Buoni-corrispettivo monouso: aspetti Iva

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Tra le varie forme di gratifica ai dipendenti e tra le diverse tipologie di omaggi concessi a clienti e fornitori, da qualche tempo si stanno affermando i cosiddetti buoni acquisto (“voucher” o “buoni-corrispettivo”). Tali strumenti, generalmente messi a disposizione da società specializzate, consentono l’acquisto di beni e servizi in determinati esercizi commerciali convenzionati, nel limite del valore facciale su di esso esposto (es. buoni regalo o buoni benzina).

L’operazione di acquisto ed utilizzo dei buoni corrispettivo è abbastanza articolata: vi è una società emittente che si “accorda” con determinati esercizi commerciali per l’acquisto di beni e/o servizi (stipulando con essi un contratto di appalto o di somministrazione) e che, a fronte di tali accordi, emetterà dei buoni di acquisto utilizzabili presso detti esercizi convenzionati, con lo scopo di cederli ai propri clienti ad un corrispettivo pari al valore nominale dei buoni stessi. Detti buoni verranno poi ritirati dagli esercizi convenzionati (quale corrispettivo per la cessione o prestazione resa) e rimborsati a quest’ultimi dalla società emittente, previa fatturazione dei beni ceduti o dei servizi prestati.

I buoni-corrispettivo monouso

A norma dell’art. 6-ter del DPR 633/72, un buono si qualifica come “monouso” se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina Iva applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui il buono dà diritto, poiché si conoscono il luogo dove sarà effettuata l’operazione (quindi la territorialità Iva), il regime Iva applicabile (es. imponibile, non imponibile o esente) e l’aliquota Iva che sconta la cessione o la prestazione (4%, 5%, 10% o 22%). Tipico esempio di voucher monouso è il buono che riconosce al possessore dello stesso il diritto alla fruizione di determinati servizi elettronici in abbonamento di natura omogenea, ossia soggetti alla medesima aliquota Iva

Per i buoni monouso, l’operazione si considera effettuata al momento dell’emissione dello stesso, in deroga alle regole generali di individuazione del momento di effettuazione dell’operazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72. L’art. 6-ter, co. 2, del DPR 633/72, precisa, inoltre, che ogni trasferimento del buono-corrispettivo monouso (precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto) costituisce effettuazione di detta operazione. Ciò sta a significare che l’Iva applicabile all’operazione sottostante sarà esigibile sia all’atto dell’emissione del buono che all’atto dei successivi trasferimenti.

La rilevanza ai fini Iva del buono corrispettivo al momento della sua emissione (e di ogni suo successivo trasferimento) determina che la cessione del bene o la prestazione di servizi a cui lo stesso dà diritto non rilevi ai fini IVA e ciò coerentemente alle indicazioni rese dalla giurisprudenza Comunitaria, secondo cui non sono rilevanti, ai fini dell’Iva, i pagamenti effettuati per beni e servizi non ancora specificamente individuati (causa C-419/02, BUPA Hospitals e Goldsborough Developments e causa C-107/13, Firin). L’art. 6-ter, co. 3, del DPR 633/72 precisa, infine, che nel caso in cui la cessione di beni o la prestazione dei servizi (a cui il buono-corrispettivo dà diritto) sia effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso il buono, la cessione del voucher è rilevante ai fini Iva e si considera effettuata nei confronti del soggetto che ha emesso il buono.

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