Contributi versati al FASI (e casse analoghe) e deducibilità delle spese mediche

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I contributi al FASI possono essere:

  • Versati direttamente dal datore di lavoro, nel quale caso detto fringe benefit fino a € 3.615,20 l’anno non concorre a formare il reddito del lavoratore (il datore ne terrà conto in sede di tassazione della retribuzione e ne darà evidenza nella CU). L’eccedenza è tassata.
  • Versati in autonomia dal lavoratore, nel quale caso egli li potrà dedurre fino all’importo massimo annuale di e 3.615,20 nel modello Redditi (quadro RP).

Che fine fanno le spese mediche rimborsate

Si possono verificare 3 casi:

  1. Il datore di lavoro ha versato contributi al FASI per un importo non superiore ad € 3.615,20. Detto fringe benefit non concorre a formare il reddito del dipendente e di ciò ne terrà conto direttamente il datore di lavoro (apposita indicazione nel CUD). Laddove le spese sono state interamente rimborsate dal Fondo al dipendente, le stesse (ovviamente) non sono detraibili dal dipendente. Dunque non potranno essere indicate nel quadro RP del Modello Unico PF.
  2. Il datore di lavoro ha versato contributi al FASI per un importo non superiore ad € 3.615,20. Detto fringe benefit non concorre a formare il reddito del dipendente e di ciò ne terrà conto direttamente il datore di lavoro (apposita indicazione nel CUD). Le spese, in questo caso, sono state rimborsate solo in parte dal fondo al dipendente. Ne consegue che la parte di spese sostenute dal dipendente e non rimborsate possono essere detratte nell’ambito del Modello Redditi, quadro RP. Nei prospetti riepilogativi annuali in fondo evidenzia le spese sostenute dal dipendente, le spese rimborsate e le spese rimaste a carico.
  3. Il datore di lavoro ha versato contributi al FASI per un importo superiore ad € 3.615,20, ad esempio € 4.000,00. Fino a € 3.615,20 il fringe benefit non è tassato, mentre l’eccedenza (€ 348,80) forma reddito al dipendente e il datore provvederà in busta paga ad assoggettarla a tassazione. In questo caso, la parte di spese mediche rimasta a carico del dipendente è (ovviamente) detraibile dal medesimo nella propria dichiarazione dei redditi. Ma anche una parte delle spese rimborsate risulta detraibile: ciò avviene in base ad un rapporto proporzionale (Circ. 122/1999 e Circ. n. 50/2002).

Esempio:

Totale contributi versati dal datore: 4.000, di cui:

  1. Contributi non imponibili: 3.615,20
  2. Contributi tassati: 348,80

Spese mediche Totali: 10.000, di cui:

  • Spese mediche rimborsate (es. 80%) = 8.000
  • Spese mediche rimaste a carico: 2.000 (detraibili)

Calcolo delle ulteriori spese, rimborsate ma comunque detraibili:

  • 8.000 * (248,80/4.000)
  • 8.000 * 6,20% = 497,60 (quota parte delle spese mediche rimborsate comunque deducibili).

Importo da indicare in RP: 2.000+497,60 = 2.497,60

Attenzione:il rimborso delle spese risulterà comunque nel 730 precompilato, poiché comunicate dal fondo, ma con riferimento alla parte di queste non detratte il contribuente non  dovrà tenere conto e, dunque, non dovranno detti rimborsi concorrere a reddito. 

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