Decreto alluvioni – D.L 61 del 1° giugno 2023 – Misure a sostegno dei lavoratori

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Il D.L del 1° giugno 2023, n. 61 (c.d. Decreto Alluvione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023, n. 127 ha previsto interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza alluvionale che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023. Nello specifico il D.L. contiene particolari misure a sostegno del reddito dei lavoratori subordinati e dei i lavoratori autonomi, ma anche la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché di termini amministrativi.

Uno degli interventi introdotti è quello relativo all’indennità una tantum e l’introduzione dell’ammortizzatore unico. A tal proposito l’INPS, è intervenuto con la circolare n. 54 del 2023 dell’8 giugno, per fornire le istruzioni operative circa la procedura e le modalità di accesso all’indennità una tantum, e all’ammortizzatore unico previsto dal Decreto alluvioni.

I destinatari dell’indennità una tantum connessa alla sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali sono le seguenti categorie di lavoratori:

  • Collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.
  • Collaboratori coordinati e continuativi
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
  • lavoratori autonomi e professionisti;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale INPS dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli Artigiani.
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri,
  • pescatori autonomi
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano
  • per professione abituale
  • lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la
  • gestione speciale ex Enpals.

Tale indennità viene riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, ed è rivolta ai lavoratori che risiedono o sono domiciliati oppure prestano attività, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima per ciascun lavoratore di euro 3.000.

Per beneficarne, i lavoratori destinatari devono presentare domanda all’INPS a partire dal 15 giugno 2023 ed entro il 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, accedendo con lo SPID al portale Inps oppure rivolgendosi ad un patronato.

In aggiunta, il Decreto alluvioni ha previsto anche una misura di integrazione al reddito attraverso il ricorso, per la prima volta si potrebbe dire, ad un ammortizzatore unico. Nello specifico il D.L. dispone che per i lavoratori subordinati impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro in conseguenza degli eventi alluvionali è riconosciuta, direttamente dall’INPS, previa domanda del datore di lavoro, un’integrazione al reddito con relativa contribuzione figurativa.

Le istruzioni per la presentazione della domanda di accesso all’ammortizzatore in esame, che sarà possibile inoltrare dal 15 giugno 2023 in modalità semplificata, sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 53 del 2023.

L’INPS riprende quanto disposto dal D.L. per quanto riguarda i soggetti destinatari e stabilisce che la tutela dell’ammortizzatore unico spetta ai lavoratori subordinati del settore privato che alla data del 1° maggio 2023:

  • a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni contenuti nell’allegato n. 1 di cui al D.L. in esame che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa;

 

  • risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori ricompresi sempre nell’allegato n. 1 al decreto.

Un riguardo particolare viene rivolto ai lavoratori agricoli colpiti dalle alluvioni. Infatti, la misura trova applicazione ai lavoratori agricoli che alla data del 1° maggio 2023:

  • a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge sempre in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato 1;
  • hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato 1, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni;
  • a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato;
  • sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell’allegato 1, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni.

Per queste ultime due categorie di lavoratori agricoli, l’integrazione salariale sarà riconosciuta a partire dalla data di assunzione.

Il D.L in esame prevede che l’impossibilità di recarsi al lavoro deve derivare da una delle seguenti situazioni che devono essere peraltro adeguatamente documentate:

  • a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario;
  • evento emergenziale;
  • alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
  • alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
  • alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
  • alle condizioni di salute di familiari conviventi;
  • ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale

La circolare INPS precisa che per quanto riguarda la documentazione:

  • la situazione di cui alla lettera a) richiederà al datore di lavoro in sede di compilazione della domanda di indicare l’esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo(es. decreto di stato di calamità, ordinanza prefettizia o comunale).
  • le situazioni di b) a f) saranno giustificate mediante indicazione da parte del datore di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata.

L’Istituto precisa che qualora i datori di lavoro avessero già inoltrato domanda di cassa integrazione ordinaria, assegno di integrazione salariale FIS e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali nonché di cassa integrazione speciale agricola (CISOA), volessero optare per l’ammortizzatore sociale unico, con riferimento ai medesimi periodi e agli stessi lavoratori, potranno richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale competente, l’annullamento dell’originaria istanza. Questo in quanto la particolarità del nuovo ammortizzatore unico è che è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs n. 148/2015.

Per presentare la domanda il D.L. dispone che non sarà necessario allegare all’istanza alcun accordo sindacale, fermo restando la facoltà di inviare una informativa sindacale - anche dopo l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa - alle RSA o RSU, ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

Inoltre, trattandosi di un ammortizzatore emergenziale, i periodi autorizzati non andranno a concorrere al raggiungimento delle durate massime complessive dei trattamenti previste dalla normativa ordinaria di cui al D.Lgs n. 148/2015.  Così come l’utilizzo dell’ammortizzatore unico non comporta l’obbligo per i datori di lavoro di versamento del contributo addizionale ordinario.

L’Istituto ricorda che la norma prevede esclusivamente il pagamento diretto della prestazione da parte dello stesso e qualora si dovesse verificare il raggiungimento degli importi stanziati per legge, non potranno più essere emesse ulteriori autorizzazioni.

La misura di sostegno spettante è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali ordinarie che per l’anno 2023 è fissato in misura pari a euro 1.321,5.

La durata dell’integrazione varia a seconda dei soggetti interessati:

  1. Lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a svolgere attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali – durata massima 90 giorni
  2. Lavoratori subordinati del settore privati impossibilitati in tutto in parte a recarsi al lavoro in quanto residenti o domiciliati negli stessi territori – durata massima 15 giorni
  3. Lavoratori agricoli che alla data dell’evento straordinario emergenziale hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato attivo – durata massima 90 giorni
  4. Restanti lavoratori agricoli Periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di 90 giornate

L’INPS specifica che spetterà ai datori di lavoro presentare la domanda di concessione sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori - residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati - impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori di lavoro ubicati in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto ovvero impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei medesimi territori.

Le istanze potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, fermo restando che tale termine non costituisce natura decadenziale, ma è il termine necessario per consentire all’Istituto di erogare tempestivamente l’indennità ai lavoratori.

Infine, per quanto riguarda la modalità di compilazione della domanda, l’Inps dispone che i datori di lavoro dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati, finalizzati a consentire all’Istituto di erogare la misura di sostegno. Tale file dovrà essere trasmesso poi all’Istituto tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, utilizzando l’oggetto “Ammortizzatore Unico” sotto la voce “CIGO- CIGS - Solidarietà”.

La procedura di accesso all’ammortizzatore unico decorre dalla data del 15 giugno 2023.

Una volta sottoposto ai controlli necessari, l’esito sarà comunicato al mittente e all’azienda, in modo che i dati forniti nel file che presentino eventuali anomalie, siano immediatamente evidenziati, per consentire una nuova trasmissione delle sole posizioni non risultate corrette. I flussi che, invece, risulteranno corretti saranno acquisiti per la successiva istruttoria automatizzata e conseguente definizione.

Infine il D.L al Capo 1 dedica l’art. 1 alla sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi. Nello specifico ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 del D.L. in questione sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi anche i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.  Tale sospensione si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tali disposizioni si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti di cui al presente comma.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

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