Detrazione 110% risparmio energetico – il rebus della cessione del credito

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Gli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) sono stati convertiti in legge con numerose e rilevanti modifiche.

Si ricorda che i lavori descritti in questa informativa devono essere realizzati nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021.

Tra le altre novità della legge di conversione, è stato previsto che gli interventi cd “trainati” (cappotto termico dell’edificio, sostituzione impianti di climatizzazione) i quali, ove eseguiti consentono di ottenere la detrazione del 110% della spesa sopportate (IVA compresa) anche con riferimento a tutti gli altri eventuali interventi sul medesimo immobile (esempio, l’installazione di pannelli solari o di schermature solari e la sostituzione degli infissi), sono stati estesi a due immobili, oltre a quelli condominiali.

Esempio

Mario Rossi

  • abita in un appartamento in condominio (edificio agevolato)
  • possiede una casa al mare
  • possiede una casa in montagna
  • possiede una casa in campagna

Oltre all’edificio condominiale (sono sempre agevolati qualunque sia il loro numero), il signor Rossi può agevolare solo due degli altri tre immobili con interventi trainanti.

Gli interventi trainanti

Si definiscono “trainanti” in quanto ove eseguiti sull’immobile (ottenendo il beneficio della detrazione del 110%) consentono la medesima detrazione del 110% anche su altre spese di efficientamento energetico effettuate sullo stesso immobile.

Articolo 119 – comma 1, lett. A
Isolamento termico dell’involucro dell’edificio
Tipologia di immobili Limite massimo di spesa
Unifamiliare o villetta a schiera autonoma 50.000
Condomini fino ad 8 appartamenti 40.000
Condomini da 9 appartamenti in poi 30.000
 
Articolo 119 – comma 1, lett. B e C
Sostituzione impianto climatizzazione
B) Condomini fino ad 8 appartamenti 20.000
B) Condomini da 9 appartamenti in poi 15.000
C) Unifamiliare/villetta a schiera autonoma 30.000

Non si forniscono le articolate specifiche tecniche di ogni intervento, posto che è assolutamente indispensabile che l’analisi, l’attuazione e il coordinamento dell’intera operazione venga gestita da un tecnico (ingegnere, geometra, etc.) che dovrà, tra le altre cose, attestare:

  • la rispondenza tecnica dei lavori eseguiti ai requisiti richiesti dalla norma (Ape dell’edificio prima e dopo i lavori);
  • la congruità della spesa rispetto a specifici tariffari in corso di predisposizione con un apposito decreto.

Il commercialità dovrà poi rilasciare il visto di conformità circa la documentazione di spesa (fatture, etc.) laddove si intendesse optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

E’ utile sapere che anche questi costi riferiti alle attestazioni, nei limiti dei massimali sopra elencati, fruiscono della detrazione del 110%.

Gli interventi trainati

Laddove eseguito almeno uno degli interventi trainanti (vedi tabella sopra), potranno fruire della detrazione del 110% anche una serie di ulteriori interventi di efficientamento energetico che, in assenza dell’intervento “trainante”, continuano a fruire della detrazione d’imposta ma nella minor misura prevista dalla legge.

Si tratta, ad esempio, della sostituzione delle finestre con gli infissi (ovviamente con le specifiche caratteristiche di risparmio energetico fissate dalla norma).

La delicata questione del pagamento della fattura

L’articolo 121 del decreto Rilancio prevede in sostanza tre diverse possibilità di pagamento dei lavori.

n. Modalità Effetti Controindicazioni
1 Pagamento diretto del beneficiario della fattura della impresa che ha eseguito i lavori Il beneficiario fruisce di una detrazione Irpef pari al 110% dell’importo della fattura, da suddividere in 5 anni in parti uguali Se il beneficiario ha redditi bassi potrebbe con la detrazione azzerare l’Irpef dell’anno e l’eccedenza non utilizzata non è riportabile in avanti
2 Sconto in fattura da parte del fornitore Il beneficiario otterrà dalla impresa che ha eseguito i lavoro una fattura che non pagherà perché lo sconto corrisponde al totale della fattura (100%). Il 10% di detrazione eccedente è perso dal contribuente ed è lucrato dall’impresa che ha eseguito i lavori la quale lo recupererà in 5 anni.
3 Conversione in credito d’imposta e cessione del credito ad una banca Il beneficiario deve fare una pratica telematica per convertire la detrazione del 110% in credito d’imposta da cedere ad una banca.

La banca pagherà il credito al cedente il quale utilizzerà la somma per pagare la ditta che ha eseguito i lavori

La banca non corrisponderà al beneficiario il 110% ma un importo inferiore (al momento non si conoscono gli orientamenti delle banche)

Dunque, per focalizzare gli aspetti critici:

  1. se il contribuente ha un reddito basso e determina una imposta bassa, la detrazione (1/5 del 110%) potrebbe essere superiore all’Irpef e, conseguentemente, l’eccedenza andrebbe persa. Si sottolinea che le ritenute (sul reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo) sono a valle del calcolo e dunque non si perdono. Detto quanto sopra occorre, quindi, fare una proiezione delle imposta dei prossimi cinque anni e immaginare quali potrebbero essere i redditi futuri.
  2. Lo sconto in fattura costituisce una soluzione ideale poiché il contribuente riceverebbe una fattura il cui importo (IVA compresa) sarebbe azzerato dallo sconto praticato dal fornitore. Il problema è che a meno che la ditta non sia di rilevanti dimensioni e, quindi, con notevoli capacità finanziarie, non sarà disponibile a non incassare la fattura (quando l’IVA deve essere versata praticamente subito, il costo del materiale e dei dipendenti ha un esborso pressoché immediato) e, alla fine dell’anno, dovrà anche pagare sul guadagno del lavoro fatto le relative imposte. Lo sconto praticato al beneficiario verrà peraltro recuperato dall’impresa diluito in 5 anni.
  3. La soluzione del convertire l’ammontare della spesa pagata (IVA compresa) in credito d’imposta pari al 110% della spesa per poi cedere il credito alla banca e ottenere il denaro per pagare la fattura del fornitore, richiede una pratica telematica che al momento non è ancora disponibile e che, presumibilmente, comporterà un impegno notevole poiché dovranno essere allegati attestazioni, visti di conformità e altro al momento non individuabile. E’ evidente che tutto ciò ha un senso in tanto in quanto il contribuente ha già individuato una banca disponibile all’operazione. La banca ovviamente non pagherà il 110% ma un importo minore. Tutte le principali banche si stanno muovendo al riguardo. Ma ciò richiede anche una disponibilità della ditta che dovrà attendere per incassare la propria fattura il completamento della procedura telematica di conversione della detrazione in credito d’imposta e il successivo “finanziamento” della banca la quale metterà a disposizione le somme per pagare la fattura. E’ utile sapere che si potrà procedere anche in base a SAL – stato avanzamento lavori (massimo due e ognuno non inferiore al 30% del totale lavori).
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