CHIEDERE AL FORNITORE E’ LECITO, RISPONDERE E’ CORTESIA (E PUO’ EVITARE UNA FRODE FISCALE)

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Mutuando le definizioni dall’ambito penale-tributario, per fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti si intendono quelle riferite ad operazioni economiche realmente avvenute, ma tra soggetti differenti rispetto a chi risulta indicato nei documenti fiscali. La differenza con l’ipotesi di inesistenza oggettiva è che in questi casi il cessionario/committente di un’operazione economica è sovente del tutto all'oscuro delle violazioni commesse dal suo apparente/disonesto fornitore, ma questo, purtroppo, non toglie al Fisco la possibilità di qualificare come un frodatore fiscale anche chi, a sua insaputa, sia meramente controparte della fattura soggettivamente falsa.

Ovviamente, a simili contestazioni corrisponde sempre una grande sofferenza dell’acquirente onesto, il quale è solito amaramente opporre agli organi verificatori che non aveva alcuna possibilità di conoscere l’etica e la fedeltà tributaria del cedente/prestatore, di aver comunque effettivamente ricevuto la cessione di beni o la prestazione di servizi, di averla regolarmente pagata e, comunque, di aver fatto tutti i controlli che avrebbe potuto ragionevolmente fare. Tali affermazioni non sono, a volte, ritenute sufficienti per chiudere una controversia anche penalmente rilevante.

Conseguentemente, il versamento dell’IVA ad un soggetto che non sia accertato come la genuina controparte economica genera la possibilità del Fisco di poter contestare al cessionario/committente l’indebita detrazione di un tributo frodato da chi ha emesso le fatture soggettivamente false, facendo soggiacere l’incolpevole acquirente alla necessità di fornire prova della sua buona fede ed all’obbligo di dare una difficilissima dimostrazione dell’inconsapevolezza di una frode commessa da altri per poter evitare non solo la ripresa fiscale, ma anche il procedimento penale.

Molteplici, nel tempo, sono state le conferme della giurisprudenza di legittimità dei predetti principi di derivazione comunitaria in tema della diligenza e sulla prova della buona fede del cessionario ma, in definitiva, per sperare di poter dimostrare la buona fede è sicuramente richiesta una preliminare attività di controllo da parte del cessionario sulla bontà e correttezza dei comportamenti e dei documenti ricevuti dalle controparti con cui esso opera e spetterà dapprima ai verificatori e poi, solo eventualmente, al giudice valutare se la condotta del cessionario risponda, nel complesso, ad una diligenza ragionevolmente esigibile, ovvero se egli abbia adottato ogni controllo utile per poter provare l’estraneità all’illecito.

Proprio in forza di tali controlli, anche con la sentenza CTP Milano 24.9.2021 n. 3641/7/21 è stata recentemente riconosciuta ad un’impresa lombarda l’estraneità ad una frode fiscale, ritenendosi illegittimo l’accertamento basato sulla presunta inesistenza (prima ritenuta “soggettiva” e poi “oggettiva”) di operazioni commerciali. Il Fisco, infatti, aveva ignorato completamente la serie dei diversi controlli operati dalla società accertata e la società accertata aveva opposto di aver richiesto ai propri fornitori certificazioni tecniche specifiche attestanti l’effettività e la sussistenza delle operazioni e verificato la regolarità delle stesse sulla base di apposite visure. Soltanto dopo l’esito positivo di questi controlli, la società ha proceduto ad intraprendere le operazioni commerciali nell’ambito del commercio di rottami.

Il giudice meneghino ha riconosciuto che con questo comportamento la società ha assolto l’onere di normale diligenza richiesta per gli operatori del settore, confermando il filone interpretativo secondo cui, in tema di frodi carosello, può escludersi la responsabilità penale-tributaria di quei contribuenti che adottano un comportamento diligente (da ultimo, Cass. n. 15860/2021 e n. 19647/2020).

In sostanza, per chi intendesse contestare in giudizio la non inconsapevolezza di una frode altrui, all’atto dell’instaurazione di ogni rapporto commerciale sarà sempre preliminarmente utile effettuare tutti i controlli possibili per dimostrare che una controparte di un’operazione economica ha una struttura formale e sostanziale idonea a realizzare le operazioni descritte nelle fatture.

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