Bilanci 2023 – gioco cadenzato per la norma salva titoli

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I bilanci 2023 sono oramai in corso di approvazione da parte dei consigli di amministrazione o in via di predisposizione da parte dell’amministratore unico.

È divenuta quasi una consuetudine la facoltà da parte delle società di capitali di avvalersi della facoltà di non svalutare i titoli iscritti in bilancio laddove si ritiene che la perdita di valore non sia durevole.

Il DM 14 settembre 2023 ha esteso al 2023 la disciplina contenuta nell’articolo 45, commi 3-octies e 3-novies, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 12) e delle integrazioni apportate alla disciplina originaria con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

Il documento OIC interpretativo 11 è stato aggiornato nelle date di riferimento (senza modifiche rispetto al precedente) per tenere conto degli effetti sulla norma “salva titoli” del citato DM.

Viene stabilito che la società la quale si avvale di tale facoltà, valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio nel bilancio 2022, al costo d’acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

L’obbligo di vincolare una riserva

La società che esercita questa facoltà deve destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.

Senonché, laddove gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l’ammontare determinato la società dovrà destinare a tale fine gli utili degli esercizi successivi.

Informativa in Nota integrativa

Le società di capitali che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono informazioni circa:

  • le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga;

e

  • la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

Resta comunque fermo che in base all’OIC 20 (Titoli di debito) con riferimento ai titoli non immobilizzati, l’articolo 2427, comma 1 del codice civile richiede di indicare in Nota integrativa i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato nonché le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo.

Per connessione d’argomento va segnalato che per i bilanci 2023 non è più stata riproposta la norma “salva bilanci” che ha consentito (per i bilanci 2020, 2021 e 2022) alle società di capitali di evitare, mediante apposita delibera assembleare, la copertura delle perdite d’esercizio laddove superiori al limite di legge rinviando tale adempimento al quinto esercizio successivo (per il bilancio 2020 si tratta dell'esercizio 2025).

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