Bonus edilizi – cessioni 1 + 2: rien ne va plus!!

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Speriamo che sia stata scritta la parola fine e che i cantieri ripartano! Ma per come stanno le cose la certezza non è affatto scontata. Preoccupa, in particolare, l'impossibilità di cedere frazionatamente i crediti.

Come noto, l’entrata in vigore in data 12 novembre 2021 del decreto antifrode (n. 157/2021) ha esteso l’obbligo del visto di conformità e l’asseverazione prezzi al bonus facciate e, ricorrendone i presupposti, ad altri bonus minori. Inoltre, la stessa norma ha introdotto alcune misure di contrasto alle frodi fornendo strumenti di analisi e controllo preventivo all’Agenzia delle entrate.

Il citato decreto-legge è stato abrogato dalla Legge di bilancio 2022 che ha comunque provveduto a trasfonderne nel proprio corpo i contenuti.

L’inizio è stato caratterizzato da notevole confusione che ha comportato un necessario rodaggio per digerire i nuovi obblighi (l’estensione del visto e dell’asseverazione hanno trovato applicazione a decorrere dalle fatture emesse e saldate post 11 novembre 2021). E’ il caso di fare presente che il rodaggio si è reso necessario anche per l’Agenzia delle entrate dal momento che il software per la cessione dei crediti nella sua versione aggiornata alle novità si è reso disponibile solo a fine gennaio dopo ben tre realise di aggiustamento.

Il blocco delle cessioni

Senonché il colpo di grazia è avvenuto con l’articolo 28 del decreto-legge n. 21 del 27 gennaio 2022 il quale ha previsto una sola cessione oltre alla prima.

Questo nei fatti ha bloccato:

  • tutte le imprese che concedevano lo sconto in fattura ai propri clienti e che fino a quel momento cedevano il credito d’imposta ricevuto dal proprio cliente a Poste spa, dal momento che questa non ha più potuto a sua volta cederlo a Cassa Depositi e Prestiti. Infatti il sito Poste è stato bloccato:
  • tutti i titolari della detrazione che fino a quel momento cedevano il corrispondente credito d’imposta a Poste spa, dal momento che questa non ha potuto a sua volta cederlo a Cassa Depositi e Prestiti. Vedi sopra.

Hanno continuato a essere ceduti i crediti a quelle imprese che si sono proposte di acquistarli dal momento che le proprie prospettive di reddito dei cinque (o dieci) anni successivi erano tali da poter garantire l’utilizzo del credito in compensazione in F24.

Decreto-legge n. 13 del 25 febbraio 2022 – la svolta

A seguito dell’impegno politico quasi unanime delle forze di Governo, il legislatore è intervenuto con il decreto-legge n. 13/2022 prevedendo quando segue:

Sconto in fattura:

  • Ipotesi a) l’impresa che ha concesso lo sconto in fattura può cedere il credito ottenuto dal proprio cliente a terzi (ad esempio un subfornitore). Detto fornitore può a sua volta cedere il credito solo ad una banca o ad una assicurazione. Quest’ultima a propria volta può cederlo ad altra banca o assicurazione.
  • Ipotesi b) l’impresa che ha concesso lo sconto in fattura può cedere il credito ottenuto dal proprio cliente ad una banca o ad una assicurazione. Queste ultime a loro volta possono cedere il credito solo ad altra banca o ad altra assicurazione.

Cessione del credito

  • Ipotesi a) il committente dei lavori che paga l’impresa (bonifico tracciato) può cedere il corrispondente credito ad un terzo (ad esempio al proprio coniuge) che a sua volta può cederlo solo ad una banca o ad una assicurazione. Queste ultime a loro volta possono cedere il credito solo ad altra banca o ad altra assicurazione.
  • Ipotesi b) il committente dei lavori che paga l’impresa (bonifico tracciato) può cedere il corrispondente credito ad una banca o ad una assicurazione. Queste ultime a loro volta possono cedere il credito solo ad altra banca o ad altra assicurazione.

Divieto di cessioni parziali

La nuova disposizione per la parte che ora si commenterà decorrerà dal 1° maggio prossimo. Ebbene: le cessioni sopra indicate, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.  A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive  cessioni, secondo le modalità previste  dal  provvedimento  di  cui  al  primo periodo.”.

Su questo passaggio occorreranno necessariamente chiarimenti da parte dell’agenzia delle entrate ma è evidente che si presenta estremamente critico: infatti se il marito, titolare della detrazione, dovesse cedere il proprio credito (o quello del solo 1° SAL dei lavori) in tutto o in parte alla moglie e questa dovesse utilizzare un quinto dell’importo nella propria dichiarazione dei redditi non potrà cedere a chicchessia i restati quattro quinti poiché effettuerebbe una cessione parziale. Come pure, la moglie acquisito il credito dal marito non potrebbe cederlo a banche o assicurazioni se non per l’intero importo.

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