Credito IVA annuale: quando e come utilizzarlo in compensazione o richiederlo a rimborso

Download PDF

Il diverso limite tra compensazioni e rimborsi, in vigore dal 3 dicembre 2016, impone un’accurata verifica delle modalità di utilizzo del credito IVA per valutare la necessità del visto.

 Il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale IVA può essere compensato con altri tributi, premi o contributi (compensazione orizzontale) con diverse modalità e tempistica in funzione dell’entità del credito che si intende utilizzare.

Va ricordato che la dichiarazione IVA 2017 (relativa all’IVA dovuta per il 2016) deve essere presentata dal 1° febbraio al 28 febbraio 2017, esclusivamente in forma autonoma. Prima di tale data, il credito IVA relativo all’anno 2016 può essere utilizzato in compensazione orizzontale già dal 1° gennaio 2017, fino all’importo di 5.000 euro senza alcuna ulteriore formalità.

Per utilizzare in compensazione somme ulteriori, in aggiunta al predetto limite di 5.000 euro, è necessario:

  1. presentare preventivamente la dichiarazione IVA 2017 (nel mese di febbraio 2017)
  2. presentare il mod. F24 in cui si opera la compensazione non prima del 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per dare modo all’Agenzia di acquisire i dati della dichiarazione Iva annuale);
  3. utilizzare in compensazione il credito IVA per versare imposte con scadenza non precedente al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quindi dal 16/3/2017) e solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline).

Se il credito IVA annuale da utilizzare in compensazione è superiore ad euro 15.000, sulla dichiarazione deve essere apposto il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo).

 Compensazione verticale senza alcuna limitazione

Nessuna limitazione sussiste, né di importo né di visto, se Il credito IVA 2016 è utilizzato per pagare il debito IVA di una liquidazione periodica successiva (es.: del mese di gennaio 2017, entro il 16/2/2017), trattandosi di compensazione verticale.

Credito Iva a rimborso

Il credito IVA annuale può anche essere richiesto a rimborso (in presenza delle condizioni indicate nell’articolo 30 DPR 633/72). Il limite a cui fare riferimento solo per i rimborsi (in precedenza fissato ad euro 15.000, al pari delle compensazioni) è stato elevato, dal 3 dicembre 2016, ad euro 30.000. Per rimborsi non superiori a euro 30.000, è sufficiente presentare la sola dichiarazione IVA (senza visto).

Nel caso in cui si superi il limite di euro 30.000, oltre alla apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa), alla dichiarazione annuale deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in dichiarazione, nel quadro VX). In alternativa al visto, il contribuente che richiede il rimborso (se non configura specifiche “ipotesi di rischio” previste dall’art. 38-bis DPR 633/72), può presentare la garanzia (cauzione in titoli di stato o polizza fideiussoria). La presentazione della garanzia è, invece, obbligatoria solo se il contribuente si trova nelle “ipotesi di rischio” di cui all’art. 38-bis, c.4, DPR 633/72 (ad esempio, cessazione dell’attività).

 Ricorda che fino alla presentazione della dichiarazione IVA 2017 è possibile utilizzare in compensazione il credito IVA annuale relativo al 2015 (codice tributo 6099, anno 2015) senza limiti, se il relativo credito era stato “certificato” con il visto.

Norma: art. 30 DPR 633/72; art. 17, D.Lgs. 241/97; art. 10, c.7, D.L. 78/2009; art. 38-bis D.P.R. 633/72;  art. 4 D.L. 193/2016

Prassi: Circ. 1/E/2010; circ. 16/E/2011,circ.  32/E/2014, circ. 35/E/2015, circ.  33/E/2016

 

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento