Benefici premiali per il credito Iva del 2019

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Per i soggetti passivi Iva che hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 nel modello redditi 2019 (per l'anno 2018) spettano importanti benefici per la compensazione ed il rimborso del credito Iva relativo all'anno 2019 (e scaturente dal modello Iva 2020).

. Più in dettaglio il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:

- compensazione orizzontale "libera" (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all'articolo 9-bis, comma 11, lett. a, del D.L. n. 50/2017);

- rimborso del credito Iva annuale o trimestrale "libero" (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all'articolo 9-bis, comma 11, lett. b, del D.L. n. 50/2017).

Nel provvedimento dell'Agenzia del 10 maggio 2019 sono state fornite importanti precisazione in merito alla "tempistica" con cui fruire dei descritti vantaggi premiali Iva, tenendo conto che la dichiarazione Iva dell'anno 2018 era già stata presentata dai soggetti interessati poiché il termine scadeva lo scorso 30 aprile 2019. Pertanto, per i contribuenti che per il periodo d'imposta 2018 (risultante dal modello Redditi 2019) hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) potranno fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2020. Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all'anno 2018 (inserito nella dichiarazione Iva 2019), bensì quello dell'anno 2019 (risultante dal modello Iva 2020) o quello dei primi tre trimestri del 2020. Più precisamente, la circolare n. 17/E precisa che le compensazioni (ed i rimborsi) che possono fruire del beneficio sono riferite alle istanze presentate nel corso del 2020. Era stato pertanto confermato, laddove vi fosse stata la necessità, che nessun beneficio era fruibile in relazione alle istanze di compensazione e rimborso presentate fino al 31 dicembre 2019 (ci si riferisce nello specifico al modello TR presentato per il terzo trimestre 2019). La soluzione individuata nel provvedimento, e confermata dalla circolare n. 17/E, se da un lato è inevitabile in quanto il credito Iva del 2018 è già stato "gestito" (in termini di compensazione o di rimborso), dall'altro crea alcune "distonie" poiché potrebbe accadere che un soggetto "affidabile" per il 2018 (con punteggio almeno pari a 8), ma non per il 2019 (con punteggio raggiunto inferiore a 8), proceda alla compensazione (o al rimborso) libera del credito Iva maturato (fino ad euro 50.000) proprio per l'anno in cui il punteggio raggiunto è inferiore al minimo previsto.

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