Cessione dei crediti chiesti a rimborso

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Lo smobilizzo dei crediti d’imposta vantati dalle società rappresenta senz’altro una problematica degna di rilievo, viste le pesanti conseguenze che tale aspetto può assumere in termini finanziari. Infatti, da un lato le procedure di rimborso delle eccedenze d’imposta hanno tempi molto lunghi (e pressanti attività di verifica e controllo sulla veridicità di tali crediti), dall’altro l’istituto della compensazione, previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 471/97, se è vero che consente l’automatico recupero del credito attraverso l’abbattimento dei debiti dovuti per altre imposte, trova un duplice limite:

  • l’impossibilità di utilizzare tale istituto per importi eccedenti Euro 700.00 per ciascun periodo d’imposta;
  • la necessaria previa presentazione della dichiarazione Iva, laddove il credito si riferisca a tale imposta e si intenda utilizzarlo per importi eccedenti euro 5.000 (la dichiarazione, inoltre, deve essere dotata del visto di conformità se l’importo che si intende compensare eccede l’importo di euro 15.000).

In virtù di tali considerazioni, è quindi interessante prendere in considerazione la possibilità prevista dalla legge di smobilizzare i credit per imposte dirette attraverso la cessione degli stessi a terzi. In particolare, l’art. 43-bis del DPR 602/73, introdotto dalla Legge n. 549/95, contempla un’apposta disciplina per la cessione dei crediti, successivamente attuata attraverso il D.M. n. 384/97.

Nello specifico, la cessione a terzi dei crediti fiscali può essere attuata dalle persone fisiche, dalle società di persone ed enti equiparati, nonché dai soggetti di cui all’art. 73, co. 1, del TUIR (società di capitali in genere, enti con prevalente attività commerciale, enti con prevalente attività non commerciale e società non residenti).

L’oggetto della cessione è l’intero credito chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi, avuto riguardo ai crediti per imposte sui redditi, comprese le imposte sostitutive. La dichiarazione dei redditi può essere altresì riferita ad un periodo intermedio, qualora di verifichi un’operazione di fusione, trasformazione, scissione, ecc., ossia in tutte quelle ipotesi in cui vi è un’interruzione del periodo d’imposta che fa sorgere l’obbligo di presentazione della dichiarazione.

Per quanto riguarda la forma dell’atto, la norma richiede che la cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un Notaio, e successivamente notificata:

  • all’Agenzia delle Entrate competente in relazione alla presentazione della dichiarazione originaria,
  • e all’agente della riscossione competente alla data di cessione del credito.

Gli interessi maturati sul credito oggetto di cessione non possono essere autonomamente ceduti e spettano in ogni caso al cessionario, essendo nullo ogni patto contrario, così come è priva  di efficacia ogni eventuale successiva cessione posta in essere dal cessionario originario.

Passando ora all’attività di accertamento e controllo posta in essere dall’Amministrazione Finanziaria, è bene evidenziare che, ai sensi dell’art. 1, co. 5, del DM 384/97, resta impregiudicata l’attività di accertamento e controllo nei confronti del cedente da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Il cessionario, dal canto suo, diviene solidalmente responsabile con il cedente per il recupero dell’indebito rimborso, ferma restando la necessità di notifica anche al cessionario dell’atto di accertamento e la successiva possibilità di rivalsa nei confronti del cedente.

E’ bene segnalare, inoltre, che l’efficacia dell’atto nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria può trovare alcune limitazioni, quando all’atto della notifica all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima abbia già disposto il pagamento del credito, ovvero sia stata presentata richiesta di rimborso tramite titoli di Stato e il Ministero abbia già proceduto alla trasmissione degli elenchi degli aventi diritto al rimborso al competente Ministero del Tesoro, nonché nell’ipotesi in cui risultino a carico del cedente eventuali iscrizioni a ruolo per tributi erariali.

 

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