DETRAZIONI EDILIZIE – LE NOVITA’ DAL 2023

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Dal 1° gennaio 2023, cambia il quadro delle detrazioni edilizie, sia ordinarie che “super”.

Ferma restando la “stabilizzazione” delle detrazioni minori fino al 2024 nelle più elevate misure già riconosciute lo scorso anno, ad eccezione del bonus facciate terminato definitivamente il 31 dicembre 2022, la legge di Bilancio 2023 e il decreto legge “Aiuti quater” hanno introdotto importanti novità. In particolare, rimangono agevolati per altri 3 anni gli interventi sulle barriere architettoniche e viene modificato il limite di spesa per il bonus mobili; ma sono in materia di superbonus le novità più rilevanti, con il ridimensionamento al 90% della superdetrazione per i Condomini, e il mantenimento dell’agevolazione nella più ridotta misura del 90% per gli interventi sulle cd “unifamiliari”.

DETRAZIONI EDILIZIE ORDINARIE - LE NOVITA’

Continuano ad applicarsi, anche per gli anni 2023 e 2024, le più elevate misure riconosciute già per lo scorso anno alle detrazioni cd “minori” o “ordinarie” (ecobonus, ristrutturazione, sismabonus, sismabonus acquisti, bonus verde), con l’eccezione del “bonus facciate” terminato, come detto, lo scorso 31 dicembre 2022. Novità migliorative sono state apportate dalla legge di Bilancio 2023 sul bonus mobili e sulla detrazione del 75% per l’eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Bonus “mobili” 

La detrazione è riconosciuta, sempre nella misura del 50%, per le spese sostenute nel 2023 per l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici e arredi, ma con un tetto di spesa fissato a 8.000 euro. Il limite agevolabile era pari a 10.000 euro fino al 2022 ed avrebbe dovuto essere ridimensionato a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. Ebbene, con la legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 277, legge n. 197 del 29/12/2022) è stato innalzato a 8.000 euro per il solo anno 2023, mentre rimane fissato a 5.000 euro per il prossimo anno 2024.

Superamento ed eliminazione barriere architettoniche

Estesa fino al 31 dicembre 2025 la detrazione del 75% per gli interventi finalizzati all’eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche (articolo 1, comma 365, della legge di Bilancio 2023). L’agevolazione era stata inizialmente introdotta per il solo anno 2022 ed è ora prorogata di ulteriori 3 anni, nella stessa misura e con gli stessi limiti di spesa.

Ulteriore novità al riguardo è il quorum richiesto per l’approvazione dei relativi lavori condominiali, deliberati con una maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

SUPERBONUS - LE NOVITA’

Le modifiche dell’agevolazione per le spese sostenute nel 2023 riguardano in particolare i Condomini, gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità e alcuni enti del Terzo settore destinatari dell’agevolazione, con alcune deroghe per i lavori iniziati alla fine del 2022, nonché le “unifamiliari”.

1) Condomini, persone fisiche proprietarie di edifici da 2 a 4 unità ed alcuni enti del terzo settore

La superdetrazione per le spese sostenute nel 2023 è stabilita nella misura del 90%, in luogo del previgente 110%. Al fine di salvaguardare i lavori già avviati o deliberati, la misura dell’agevolazione rimane fissata al 110% sulle spese sostenute nel 2023 soltanto in presenza delle seguenti condizioni distintamente applicabili a seconda della tipologia del soggetto beneficiario:

a) persone fisiche con edifici composti da 2 a 4 unità (art. 119, comma 9, lett. a) e alcuni soggetti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale di cui all’art. 119, comma 9, lett. d-bis): se alla data del 25 novembre 2022 risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

b) Condomini:

  • se la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata non oltre il 18 novembre 2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) deve essere stata effettuata non oltre il 31 dicembre 2022;
  • se la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) deve essere stata effettuata non oltre il 25 novembre 2022.

Nei casi sopraindicati, per il mantenimento della detrazione al 110% è necessario che la data della delibera risulti certificata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte dell’amministratore del condominio ovvero (qualora non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto) del condomino che ha presieduto l’assemblea.

Infine, sia per i Condomini, che per le persone fisiche con edifici da 2 a 4 unità, sia per gli enti del Terzo settore destinatari della superdetrazione, la detrazione rimane fissata al 110% sulle spese sostenute nel 2023, anche nel caso di demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abitativo.

Per le spese sostenute negli anni 2024 e 2025, la superdetrazione rimane fissata rispettivamente al 70% ed al 65%.

2) Unifamiliari

La superdetrazione continua ad applicarsi nella misura del 110% anche per gli interventi effettuati sulle cd “unifamiliarida persone fisiche non esercenti impresa, arte o professione, per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia già stato effettuato il 30% dei lavori complessivi: per i lavori già avviati, quindi, vengono concessi ulteriori tre mesi per pagare le spese ed immetterle nella superdetrazione del 110%.

Per i nuovi interventi, avviati dal 1° gennaio 2023, la superdetrazione spetta nella misura del 90% a condizione che il contribuente possegga tutti i seguenti requisiti:

  • sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’unità (sono quindi esclusi locatario e comodatario);
  • abbia adibito l’unità ad abitazione principale;
  • abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (calcolato secondo la specifica tabella prevista dal comma 8-bis.1 dell’art. 119, che tiene conto della composizione del nucleo familiare.

In tutti i casi, la superdetrazione continua ad applicarsi nella misura del 110% per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 dove è stato dichiarato lo stato di emergenza (misura applicabile fino al 31 dicembre 2025).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INDIGENTI

Infine, è finanziato un contributo (cd “fondo indigenti”) per i soggetti che si trovano in particolari condizioni reddituali (è il caso dei soggetti con “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro), nonché per i condomini che, a seguito della riduzione dell’agevolazione al 90% potrebbero non avere la disponibilità finanziaria per anticipare la quota dei lavori: al riguardo, uno specifico decreto del MEF dovrà determinare criteri e modalità di erogazione. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

 Norme di riferimento

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197
  • D.L. 176 del 18 novembre 2022, convertito in legge  n. 6/2023
  • Articoli 119, 119-ter, D.L. 34/2020
  • Articoli 14 e 16, D.L. 63/2013
  • Articolo 1, c. 12, L. 205/2017
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