BONUS – REVOCABILE LO “SPALMACREDITI” E L’OPZIONE PER COMPENSAZIONE

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Con un provvedimento del 22 settembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha stabilito le regole per annullare le opzioni per la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti derivanti da talune cessioni/sconti e per l’utilizzo in compensazione dei crediti tracciabili. Diventa quindi ora possibile, con modalità e decorrenze specifiche, modificare le scelte che, inizialmente, erano state definite “irrevocabili” dagli specifici provvedimenti istitutivi.

Annullamento della comunicazione “spalmacrediti”

La richiesta di ripartizione in 10 rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione/sconto inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, era stata introdotta per facilitare la cessione di alcuni crediti d’imposta derivanti da detrazioni edilizie altrimenti fruibili in 4 o 5 anni.

L’opzione, introdotta nella “Piattaforma cessione crediti” dallo scorso 2 maggio 2023 (oppure operativa dal 3 luglio 2023 per le comunicazioni trasmesse dagli intermediari), non poteva essere né rettificata né annullata (Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate n. 132123 del 18 aprile 2023).

Con il nuovo Provvedimento, l’Agenzia delle entrate modifica tale impostazione e consente ora al titolare dei crediti che ha erroneamente effettuato la suddetta opzione di rimuoverne gli effetti, chiedendo l’annullamento della precedente richiesta, con possibilità, quindi, di rivedere le proprie scelte.

Come effettuare l’annullamento

A tal fine sarà appositamente implementata la Piattaforma “cessione crediti” e la richiesta potrà essere inoltrata dal fornitore o cessionario titolare dei crediti anche tramite un intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale.

La data di attivazione della funzionalità sarà resa nota sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Fino a tale momento, va utilizzata la specifica richiesta di annullamento approvata con il provvedimento dello scorso 22 settembre, che dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it

L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni. Nel caso di accoglimento, si verifica:

a) la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione (si pensi al caso in cui una parte del credito “spalmato” è stata già utilizzata: l’intera rata originaria non può essere ripristinata e quindi resta spalmata e la richiesta di annullamento è respinta);

b) il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.

Annullamento opzione per compensazione crediti tracciabili tramite F24

L’opzione per la compensazione dei crediti tracciabili (vale a dire quelli la cui cessione è stata comunicata all’Agenzia delle entrate dopo il 1° maggio 2022) può essere revocata per l’intero importo di una o più rate. La sopraggiunta “revocabilità” della scelta precedentemente effettuata per la compensazione riguarda non solo i crediti derivanti da detrazioni edilizie, ma anche i crediti energia e gas: fornitori o cessionari potranno, quindi, riattivare la possibilità di cessione ove possibile.

La richiesta deve essere effettuata tramite la Piattaforma ”cessione crediti” direttamente da parte del fornitore o del cessionario, utilizzando l’apposita funzionalità che è stata resa disponibile dal 5 ottobre 2023.

L’accoglimento della richiesta determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata la compensazione, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate. La richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento (si pensi al caso in cui un credito sia stato già utilizzato anche solo in parte in F24: l’opzione effettuata per la fruizione in F24 - di cui è ora richiesta la revoca – può aver riguardato tutte le rate o anche la singola rata intera; l’eventuale utilizzo in compensazione di una parte della rata impedisce, tuttavia, il ripristino della stessa in relazione al medesimo codice tributo e anno di riferimento, con la conseguenza che la richiesta di annullamento viene respinta).

Norme di riferimento

Provvedimento direttore Agenzia delle entrate 22 settembre 2023, prot. 332687

Altri articoli di riferimento:

BONUS edilizi – spalmacrediti” in dieci anni a decorrere dal 2 maggio 2023

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