CON LA LEGGE DI BILANCIO 2024 TORNA LA “REGOLARIZZAZIONE” DEL MAGAZZINO

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I soggetti esercenti attività d’impresa che, nella redazione del bilancio d’esercizio, adottano i principi contabili interni possono procedere alla regolarizzazione delle rimanenze iniziali di magazzino e, a determinate condizioni, l’art. 1 co. 78 - 85 della L. 30.12.2023 n. 213 consente di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

È prevista la facoltà sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.
La disposizione ricalca in gran parte quella prevista, in passato, dall’art. 7 co. 9 - 14 della L. 488/99 (legge Finanziaria 2000). La possibilità di aderire alla disposizione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.20233 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).
Sotto il profilo soggettivo, la facoltà è limitata agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali (OIC adopter).
Per le imprese in contabilità semplificata, le variazioni delle rimanenze non concorrono alla formazione del reddito d’impresa. Infatti, in applicazione del principio di cassa, le spese per le merci rilevano nel periodo d’imposta in cui è effettuato il pagamento. Tali soggetti, quindi, dovrebbero essere esclusi dall’ambito applicativo della disposizione.

L’adeguamento può riguardare i beni di cui all’art. 92 del TUIR. Si tratta, quindi, delle rimanenze:

- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (art. 85 co. 1 lett. a) del TUIR);
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 co. 1 lett. b) del TUIR). Sono, invece, escluse le rimanenze relative:

- alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute (ex art. 92 co. 6 del TUIR);

- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, valutate in base all’art. 93 del TUIR.

Operativamente, l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

-  l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

L’adeguamento potrà riguardare contemporaneamente ipotesi di eliminazione e di iscrizione di esistenze iniziali.

Le imposte dovute divergono secondo che l’adeguamento riguardi:
- l’eliminazione di esistenze iniziali;
- l‘iscrizione di esistenze iniziali.

Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere:
- al versamento dell’IVA;
- al versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

L’IVA è determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto.

In relazione all’imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:

- il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione;
- il valore del bene eliminato.

Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, il contribuente deve provvedere al pagamento dell’imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto.

Ai sensi dell’art. 1 co. 82 della L. 213/2023, l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024).

Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:

- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

Ai sensi dell’art. 1 co. 84 della L. 213/2023, l’imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall’IRAP.

In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, conseguirà, a norma dell’art. 1 co. 82 della L. 213/2023, l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:

- somme non pagate e dei relativi interessi;
- sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.
L’art. 1 co. 83 della L. 213/2023 disciplina gli effetti della regolarizzazione, stabilendo che:

- la regolarizzazione non rileva ai “fini sanzionatori di alcun genere”;
- i valori risultanti dall’adeguamento sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.9.2023;
- i valori risultanti dall’adeguamento, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti;
- la regolarizzazione non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all’1.1.2024.

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