Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo – slitta di un anno la restituzione senza sanzioni

Download PDF

La imprese hanno ancora un anno di tempo per valutare se restituire il bonus R&S impropriamente utilizzato in compensazione entro il 22 ottobre 2021.  L’articolo 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 infatti, ha differito il versamento del credito d’imposta (non spettante) utilizzato in compensazione al 22 ottobre 2021:

  • in unica soluzione entro il 16 dicembre 2024, oppure;
  • in 3 rate di pari importo, di cui la prima entro il 16 dicembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.

È stata, altresì, differita dal 30 novembre 2023 al 30 novembre 2024 la scadenza per la comunicazione del termine di riversamento del credito d’imposta R&S.

Perché la (ulteriore) proroga

Lo slittamento di un anno è dovuto all’assai tardivo (circolava in bozza già da un anno) DPCM (firmato il 19 settembre scorso) che istituisce l’Albo dei certificatori a cui le imprese possono richiedere una certificazione preventiva che le conforti circa la legittimità e la rispondenza dell’investimento realizzato alla disciplina di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 145 2013: si tratta del “vecchio” credito d’imposta R&S (ricerca fondamentale, industriale e sperimentale) riconosciuto alle imprese che hanno effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Accesso alla sanatoria - presupposti

La regolarizzazione, copre le sottoelencate irregolarità:

  1. nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019, hanno effettivamente svolto attività di R&S che, tuttavia, non presentavano i contenuti richiesti ai fini del credito d’imposta;
  2. nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, non hanno tenuto conto della norma di interpretazione (articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013)in base alla quale ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano;
  3. hanno commesso errori di calcolo o di individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Sono invece escluse dalla regolarizzazione le condotte fraudolente, simulate, ovvero artatamente perfezionate tramite l’utilizzo di documenti, contratti e documentazione contabile falsa o laddove manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Atti di recupero definitivi

Non si può accedere alla regolarizzazione (senza sanzioni e interessi) se al 22 ottobre 2021 l’utilizzo in compensazione, totale o parziale, del credito d’imposta è già stato rilevato con un atto di recupero o con altri provvedimenti impositivi, resisi definitivi. Se, invece, l’utilizzo in compensazione del credito è già stato accertato, con provvedimenti non ancora definitivi, è possibile utilizzare la procedura di riversamento solo aderendo interamente alle pretese impositive dell’Agenzia.

Certificazione del credito R&S

L’articolo 23, comma 2 del decreto–legge n. 73 del 2022, consente alle imprese di chiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, non solo per il vecchio bonus R&S oggetto di sanatoria, ma anche delle (successive) attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica.

La certificazione avrà effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Senonché l’operatività dell’Albo presumibilmente richiederà alcuni mesi dal momento che dovrà essere emanato il regolamento dirigenziale attuativo che, tra l’altro, stabilirà le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti.

I certificatori persone fisiche dovranno essere in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione ed aver svolto nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Meno stringenti i requisiti, per le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione; centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0; centri di competenza ad alta specializzazione; poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence); università statali; università non statali legalmente riconosciute; enti pubblici di ricerca.

Le domande di iscrizione dovranno essere analizzate dal ministero, con adeguata istruttoria, prima del via libera. Una volta formatosi l’albo le imprese interessate potranno contattare i certificatori, accordarsi con il prezzo da corrispondere loro e fornire tutta la documentazione relativa all’investimento da certificare.

C’è solo da sperare che non occorra una ulteriore proroga rispetto a quella del 30 novembre 2024.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento