili al RUNTS.
Infatti, l’art. 89, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce che agli enti in argomento non si applica il regime della legge n. 398/1991, ma tale disposizione è condizionata sia all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore sia all’autorizzazione della Commissione europea che il Ministero del Lavoro ha richiesto, diventando però efficace dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verificano dette condizioni.
In altri termini, solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui detta autorizzazione sarà rilasciata diventeranno pienamente operative le norme del Titolo X (articoli 79-89) del Codice del Terzo settore sui regimi fiscali per gli ETS e, quindi, solo allora potrà essere limitato l’ambito applicativo del regime di cui alla legge n. 398/1991, con l’abrogazione di quegli articoli 9-bis, D.L. n. 417/1991 e 2, comma 31, legge n. 350/2003, che riconoscono l’applicazione delle agevolazioni tipicamente previste per il mondo dello sport dilettantistico, rispettivamente, alle associazioni senza scopo di lucro e pro loco e alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro (art. 102, comma 2, lettere e-f, D.Lgs. n. 117/2017).
Sempre in assenza dell’autorizzazione comunitaria ma in quanto l’operatività del RUNTS era stata fissata dal D.M. 26 ottobre 2021, n. 561 a decorrere dal 23 novembre 2021, nel corso degli incontri di inizio 2022 con la stampa specializzata fu la stessa Agenzia delle Entrate a confermare l’applicabilità del regime ex lege n. 398/1991 per le associazioni non sportive, di fatto affermando che l’ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato in argomento potesse considerarsi invariato: tale conferma, quindi, si auspica possa arrivare anche per il 2024, anche per evitare alla radice eventuali futuri contenziosi interpretativi.
Nulla, ovviamente, cambierà anche per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) che hanno invece facoltà di scelta se conservare le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398/1991 oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del Terzo settore, fruire dei benefici fiscali previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 (o dal D.Lgs. n. 112/2017, per chi acquistasse la qualifica di impresa sociale).
Appare, infine, utile evidenziare che il regime forfetario di cui all’art. 145 TUIR, anche dopo la piena operatività del Titolo X conseguente al rilascio della prevista autorizzazione comunitaria, non verrà modificato dal Codice del Terzo settore: esso, quindi, potrà continuare ad essere applicato anche in futuro da tutti gli enti “culturali” non commerciali che non intendessero assumere la qualifica di ETS.

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