Con la Riforma fiscale cambia anche il procedimento di accertamento

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L’art. 17 della Legge delega della Riforma fiscale contiene i principi e i criteri direttivi per le procedure di accertamento, di adesione e di adempimento spontaneo, nel concreto tentativo di modernizzare il Fisco, indirizzando i controlli verso i soggetti fiscalmente più pericolosi, salvaguardando così i contribuenti più fedeli.
In altri termini, maggiori diritti e tutele, sguardo rivolto alla compliance e all’adempimento collaborativo, metodologie di controllo che utilizzeranno le nuove tecnologie digitali, applicabili sia ai tributi ordinari sia a quelli locali.

I principi e i criteri direttivi previsti dalla norma troveranno applicazione anche in campo doganale e delle accise, seppure con regole specifiche e differenziate (comma 2). In particolare, viene previsto di rivedere le disposizioni finalizzate al controllo dell’utilizzo abusivo dell’esenzione dal pagamento dell’IVA al momento dell’importazione nell’UE (art. 17, comma 1, lettera e).
Lo schema che guida la revisione del procedimento accertativo si muove su tre direttive:

1) riconoscimento di maggiori diritti di difesa per il contribuente;
2) implementazione della compliance;
3) nuove metodologie di ricerca dell’evasione e dell’elusione fiscale.

In particolare, la legge delega prevede:
- di applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, “a pena di nullità”, con esclusione dei controlli automatizzati;
- di rimarcare il diritto del contribuente di partecipare al procedimento tributario, prevedendo una disciplina omogenea di partecipazione, indipendentemente dalle modalità con le quali si svolge il controllo;
- un termine congruo (non inferiore a 60 giorni) entro il quale formulare osservazioni e contestazioni, con il correlato obbligo dell’ente impositore di motivare espressamente il provvedimento di accertamento sul-le osservazioni del contribuente (estendendo, in pratica, quanto già stabilisce l’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 sul diritto del contribuente di comunicare, entro 60 giorni dal termine della verifica, osserva-zioni e richiesta “che sono valutate dagli uffici impositori”);
- di rivedere le norme sulla decadenza per i componenti ad efficacia pluriennale, stabilendone il termine di decorrenza “a partire dal periodo d’imposta nel quale si è verificato il fatto generatore”, in evidente controtendenza rispetto alla posizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo le quali per i componenti pluriennali, ai fini del termine di decadenza, le annualità successive hanno rilevanza autonoma (Cass., SS.UU. 25 marzo 2021, n. 8500);
- la limitazione della possibilità di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e minori componenti reddituali negativi sulla base del valore di mercato dei beni, tranne i casi in cui sussistono “altri elementi rilevanti a tal fine”.

Una specifica previsione della delega riguarda la possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa, ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando, in ogni caso, la natura di redditi finanziario conseguito dai predetti soci.
Numerose sono le previsioni che tendono ad incrementare il regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del D.Lgs. n. 128/2015 (sia ai fini sanzionatori sia con riguardo ai termini decadenziali).

Per i soggetti di minori dimensioni, titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, viene prevista l’introduzione del concordato preventivo biennale, con la possibilità per i contribuenti di accettare una pro-posta per la definizione biennale della base imponibile, che comporta l’irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto di concordato.

La norma prevede che il contribuente che accetta il concordato resterà comunque soggetto a verifiche, controlli e accertamenti, nonché agli obblighi contabili e dichiarativi e decade dalla procedura ove siano accertati maggiori ricavi o compensi superiori a una data soglia ovvero violazioni fiscali di non lieve entità.

Le intenzioni sono apprezzabili, ma di pagine del libro dei sogni sono purtroppo piene gli ultimi decenni di legislazione tributaria. Vedremo.

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