Contributo “stagionali” – L’istanza e la dichiarazione sostitutiva per gli aiuti ricevuti

Download PDF

Scade il 2 settembre 2021 il termine per la presentazione dell’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto “stagionale”, previsto dal DL “Sostegni bis”. La vera “novità” dell’istanza, approvata con il provvedimento direttoriale del 2 luglio 2021, è costituita dalla sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dei requisiti e dei massimali di aiuto riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 e 3.12 del «Temporary Framework» (Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”- di seguito “TF”).

Il contribuente, in sostanza, deve:

  • elencare le misure di aiuto ricevuto, sia fiscali che non (quadro A dell’istanza), senza indicazione di importi ma dichiarando se ogni singolo beneficio ricevuto è riferibile alle predette sezioni 3.1 o 3.2;
  • dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non superare i limiti di aiuto previsti dal “TF” e di possedere i relativi requisiti. L’eventuale superamento dei limiti, per effetto del contributo “stagionale”, comporta la riduzione dell’importo del contributo che si sta chiedendo con l’istanza stessa (il contribuente indica, in apposito rigo, il minor contributo richiesto).

Ovviamente, se il contribuente, ancor prima della presentazione dell’istanza “stagionale” supera i limiti massimi riferiti alle singole sezioni 3.1 o 3.12, non può presentare la richiesta di contributo; gli aiuti eventualmente già ricevuti in eccesso sono recuperati con gli interessi.

Appare quindi di fondamentale importanza, prima di accingersi alla compilazione dell’istanza, verificare il rispetto delle condizioni e limiti previsti dal “TF.”

LE DUE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

Ciascuna sezione (3.1 o 3.12 del TF) in cui gli aiuti ricevuti dall’inizio della pandemia vengono fatti rientrare prevede requisiti specifici e limiti massimi che non possono essere superati.

I requisiti

Entrambe le sezioni (3.1 e 3.12) richiedono che il soggetto:

-  non risulti in difficoltà alla data del 31/12/2019; oppure se microimpresa (meno di 10 dipendenti e fatturato inferiore a 2 milioni di euro) o piccola impresa (meno di 50 dipendenti e fatturato inferiore a 10 milioni di euro), pur risultando già in difficoltà alla data del 31/12/2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti (lett. B della dichiarazione, sezione 3.1 e 3.12);

- non è un intermediario finanziario e società di partecipazione (lett. D Sez. 3.1 e G Sez. 3.12 della dichiarazione).

La sezione 3.12 richiede i seguenti ulteriori requisiti specifici:

- la copertura dei costi fissi scoperti, cioè non coperti dagli utili né da altre fonti, quali assicurazioni e da misure di aiuto temporanee previste dal Quadro temporaneo (lett. C ed E della dichiarazione);

- la presenza del calo di fatturato di almeno il 30% (lett. D della dichiarazione);

- per l'intensità di aiuto, il non superamento del 70% dei costi fissi non coperti (per le microimprese e le piccole imprese, elevato al 90%); le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti (lett. F della dichiarazione);

- essere a conoscenza che l’aiuto nell'ambito della sezione 3.12 può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, a seguito di idonea giustificazione qualora non disponibili, sulla base di conti fiscali (lett. H della dichiarazione).

I limiti massimi

La Commissione Europea, dall’inizio della pandemia, ha più volte modificato il TF: ai nostri fini, rilevano le modifiche aventi effetto dal 13 ottobre 2020 (per la sezione 3.12) e dal 28 gennaio 2021 (per entrambe le sezioni 3.1 e 3.12): per tale motivo, nella dichiarazione sostitutiva occorre dichiarare il rispetto di tutti i limiti vigenti in relazione a ciascun periodo.

Sezione 3.1 - Limiti in vigore:

  • fino al 27 gennaio 2021: massimale di aiuti fissato a 800.000 euro per le attività «diverse» (100.000 per il settore agricolo e 120.000 euro per pesca e acquacoltura);
  • dal 28 gennaio 2021: massimale elevato a 1.800.000 euro per le attività «diverse» (225.000 per il settore agricolo e 270.000 euro per pesca e acquacoltura).

