Bonifici a figli e nipoti… e l’imposta di donazione?

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Imposta di donazione, questa sconosciuta...
Sì, proprio così, perché mentre dell'imposta di successione se ne parla spesso, anche in occasione dei vari progetti di riforma fiscale che periodicamente vengono riproposti), dell'imposta di donazione spesso ci si dimentica... salvo poi ricordarsi, chiaramente a posteriori, della possibile tassazione di tali operazioni.
Per non parlare, poi, delle notevoli e rilevanti problematiche che le donazioni, dirette o indirette che siano, creano in sede di successione ereditaria (e ciò anche per il fatto che le discipline relative a donazioni e successioni sono in parte sovrapponibili tra loro).
Cerchiamo di fare chiarezza.

La casistica
In tema di imposta di donazione, il problema rilevante è la questione delle donazioni indirette, ossia di quegli atti non definiti propriamente donazione, ma che, mossi da spirito di libertà, hanno l'effetto finale di arricchire la parte alla quale sono rivolti.

Così, ad es., il bonifico effettuato da un genitore al proprio figlio per l'acquisto di un immobile, la consegna di denaro contante al proprio nipote, l'accollo del debito, ecc... sono solo alcuni degli esempi, decisamente comuni, di donazioni indirette che vengono effettuate senza particolari formalità, ossia che non risultano da un atto scritto.

Tali liberalità, oltre a costituire un'anticipo sull'eredità del soggetto donante, godono di un regime di particolare favore ove effettuate effettuate nell'ambito familiare.

Franchigie e donazioni non tassabili
È importante ricordare che la legge stabilisce delle franchigie per le donazioni, ossia dei precisi limiti di valore che se non vengono superati escludono qualsiasi tassazione, ossia:

  • 1 milione di euro, se si tratta di donazione tra coniugi o parenti in linea retta, e ciò anche in caso di donazioni plurime nel tempo (ad es., se il figlio ha già goduto di una donazione da parte dello stesso genitore, tale precedente donazione dovrà essere dichiarata, ad es., in sede di atto notarile);
  • 100mila euro, se si tratta di donazione tra fratelli e sorelle;
  • 1,5 milioni di euro, se si tratta di donazione a favore di persona portatrice di handicap grave.

Il Testo unico dell’imposta di successione e donazione (Tusd, Dlgs 346/1990) stabilisce inoltre che l’imposta di donazione non si applica nei seguenti casi (articolo 1, commi 4 e 4 bis):

  • alle donazioni di modico valore, che sono quelle di importo sia oggettivamente che soggettivamente irrisorio;
  • alle spese di mantenimento e di educazione, a quelle per malattia, nonché alle spese “ordinarie” per abbigliamento o per nozze (salvo quelle eccedenti notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del donante);
  • alla liberalità che si è soliti fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi;
  • alla liberalità che si effettua pagando il prezzo dovuto dal donatario, quando si tratta di un prezzo relativo a un contratto soggetto a imposta di registro proporzionale o a imposta sul valore aggiunto (ndr: il riferimento classico è all'acquisto della casa da parte del figlio, ma in cui il prezzo viene pagato direttamente dai genitori).

La remissione del debito
Tra le varie situazioni che è bene esaminare in tema di imposta di donazione c'è anche, per la sua particolarità, la remissione del debito, ossia l'atto unilaterale con il quale il creditore rinuncia al proprio credito e libera il debitore dalla corrispondente obbligazione.
Spesso, infatti, si discute circa l'applicabilità dell’imposta di donazione alla remissione quando sia ravvisabile che, nel caso specifico, tale atto di remissione sia stato effettuato per spirito di liberalità e, quindi, trattasi in sostanza di una donazione indiretta.

Sul punto la giurisprudenza di merito ha stabilito che la remissione dei debito, - anche se configura una donazione indiretta -, è fattispecie espressamente disciplinata dall’articolo 6 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986) e quindi deve essere tassata con l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5% (CTR Piemonte n. 47/4/2021).

Per poter applicare l’imposta di donazione sarebbe necessario un atto che comporti un «trasferimento di beni e diritti a titolo gratuito» (come previsto dall’articolo 2, comma 47, dl 262/2006, convertito in legge 286/2006), ma ciò non si ravvisa nel caso della remissione del debito: in tale atto, infatti, non vi è alcun effetto traslativo, ma solo la dismissione che il creditore effettua rispetto a una sua posizione di vantaggio (e cioè quella di poter pretendere l’adempimento da parte del debitore).

I dubbi applicativi
Se quelle viste sin qui rappresentano situazioni, tutto sommato, lineari dal punto di vista dell'applicazione o meno dell'imposta di donazione, vi sono casi, specialmente quando si tratta di liberalità tra soggetti estranei, in cui non vi è sempre una soluzione univoca.

Così, ad esempio, la Cassazione ha ritenuto applicabile l'imposta di donazione a un bonifico di diversi milioni di euro disposto dalla moglie a favore del proprio marito (n. 27665 del 7 ottobre 2020), salvo poi decidere in maniera contraria nel caso di un bonifico di 75mila euro effettuato a favore di persona non legata da parentela al soggetto ordinante, ma solo perché il donante era residente in Svizzera e il denaro donato giaceva presso una banca svizzera (n. 8175 del 24 marzo 2021).

Se, dunque, in tema di donazioni endo-familiari, il regime fiscale applicabile è definito, nel caso tali atti vengano effettuati tra soggetti estranei tra loro rimangono, invece, dubbi di natura applicativa che non trovano sempre una soluzione univoca e lineare.

È bene, dunque, prima di effettuare tali operazioni esaminare opportunamente in quale casistica sia possibile far rientrare l'atto di liberalità da compiere, in modo cosa da evitare spiacevoli sorprese fiscali poi difficilmente rimediabili.

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