DETRAZIONI EDILIZIE – OBBLIGO DI INDICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NELL’ATTO DI AFFIDAMENTO E IN FATTURA

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Deve essere osservato un nuovo adempimento, dal 28 maggio 2022, per fruire delle agevolazioni in materia edilizia, se l’intervento nel suo complesso è di importo superiore a 70.000 euro: nel contratto di affidamento dovrà essere indicato il contratto collettivo del settore edile, pena la decadenza dall’agevolazione.

La novità è stata introdotta dal decreto legge 4/2022 (cd decreto “Sostegni ter”), poi modificato dal più recente decreto legge 21/2022 (cd decreto “Ucraina”) che ne ha ampliato l’ambito applicativo.

La recente circolare n. 19/E del 27 maggio 2022 ha fornito alcuni chiarimenti che l’Agenzia delle entrate, vista la materia non tipicamente fiscale, ha concordato con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, specificando altresì che eventuali ulteriori dubbi non potranno tuttavia essere risolti con interpello all’Amministrazione finanziaria.

L’obbligo si applica ai contratti (atti di affidamento) stipulati dal 27 maggio 2022 per lavori avviati dal 28 maggio 2022 (al riguardo, si ritiene debba farsi riferimento al titolo abilitativo presentato, anche una semplice Comunicazione Inizio Lavori al Comune).

La finalità

L’ulteriore adempimento è stato introdotto, come si legge dalla Relazione Illustrativa, per garantire un elevato livello sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro. Il relativo contratto collettivo rappresenta infatti “il parametro amministrativo più idoneo per realizzare efficacemente le finalità (…) assicurando ai lavoratori un robusto apparato di tutele (…) che non trova eguali negli altri settori merceologici (…)”.

Per quali “benefici” va osservato l’adempimento

L’obbligo di indicazione del contratto deve essere osservato per fruire delle agevolazioni “edilizie” sottoindicate, sia nel caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione, sia nel caso di opzione per lo «sconto e cessione» (circ. 19/E/2022, par. 8):

  • superbonus 110% (art. 119);
  • bonus anti barriere architettoniche 75% (art. 119-ter);
  • credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120);
  • bonus facciate;
  • bonus mobili, con riferimento ai presupposti interventi di recupero 16-bis TUIR (ovviamente, l’obbligo va osservato per tale agevolazione solo nel caso di utilizzo diretto della detrazione, non essendo possibile l’opzione per sconto/cessione);
  • bonus verde (anche in tal caso, l’obbligo va osservato per tale agevolazione solo nel caso di utilizzo diretto della detrazione, non essendo possibile l’opzione per sconto/cessione);
  • recupero patrimonio edilizio art. 16-bis, c.1, lett. a), b) e d), TUIR;
  • riqualificazione energetica ordinaria;
  • sismabonus;
  • installazione impianti fotovoltaici 16-bis, c.1, lett. h), TUIR;
  • colonnine di ricarica art. 16-ter DL 63/2013.

Il limite dei lavori

Il valore di 70.000 euro, dal quale scatta l’obbligo, è riferito all’opera complessiva, che può comporsi sia di lavori “edili” che “non edili”. Il DL “Ucraina” ne ha infatti esteso l’ambito applicativo, originariamente limitato ai soli lavori “edili” di importo superiore a 70.000 euro.

Gli interventi edili interessati

L’obbligo di indicazione del contratto collettivo riguarda i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul lavoro), se l’opera risulta complessivamente superiore a 70.000 euro.

I lavori edili sono espressamente indicati nel citato allegato X:

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
  • trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
  • opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche
  • opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile
  • lavori di costruzione edile e di ingegneria civile degli scavi
  • montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati per la realizzazione di lavori edili e di ingegneria civile.

Trattasi di una elencazione “tassativa”, non suscettibile di interpretazioni estensive (come chiarito dalla circolare 19/E/2022). Sono esclusi dall’adempimento i lavori di posa in opera di elementi accessori, nonché le attività di impiantistica accessoria regolati da appositi contratti di lavoro (non edili).

L’obbligo va osservato solo se, per l’esecuzione dei lavori edili sopraindicati, il soggetto che realizza l’intervento si è avvalso di lavoratori dipendenti. Sono quindi esclusi gli interventi eseguiti, senza lavoratori dipendenti, da:

  • imprenditori individuali, anche se si avvalgono di collaboratori familiari;
  • soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

Coinvolti nell’adempimento anche i contratti di affidamento stipulati tramite un general contractor, o se i lavori edili sono oggetto di subappalto: in tal caso è necessario indicare i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese affidatarie ancora da identificare, mentre nei successivi contratti stipulati e nelle fatture deve essere indicato il contratto «effettivamente» applicato dall’impresa designata.

Contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile

La circolare n. 19/E/2022 ha individuato i contratti collettivi riferiti al settore edile che hanno i requisiti richiesti dalla norma, cioè che risultano essere stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Allo stato attuale, si tratta dei contratti contrassegnati dai seguenti codici CNEL:

  • F012 (ANCE; LEGACOOP Produzione e Servizi; CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi; AGCI Produzione e Lavoro; FENEAL UIL; FILCA CISL; FILLEA CGIL)
  • F015 (ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA; CNA COSTRUZIONI; FIAE CASARTIGIANI; CLAAI EDILIZIA; FENEAL UIL; FILCA CISL; FILLEA CGIL)
  • F018 (CONFAPI ANIEM; FENEAL UIL; FILCA CISL; FILLEA CGIL).

L’adempimento

Il committente dei lavori ha l’onere di richiedere l’inserimento dei contratti sopraindicati nell’atto di affidamento (contratto di appalto o di prestazione d’opera) e deve verificare che ciò sia fatto, pena la decadenza del beneficio (cioè, il riconoscimento della detrazione edilizia, nonché il relativo sconto o cessione).

L’indicazione del contratto deve anche essere riportata nella fattura: tuttavia, qualora ciò non avvenga, il committente non perde l’agevolazione sempreché nell’atto di affidamento sia riportata la relativa indicazione. L’omessa indicazione in fattura comporta altresì, qualora sia necessaria l’apposizione del visto di conformità, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, nella quale quest’ultima attesta il contratto collettivo utilizzato in relazione al lavoro per il quale si richiede il beneficio.

Il soggetto che appone il visto di conformità ha, infatti, l’obbligo di controllare l’avvenuta indicazione del contratto nell’atto di affidamento e nella fattura (con l’eventuale ulteriore documentazione sopraindicata qualora l’indicazione sia omessa nella fattura).

Norme di riferimento

Articolo 28-quater D.L. 4/2022, convertito in L. 25/2022

Articolo 23-bis, D.L. 21/2022, convertito in legge 51/2022.

Prassi:

Circolare n. 19/E/2022

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