Sezione 3.12 – Limiti in vigore:

  • dal 13 ottobre 2020: massimale di aiuti fissato a 3 milioni di euro
  • dal 28 gennaio 2021: massimale elevato a 10 milioni di euro

IL QUADRO A: IMPUTAZIONE ALLA SEZIONE 3.1 E/O 3.12

Per ogni singolo contributo erariale (contributi istituiti con il DL Rilancio, DL Agosto, DL Ristori, etc.) ricevuto, ed espressamente elencato nel quadro A, occorre indicare:

  • la sezione (3.1 o 3.12) in cui far rientrare il singolo aiuto: è il contribuente che sceglie l’imputazione alla sezione 3.1 o 3.12, sulla base del possesso dei relativi requisiti sopraindicati (ed attestati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
  • il periodo ammissibile: in mancanza di indicazione, si intende corrispondente al periodo 1.3.2020-31.12.2021.

Una particolare attenzione merita la categoria residuale «Altri aiuti», in cui vanno indicate le misure anche non fiscali e non erariali eventualmente ricevute dal soggetto. Le istruzioni al modello precisano che vi rientrano ad esempio i contributi ex artt. 26, DL n. 34/2020 (“Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”) e art. 136-bis (“Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole”), ma altre misure di aiuto potrebbero trovare collocazione in tale rigo, quali eventuali garanzie concesse dal Fondo centrale di garanzia, o contributi a fondo perduto Simest. A tal fine, potrebbe risultare di ausilio la consultazione del Registro Nazionale Aiuti https://www.rna.gov.it : in relazione a ciascun contribuente, per ogni singola misura notificata è indicata l’imputazione alla  sezione 3.1 o 3.12  che l’ente erogante ha effettuato (non vanno considerate le misure iscritte alla sezione 3.2).

Si ritiene che il quadro A debba essere sempre compilato, anche se il contribuente è certo di non superare i limiti previsti per gli aiuti.

L’AUTOCERTIFICAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI: LE CASELLE 1 E 2 DEL PUNTO A

Una volta che, attraverso la compilazione del quadro A, ciascuna misura ricevuta ha trovato la propria collocazione nella sezione 3.1 e/o 3.12, il contribuente verifica il rispetto dei limiti sopraindicati, con riferimento a ciascun periodo.

In relazione ai contributi assegnati alla sezione 3.1, il soggetto (per il settore “diverso” da quello agricolo o pesca) deve barrare, in corrispondenza della lett. A:

  • la casella 1, se rispetta entrambi i limiti: 800.000 euro per gli aiuti “battezzati 3.1” ricevuti fino al 27 gennaio 2021 ed il limite di 1.800.000 euro per la totalità degli aiuti ricevuti “3.1”, compresa l’istanza “stagionale”;
  • la casella 2 se, pur rispettando il limite di 800.000 euro per gli aiuti “battezzati 3.1” ricevuti fino al 27 gennaio 2021, per effetto della presentazione dell’istanza stagionale supera (con la totalità degli aiuti ricevuti anche successivamente ) il limite di 1.800.000 euro. In tal caso, richiede un minore importo del contributo “stagionale” (compilando il rigo specifico “minore aiuto richiesto”).

In relazione ai contributi rientranti nella sezione 3.12, il soggetto (per il settore “diverso” da quello agricolo o pesca) deve barrare, in corrispondenza della lett. A:

  • la casella 1 se rispetta entrambi i seguenti limiti: 3 milioni di euro per gli aiuti “battezzati 3.12” ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021 e, comunque, il limite di 10 milioni di euro per gli aiuti “3.12” ricevuti anche successivamente, compresa l’istanza “stagionale”;
  • la casella 2 se, pur rispettando il limite di 3 milioni di euro per gli aiuti “battezzati 3.12” ricevuti fino al 27 gennaio 2021, per effetto della presentazione dell’istanza “stagionale” supera il limite di 10 milioni di euro per tutti gli aiuti “battezzati” 3.12 e ricevuti dal 13 ottobre 2020. In tal caso, richiede un minore importo del contributo “stagionale” (compilando il rigo specifico “minore aiuto richiesto”).

L’obbligo di compilazione della dichiarazione sostitutiva per certificare il rispetto dei limiti e requisiti comunitari è previsto dall’articolo 1, commi 14 e 15, D.L. 41/2021. Non costituisce, quindi, un adempimento limitato al contributo “stagionale”, ma anche l’istanza per il contributo perequativo (in via di emanazione) dovrà contenere la dichiarazione in commento, così come la medesima dovrà essere autonomamente resa, con molta probabilità, dai contribuenti che, pur non presentando l’istanza per il contributo «stagionale» e «perequativo”, hanno beneficiato di altre forme di aiuto (ad esempio, contributo automatico, o anche la sola esenzione IMU).

Norme di riferimento

  • Articolo 1, D.L. 73 del 25 maggio 2021
  • provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2021
Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento