Detrazioni edilizie – occorre sempre il visto di conformità

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Con il decreto legge in vigore dal 12 novembre c.a (n. 157 dell’11 novembre 2021), sono stati ampliati i controlli e introdotti nuovi pesanti adempimenti in caso di interventi che danno luogo a detrazioni edilizie, sia ordinarie che 110%, soprattutto nelle ipotesi in cui il relativo credito è ceduto o scontato direttamente in fattura.

In estrema sintesi, si espongono le novità del decreto.

  •  Visto di conformità (articolo 1, comma 1)

L’obbligo del visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione, viene ora richiesto anche per l’utilizzo in detrazione del Superbonus in dichiarazione dei redditi, e non solo per l’opzione per sconto/cessione. Fa eccezione il caso in cui il contribuente che intende utilizzare in dichiarazione la detrazione, presenta la stessa direttamente all’Agenzia delle entrate (precompilata) o tramite il sostituto che presta l’assistenza fiscale (comma 1, lett. a).

E’ ora necessario il visto di conformità anche per l’opzione per sconto/cessione delle detrazioni edilizie “ordinarie” (comma 1, lett. b). E

  • Asseverazione della congruità delle spese sostenute (articolo 1, commi 1 e 2)

Per ottenere il visto di conformità è necessario che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute. Ai fini della congruità delle spese è possibile fare riferimento, oltre che ai prezzari, anche ai valori massimi che, per talune categorie di beni, saranno espressamente individuati con un decreto del Ministero della Transizione Ecologica da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione del decreto-legge.

  • Controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle entrate (articolo 2)

Le cessioni dei crediti relativi alle detrazioni edilizie (sia 110% sia detrazioni ordinarie) e di quelli riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (affitti, sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro) sono passibili di sospensione, fino a 30 giorni, da parte dell’Agenzia delle entrate se presentano profili di rischio. A tal fine sarà emanato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per definire i relativi criteri e modalità di sospensione.

Una specifica disposizione (comma 4) è prevista per le banche ed altri istituti finanziari che intervengono nelle cessioni: tali soggetti non procedono all’acquisto dei crediti in tutti i casi in cui le operazioni presentano rischi collegati all’antiriciclaggio.

  • Recupero del credito (articolo 3)

L’articolo 3 disciplina i controlli dell’Agenzia e l’azione di recupero dei crediti privi dei requisiti richiesti. L’Agenzia procede con atto di recupero notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, oltre a sanzioni e interessi.

Norme di riferimento:

  • Decreto legge 11 novembre 2021, n. 157
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