Bonus “barriere architettoniche”- I requisiti per proseguire nel 2024

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Con il D.L. 212/2023, il legislatore ha apportato sostanziali e penalizzanti modifiche al bonus “barriere architettoniche”, mantenendone tuttavia invariata la misura del 75% e i tetti di spesa fino al 31 dicembre 2025.

Le novità riguardano:

  • la tipologia di lavori: l’agevolazione rimane limitata alle scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme;
  • gli adempimenti: tutti gli interventi devono essere asseverati da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti di cui al D.M. 236/1989; inoltre le spese devono essere pagate solo tramite bonifico “parlante”;
  • l’opzione per sconto e cessione di cui all’art. 121 L. 34/2020: è ora limitato alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 solo per i Condomini per interventi sulle parti comuni, per le persone fisiche con riferimento all’abitazione principale di cui sono proprietarie o su cui hanno un diritto reale di godimento e solo se hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (limite non applicabile se nel nucleo è presente un disabile).

SCALE, RAMPE, ASCENSORI, SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI: COSA CAMBIA

Per questi interventi, la misura del bonus rimane fissata al 75% fino al 31 dicembre 2025. Ciò che cambia, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, è la possibilità di fruizione tramite sconto/cessione: tale opzione, infatti, rimane circoscritta solo a favore dei Condomini e delle abitazioni principali il cui proprietario o titolare del diritto reale di godimento abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (salvo il caso in cui è presente un disabile nel nucleo familiare: si prescinde, in tal caso, dal reddito di riferimento). Un locatario o comodatario, quindi, che intende adeguare l’edificio unifamiliare con una piattaforma elevatrice per la presenza di un disabile, pur potendo fruire del bonus nella misura del 75%, non potrà optare per sconto/cessione ma potrà utilizzare direttamente il beneficio in detrazione, se il suo reddito è capiente.

TUTTO INVARIATO PER IL “PERIODO TRANSITORIO”

Il legislatore ha espressamente previsto la possibilità di applicare la “vecchia” e più ampia agevolazione, anche con opzione per sconto e cessione generalizzata fino al 31 dicembre 2025, alle spese che si riferiscono ad interventi per i quali alla data del 29 dicembre 2023:

  • risulti già presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario (ad esempio: CILA, SCIA, o permesso di costruire);
  • o, per gli interventi ad edilizia “libera”:
    • siano iniziati i lavori
    • oppure, se i lavori non sono ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni e servizi e sia stato versato un acconto (di qualunque importo) sul prezzo.

Inoltre:

  • se è stata presentata la CILA (o altro titolo abilitativo) fino al 29 dicembre 2023 (compreso), nessun cambiamento rispetto al passato: qualunque intervento con i requisiti D.M. 236/89, da chiunque effettuato, può continuare a beneficiare del bonus 75%, anche con opzione tramite sconto/cessione;
  • se la CILA (o altro titolo) risulta presentata successivamente al 29 dicembre 2023, le conseguenze cambiano sostanzialmente: si pensi se, nell’ambito di un intervento di ristrutturazione con una SCIA presentata soltanto il 30 dicembre 2023, una SRL intenda installare anche un ascensore: pur avendo ancora diritto per tale intervento al bonus 75%, non potrà optare per sconto/cessione, ma la detrazione potrà essere utilizzata esclusivamente in dichiarazione (l’opzione rimane possibile, per tali soggetti e per tale intervento, solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023).

 Intervento “ad edilizia libera” – I presupposti

Una definizione di “interventi ad edilizia libera”, che non necessitano del titolo abilitativo, può essere rintracciata nell’articolo 121 D.L. 34/2020, che li individua (anche se in modo non esaustivo) nell’articolo 6 del Testo unico per l’edilizia (DPR 380/2001) e nel D.M. 2 marzo 2018; ma anche la normativa regionale potrebbe disciplinare tale materia.

Rientrano nell’edilizia libera, ad esempio, le manutenzioni ordinarie, ma anche l’installazione e il rinnovamento di impianti igienici e idro-sanitari finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche (art. 6, c.1, lett. b, DPR 380/2001), nonché la sostituzione di infissi.

Un’impresa che a fine 2023 ha preso accordi per la realizzazione di servizi igienici e per la sostituzione di infissi con i requisiti previsti dal DM 236/89, fruisce del bonus 75% solo se l’intervento è iniziato al più tardi alla data del 29 dicembre 2023; oppure se entro la stessa data è stato stipulato un accordo per la fornitura di beni e servizi reso più stringente e vincolante dal pagamento di una somma di qualunque importo. Solo in presenza di questi requisiti (inizio lavori, oppure accordo e pagamento), l’impresa potrà fruire del bonus 75% ed optare per sconto/cessione. Diversamente (ad esempio, se l’intervento non è iniziato e non è stato pagato alcun acconto, neppure minimo; oppure se l’acconto è stato pagato in contanti), l’impresa non potrà fruire di alcuna agevolazione per la realizzazione dei servizi igienici, mentre potrà fruire dell’ecobonus relativamente agli infissi (nella misura del 50%), ma solo con utilizzo diretto in dichiarazione.

Norma di riferimento

D.L. 212/2023

Art. 119-ter, D.L. 34/2020

Art. 121, D.L. 34/2020

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