Credito d’imposta sanificazione – ecco il bis

Download PDF

C’è tempo fino al 4 novembre 2021 per trasmettere la richiesta di riconoscimento del bonus sanificazione.

Il decreto Sostegni-bis (articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) ha introdotto un credito d’imposta per i contribuenti che hanno adottato misure di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e che hanno acquistato dei dispositivi di protezione individuale.

Si tratta in sostanza di una riedizione dello stesso intervento previsto con il decreto Rilancio in quale, come noto, ha consentito, a fronte delle spese sostenute nel 2020 per la adozione di misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione, l’ottenimento di un credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione dei redditi o in compensazione in F24.

Ebbene, l’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

Contribuenti interessati

Possono accedere al bonus i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Quest’ultima disposizione prevede che ogni soggetto che esercita attività di locazione breve deve dotarsi di un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. Il tutto confluisce in una banca dati che è stata istituita con decreto del ministero della cultura e del turismo 1782 del 29/9/2021 non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Spese agevolabili

Il credito d’imposta per la sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;

c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Finestra temporale di presentazione della istanza

La Comunicazione telematica di richiesta del bonus può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Nello stesso periodo è possibile presentare:

  • una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
  • la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

La comunicazione deve essere presentata in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante:

  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
  • uno specifico servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ammontare del credito

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Se le richieste superano il plafond disponibile (200 milioni di euro per l’anno 2021) l’Agenzia individua la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Si ricorda che con riferimento alle spese sostenute nel 2020 il credito è stato riconosciuto per una percentuale delle spese sostenute pari al 47,1617%.

In questo caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 12 novembre 2021.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento