Buoni corrispettivo monouso: disciplina Iva

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A norma dell’art. 6-ter del DPR 633/72, un buono si qualifica come “monouso” se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina Iva applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui il buono dà diritto, poiché si conoscono il luogo dove sarà effettuata l’operazione (quindi la territorialità Iva), il regime Iva applicabile (es. imponibile, non imponibile o esente) e l’aliquota Iva che sconta la cessione o la prestazione (4%, 5%, 10% o 22%). Tipico esempio di voucher monouso è il buono che riconosce al possessore dello stesso il diritto alla fruizione di determinati servizi elettronici in abbonamento di natura omogenea, ossia soggetti alla medesima aliquota Iva.

Per i buoni monouso, l’operazione si considera effettuata al momento dell’emissione dello stesso, in deroga alle regole generali di individuazione del momento di effettuazione dell’operazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72. L’art. 6-ter, co. 2, del DPR 633/72, precisa, inoltre, che ogni trasferimento del buono-corrispettivo monouso (precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto) costituisce effettuazione di detta operazione. Ciò sta a significare che l’Iva applicabile all’operazione sottostante sarà esigibile sia all’atto dell’emissione del buono che all’atto dei successivi trasferimenti. La rilevanza ai fini Iva del buono corrispettivo al momento della sua emissione (e di ogni suo successivo trasferimento) determina che la cessione del bene o la prestazione di servizi a cui lo stesso dà diritto non rilevi ai fini IVA e ciò coerentemente alle indicazioni rese dalla giurisprudenza Comunitaria, secondo cui non sono rilevanti, ai fini dell’Iva, i pagamenti effettuati per beni e servizi non ancora specificamente individuati (causa C-419/02, BUPA Hospitals e Goldsborough Developments e causa C-107/13, Firin). L’art. 6-ter, co. 3, del DPR 633/72 precisa, infine, che nel caso in cui la cessione di beni o la prestazione dei servizi (a cui il buono-corrispettivo dà diritto) sia effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso il buono, la cessione del voucher è rilevante ai fini Iva e si considera effettuata nei confronti del soggetto che ha emesso il buono.

Con risposta all’interpello n. 324 del 26.7.2019, è stato chiarito che l’operatore che organizza escursioni (esercizio convenzionato) deve emettere la fattura direttamente nei confronti dell’agenzia di viaggi che ha rilasciato il buono corrispettivo (società emittente) e non nei confronti del materiale utilizzatore del servizio a cui il buono da diritto (cliente). Viene ribadito, infatti, che in presenza di buoni-corrispettivo “monouso”, l’operazione assume rilevanza ai fini IVA nei rapporti fra società emittente (agenzia di viaggio) e cliente (utilizzatore del buono) al momento del rilascio del voucher e che, dal canto suo, l’esercizio convenzionato (società organizzatrice del tour) dovrà emettere fattura nei confronti della società emittente (agenzia di viaggi) per il servizio prestato a favore del cliente (utilizzatore del buono).

L’emissione obbligatoria della fattura al momento dell’emissione del buono-corrispettivo monouso deriva da fatto che, solo ai fini Iva, l’operazione si considera effettuata, ma ciò non consente all’impresa emittente di registrare la base imponibile della fattura a ricavo dell’esercizio, che si realizzerà solo al momento della cessione del bene o all’ultimazione del servizio a cui il buono da diritto: l’art. 2423 bis c.c. prevede, infatti, che nella redazione del bilancio si debba tener conto degli oneri e dei proventi di competenza dell’esercizio, a prescindere dalla data di pagamento ed incasso degli stessi. Ebbene, al momento dell’emissione dei buoni-corrispettivo detta correlazione non si verifica, in quanto l’imputazione del ricavo avverrà soltanto alla data della cessione del bene o all’ultimazione della prestazione: le somme ricevute all’atto di emissione del voucher dovranno essere trattate al pari di un acconto e, pertanto, imputate nella voce D.6 del passivo dello stato patrimoniale e ciò in coerenza con il principio contabile OIC 19. Questo non è un aspetto di poco conto, in quanto si verificherà, per le società emittenti, una divergenza tra il volume d’affari Iva dichiarato e l’ammontare dei ricavi a conto economico, con maggiori oneri in capo a tali società che saranno conseguentemente tenute a monitorare l’esatto momento di cessione del bene o dell’ultimazione del servizio (a cui il buono da diritto) per prevenire eventuali richieste in sede di verifica fiscale.

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