Contributi pubblici – nota integrativa in fuori gioco

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Questa norma è irritante, ipocrita e maldestra.

L’articolo 1, c. 125-ter, della L. 124/2017 prevede l’obbligo da parte delle imprese che hanno ricevuto contributi pubblici, di darne notizia nella nota integrativa al bilancio. Si tratta più precisamente di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati. Dunque, sono escluse tutte le agevolazioni fiscali (es. super ammortamenti) e quelle alle quali chiunque può accedere ricorrendone i presupposti (es. Bonus investimenti).

Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, devono essere altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo. Le cooperative sociali sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Se nel corso dell’anno (1.1-31.12) l’ammontare complessivo percepito non ha superato i 10.000 euro, tale adempimento non è richiesto. Il principio di riferimento è la cassa e non la competenza (min Lavoro circolare n. 2 del 11/1/2019).

Parziali deroghe

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis che sono oggetto di pubblicazione sul sito del MISE “Registro nazionale degli aiuti di Stato” da parte della PA capofila, gli obblighi informativi possono essere assolti dichiarando la loro esistenza in nota integrativa o sul sito Internet, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

Le microimprese che non presentano la nota integrativa, le società di persone e le imprese individuali, forniscono tali elementi, entro il 30 giugno di ogni anno, nel proprio sito internet e in mancanza rivolgendosi alla propria associazione di categoria che provvede a pubblicarli sul portale digitale.

Le sanzioni

In caso di inadempimento si applica la sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro. Inoltre, trascorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della predetta sanzione amministrativa pecuniaria, occorre restituire l’intero importo del beneficio ricevuto.

Va detto che la disposizione in esame è a regime a decorrere dall’esercizio finanziario 2018 (Nota Consiglio di Stato n. 2540 del 23/2/2018) ma le sanzioni per l’inadempimento sono state introdotte solo dal 1° gennaio 2020.

Ora assistiamo ad una falsa proroga al 1° gennaio 2022.

La criticità

Vale la pena trascrivere la disposizione per apprezzarne i contenuti e le criticità: 125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.  E’ evidente che quando ci si riferisce all’obbligo deve intendersi quello di pubblicazione dei dati del 2019 che va assolto nella nota integrativa del bilancio 2019 depositato al registro delle imprese nel 2020, ovvero alle pubblicazione sui siti internet entro il 30 giugno 2020. E’ bene ricordare che stiamo parlando del periodo pandemico per eccellenza, vale a dire il primo semestre 2020.

Senonché, l’articolo 11-sexdieces del decreto-legge n. 52/2021 (decreto Riaperture) ha disposto una proroga. Vediamo di che si tratta: Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n.  124 è prorogato al 1° gennaio 2022.Letteralmente, coloro i quali hanno omesso nel bilancio 2019 depositato nel 2020 di indicare gli elementi richiesti, non sono “coperti” dalla norma di proroga che riguarda solo il 2021 (vedi sopra: Per l’anno 2021). Stesso dicasi microimprese, società di persone e imprese individuali che non hanno pubblicato sul sito internet o quello dell’associazione di categoria i dati 2019 entro il 30 giugno 2020. La norma per come è scritta dispone, dunque, la proroga al 1° gennaio 2022 solo dei dati riferiti all’anno 2020, posto che rinvia l’adempimento per il 2021.

Pertanto, coloro i quali hanno omesso di indicare in nota integrativa le prescritta rendicontazione dovrebbero riapprovare entro fine anno il bilancio (e la nota integrativa) e nuovamente depositarlo al registro delle imprese.

Ma siamo sicuri che la mano che ha scritto la norma volesse proprio questo?

Norma ipocrita

Questa norma è irritante, ipocrita e maldestra.

Premesso che è certamente condivisibile nell’ottica della sana concorrenza l’obbligo di trasparenza da parte dei soggetti che hanno percepito contributi pubblici, il criterio per assolvere detto obbligo è complicato, foriero di errori per omissione e oneroso. Si costringe le piccole imprese ad aprire (e pagare) un sito internet o (peggio) doversi rivolgere ad una associazione di categoria con obbligo, se non si aderisce ad associazione alcuna, di reperirne una e iscriversi, ovviamente pagando (ma attenzione perché l’associazione di categoria è qualche cosa di piuttosto vicino ad un sindacato). Ma poi, secondo voi un soggetto (magari un concorrente) dell’impresa che ha ricevuto contributi pubblici, per averne notizia deve scaricarsi il bilancio dal registro delle imprese per sapere magari che un anno e mezzo prima il suo concorrente ha ricevuto un contributo pubblico. Oppure deve andare a spulciarsi i siti di tutte le potenziali associazioni di categoria (le sedi territoriali!) per capire chi dei suoi concorrenti ha incassato. Non ci credo neanche se lo vedo.

La norma più che complessa è ipocrita.

Mai fare le cose semplici

Sarebbe molto più semplice istituire un portale pubblico nel quale le imprese interessate carichino, man mano che avvengono gli incassi, i relativi dati. Provvederebbe il commercialista, una volta contabilizzata la sovvenzione, tempestivamente (altro pregio) ad aggiornare il portale pubblico, evitando (alzi la mano chi è perfetto) di omettere il dato in nota integrativa per dimenticanza. Con la proliferazione di contributi, sovvenzioni, elargizioni intervenute in questo periodo sciagurato, tutti si sono ricordati ottemperare alla rendicontazione? Non sarebbe inoltre sbagliato che nei bandi, provvedimenti e documentazione tra la PA che ha concesso il contributo e l’impresa beneficiaria che si ricordasse l’obbligo in questione. Nel frattempo, non guasterebbe un chiarimento ufficiale su come ci si debba comportare per non beccarsi una multa dell’1% con un minimo di 2.000 euro.

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