Crediti d’imposta investimenti – si al cumulo ma con paletti

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Nella risposta a quesito n. 508/2021 l’agenzia delle entrate ha fornito indicazioni ad una società che fa parte di un gruppo che ha optato per il consolidato fiscale.  L’istante ha fatto presente che nel 2019 ha iniziato la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo la cui ultimazione è prevista per il 2021.

Illustrazione del caso

L’istante, con riferimento a tale investimento fa presente che:

  • a valere sull’articolo 4, comma 6 del DM 9 dicembre 2014 (recante la disciplina dei c.d. "Contratti di Sviluppo") otterrà un contributo a fondo perduto pari al 47% del valore dei beni ammessi all'investimento e un finanziamento a tasso agevolato pari al 28% del valore dei medesimi beni;
  • intende anche fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla legge n.160 del 2019 (articolo 1, commi da 184 a 197) e di quelle derivanti dall'applicazione della legge n. 178 del 2020 (articolo 1, commi da 1051 a 1062);
  • Intende poi cedere il credito maturato in applicazione dalla suddetta disciplina agevolativa di cui alla legge n. 178 del 2020 in favore della consolidante.

Il parere del Mise richiamato dall’istante sul cumulo delle agevolazioni

La società riporta il parere del MISE in relazione alla possibilità di cumulare le agevolazioni descritte: «In proposito si rappresenta che gli articoli 17, 24 e 31 del citato decreto del 9 dicembre 2014 stabiliscono un generale divieto di cumulo "con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER. Il predetto divieto di cumulo agisce solo qualora le agevolazioni siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. I contributi concessi a valere sui Contratti di sviluppo potrebbero, d'altro canto, assumere rilievo in funzione di eventuali specifiche limitazioni previste dalla normativa che regola la concessione degli altri benefici contestualmente fruibili - quali, ad esempio, il divieto di sovra compensazione - dovendosi in tal caso rimandare, per i necessari chiarimenti, al soggetto titolare della misura in questione.».

La richiesta di chiarimento dell’istante

Le domande sono le seguenti:

  1. a) è possibile fruire cumulativamente, a fronte dei medesimi costi, del contributo previsto dall'accordo di programma, stipulato dalla società sensi dell'articolo 4, comma 6, del MISE e del credito di imposta di cui ai commi 188, 189 e 190 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (c.d. "credito d'imposta beni strumentali") o di cui alla Legge 178/2020 (art. 1, commi da1051 a 1062)?
  2. b) quali sono i limiti entro cui è possibile cumulare le predette agevolazioni?
  3. c) è possibile cedere in favore della consolidante il credito maturato in applicazione dalla suddetta disciplina agevolativa di cui alla legge n. 178 del 2020?

Risposta dell’agenzia– si al cumulo

Con riferimento ai quesiti sub a e b, riguardanti la possibilità di fruire cumulativamente, a fronte dei medesimi costi, dei crediti d'imposta sopra citati e di altri contributi concessi ai sensi di altre discipline agevolative (come, ad esempio, i contributi previsti dall'articolo 4, comma 6, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 dicembre 2014), l’Agenzia delle entrate fa presente che entrambe le citate discipline prevedono, con identica formulazione, che:

- "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

- "Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto" (cfr. comma 192 della legge n. 160 del 2019 e comma 1059, della legge n. 178 del 2020).

Dunque, è evidente che ciascuno dei predetti crediti d'imposta, maturati a fronte del sostenimento dei medesimi costi ammissibili, è cumulabile con altre agevolazioni, ancorché nel rispetto del limite costituito dal "costo sostenuto" per l'acquisto del bene agevolabile. Pertanto, nel complesso, il contribuente può fruire dei crediti d'imposta cumulandoli con eventuali altre agevolazioni, a condizione che il vantaggio fiscale non sia superiore al costo sostenuto, il quale, come espressamente previsto dalle norme sopra richiamate, va computato considerando complessivamente tutte le altre agevolazioni.

Risposta dell’agenzia– concorre al limite anche il risparmio d’imposta

Va debitamente sottolineato come l’Agenzia ritiene che costituisca agevolazione da conteggiare ai fini del raggiungimento del limite di costo anche quella costituita dal risparmio d'imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP. In altre parole occorre anche considerare un importo pari al 24% (Ires) e al 3,9% (Irap) del credito d’imposta e altrettanto con riferimento al contributo a fondo perduto.

Risposta dell’agenzia - concorre al limite anche il finanziamento agevolato

Inoltre, smentendo le aspettative dell’istante, l’Agenzia ritiene che, ai fini della determinazione del limite di cumulabilità, nel calcolo dell'importo complessivo delle agevolazioni fruite rientri anche il "finanziamento a tasso agevolato". Depone in tal senso l'espressa previsione dell'articolo 8, commi 1 e 2, del DM 9 dicembre 2014 (recante disciplina dei c.d. "Contratti di Sviluppo") secondo il quale le agevolazioni previste in riferimento agli specifici progetti di investimento sono concesse "nei limiti delle intensità massime di aiuto" stabilite nel decreto stesso, in una delle "seguenti forme ,anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa".

Quanto al "tasso agevolato di finanziamento", il comma 3 del citato articolo 8, prevede che sia "pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea". Ne consegue che il "finanziamento agevolato" costituisce una delle diverse forme di agevolazione concedibili, nei limiti delle intensità massime di aiuto. Ebbene, il computo dell'effettivo beneficio economico ritraibile da tale strumento agevolativo in favore delle imprese assegnatarie (che si sostanzia nell'applicazione di un tasso di interesse "agevolato" in quanto inferiore a quelli di mercato) vada effettuato con gli stessi parametri utilizzati al fine di stabilire, nel contesto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato di riferimento - di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - le intensità massime di aiuto.

Risposta dell’agenzia - La cessione del credito alla consolidante

Per quanto attiene al quesito sub c, riguardante la possibilità di cedere nell'ambito del consolidato fiscale, il credito d'imposta derivante dalla legge n. 178 del2020 (art. 1, commi da 1051 a 1063), l’Agenzia ritiene che la soluzione proposta dalla società sia condivisibile.

Infatti, in base all'articolo 7, comma 1, lettera b) del DM 1° marzo 2018, per effetto dell'opzione per la tassazione di gruppo, "ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall'art. 25 di tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto...". Quanto alle modalità di fruizione del credito di imposta in esame, l'articolo 1, comma 1059, della legge n. 178 del 2020 prevede che "è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241", senza ulteriori precisazioni o limiti.

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