“BONUS edilizi – spalmacrediti” in dieci anni a decorrere dal 2 maggio 2023

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Dal 2 maggio 2023 (termine posticipato al 3 luglio 2023 per gli intermediari abilitati) potranno essere esercitate le opzioni per allungare a 10 anni il periodo di rateizzazione dei crediti derivanti da detrazioni edilizie ordinariamente fruibili in 4 o 5 anni: a tal fine, è stato emanato il provvedimento 132123, del 18 aprile u.s.

Viene in tal modo reso operativo uno strumento che consente ai cessionari o ai fornitori che hanno concesso lo sconto in fattura di non perdere la quota annuale del credito d’imposta non utilizzata, grazie ad un allungamento dei tempi di utilizzo che, riducendo l’entità della quota annuale, consente al soggetto di assorbirla direttamente in compensazione. La diluizione è possibile per ciascuna quota annuale, anche in più riprese e, in alcuni casi, rimette in gioco la quota “2022” non utilizzata entro lo scorso 31 dicembre.

DETRAZIONI PER LE QUALI PUO’ ESSERE RICHIESTA LA DILUIZIONE IN 10 ANNI

La facoltà è riconosciuta ai crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, in relazione alle seguenti detrazioni:

  • superbonus, di cui all’art. 119, D.L. 34/2020;
  • superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. 34/2020);
  • sismabonus (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2023): si tratta del sismabonus ordinario e del sismabonus “acquisti”.

In questi casi le detrazioni sono di regola ordinariamente fruibili in 4 o 5 anni.

I CREDITI D’IMPOSTA FRUIBILI IN DIECI ANNI

La rateizzazione in 10 annualità riguarda la quota residua di ciascuna rata annuale non utilizzata in compensazione, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione: in pratica, potrà essere rateizzata anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile e la restante parte della stessa rata potrà essere oggetto della maggiore diluizione anche in un momento successivo.

La norma originariamente riguardava il solo superbonus (art. 9, c.4, D.L. n. 176/2022), con comunicazioni di opzione trasmesse fino al 31 ottobre 2022; la modifica normativa intervenuta in sede di conversione del  D.L. n. 11/2023 ha esteso tale facoltà alle comunicazioni di opzione trasmesse fino al 31 marzo 2023 includendovi anche le altre detrazioni fruibili in 5 anni (sismabonus e superamento/eliminazione barriere architettoniche): ciò ha determinato l’adozione di un doppio regime temporale (disciplinato nel punto 2.2. del provvedimento direttoriale), secondo cui la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzioni per la prima cessione/sconto trasmessi all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022 relativamente al superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzioni inviate all’Agenzia delle entrate:
    • dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023 relativamente al superbonus;
    • fino al 31 marzo 2023 relativamente al sismabonus e al superamento/eliminazione barriere architettoniche.

L’opzione per la maggiore rateizzazione potrà riguardare anche altri crediti acquisiti nel tempo, purché sempre scaturenti da comunicazioni di opzione trasmesse entro il 31 ottobre 2022 o 31 marzo 2023, per le specifiche detrazioni come sopra indicato.

Diluizione per singola rata annuale

La “spalmatura” avviene per singola rata annuale e ogni rata residua viene ripartita in 10 rate di pari importo, di cui la prima decorrente dall’anno successivo.

Ciascuna nuova quota annuale risultante dalla nuova ripartizione può essere utilizzata esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento, con specifici nuovi codici tributo. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso. Ovviamente, il nuovo “piano di rateizzazione” non potrà essere ulteriormente rateizzato.

Esempio:

  • Il Fornitore ha concesso lo sconto in fattura per intervento da superbonus effettuato e pagato nel 2021;
  • la comunicazione di opzione è stata trasmessa il 1° marzo 2022, con credito d’imposta di 10.000 euro utilizzabile in 5 rate (2.000 euro ciascuna) nel 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026;
  • il Fornitore non è riuscito ad utilizzare la quota 2022 (entro il 31 dicembre 2022).

Il Fornitore:

  • può optare per la diluizione decennale della sola quota 2022 non utilizzata (2.000 euro), frazionando la stessa in 10 rate di 200 euro ciascuna, decorrenti dal 2023 fino al 2032;
  • relativamente alle ulteriori 4 rate di 2.000 euro ciascuna, potrà mantenerle con le originarie scadenze (ed utilizzarle nel periodo 2023-2026); oppure ciascuna rata di 2.000 euro (anche per un importo parziale) potrà essere diluita in 10 anni: la singola rata 2023 di 2.000 euro potrà essere rateizzata in 10 rate di 200 euro  ciascuna, decorrenti dal 2024 fino al 2033; la singola rata 2024  potrà essere rateizzata in altrettante 10 rate dal 2025 fino al 2034, etc.

La diluizione decennale può anche essere fatta “a tranches”, come nell’esempio riportato nelle motivazioni del provvedimento: il soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo “sismabonus” dell’importo di 100 euro, prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione entro il 31 dicembre 2023. Tale soggetto potrà:

  • da subito: stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (pari a 60 euro) e comunicare all’AdE la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (pari a 40 euro). Tale importo residuo di 40 euro sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;
  • attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni.

NUOVA FUNZIONALITA’ NELLA PIATTAFORMA

L’opzione per la maggiore rateizzazione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal fornitore o cessionario titolare dei crediti, direttamente tramite la “Piattaforma cessione crediti”.

Nell’area riservata del sito dell’Agenzia, sarà attiva una nuova funzionalità a decorrere:

  • dal 2 maggio 2023, se la comunicazione per la maggiore diluizione è trasmessa direttamente dal fornitore o cessionario;
  • dal 3 luglio 2023, se la comunicazione è trasmessa tramite gli intermediari abilitati di cui all’art. 3, c.3, D.P.R. n. 322/1998, con delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti (a cui sarà inviato messaggio PEC).

La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere né rettificata e né annullata.

Norme di riferimento

  • Articolo 9, comma 4, D.L. 176/2022, convertito in legge
  • Articolo 2, comma 3-quinquies, D.L. 11/2023, convertito in legge
  • Articoli 119, 119-ter, D.L. 34/2020
  • Articolo 16, D.L. 63/2013
  • Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate n. 132123 del 18 aprile 2023.
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