Cram down nel sovraindebitamento, perché è importante conoscerlo…

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Di sovraindebitamento e di crisi di impresa se ne sente parlare sempre più spesso, sia per le continue modifiche normative che si susseguono ininterrottamente da tempo, sia per l'importanza, sostanziale e numerica, che hanno ormai assunto questo genere di procedure.
Ne abbiamo parlato spesso su questo blog in nostri precedenti articoli e oggi vorremmo esaminare più nel dettaglio una particolare procedura, quella del c.d. cram down fiscale e previdenziale, che chiunque si occupa di questi temi non può ignorare.

Cram down nelle procedura concorsuali "maggiori" e "minori"
La prima questione da chiarire è che quando si parla di cram down si fa riferimento ad una procedura applicabile, seppur con alcune differenze, sia nell’ambito delle procedure concorsuali cosiddette “maggiori” (concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti), sia in quelle “minori”.

Nell'ambito di queste ultime la norma di riferimento è l’art. 12, III co., l. 3/2012, - così come modificato dall'art. 4-ter della Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (di conversione del d.l. n. 137/2020, c.d. “decreto Ristori”) -, che ha lo scopo evidente di sostenere il debitore che decida di avviare la ristrutturazione del proprio debito, ovviando in particolare alle frequenti inerzie dei creditori c.d. istituzionali, ossia enti fiscali e previdenziali, che spesso costituiscono la maggior parte del ceto creditorio.

Con l'espressione cram down si fa riferimento ad una sorta di omologazione forzata, cioè in cui il Tribunale procede all'omologa dell'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria (ndr: o anche degli enti gestori in forme di previdenza o assistenza obbligatorie nelle procedure concorsuali "maggiori").

Nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento ciò significa che la proposta di ristrutturazione del debito potrà essere omologata dal Tribunale anche senza l’adesione dell’Amministrazione, purché ricorrano due condizioni:
a) che la mancata adesione sia determinante (o meglio rilevante) per il raggiungimento del quorum del 60% delle adesioni alla proposta di accordo, formulata dal debitore;
b) che dalla relazione del Gestore della crisi, nominato dal referente l’Organismo di Composizione della Crisi, o del professionista nominato facente funzioni di OCC, risulti che la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è conveniente per l’Amministrazione finanziaria rispetto all’alternativa liquidatoria.

Con l'omologazione l’accordo diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta (ex articolo 10, comma 2, lett. a) e del decreto di ammissione alla procedura mentre i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell’accordo (vigendo l'inefficacia relativa degli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore e l’improcedibilità di azioni esecutive o cautelari sui beni medesimi). Sono, invece, consentite azioni esecutive o cautelari da parte di tale tipologia di creditori dirette a colpire beni diversi da quelli vincolati dal piano.

La procedura di cram down, - così come peraltro molte delle modifiche previste dal Decreto Ristori (vd., ad esempio, anche l'istituto dell'esdebitazione del soggetto incapiente, di cui all'art. 14 quaterdecies, L. n. 3/2012) -, assume dunque particolare importanza, dal momento che rende possibile per il debitore ottenere una proposta finalizzata all’estinzione dei propri debiti con il Fisco mediante il pagamento di somme inferiori rispetto a quelle effettivamente dovute, e ciò anche senza il consenso del creditore stesso.

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