Disciplina Iva dei buoni multiuso

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Un buono si qualifica come multiuso se, al momento della sua emissione, non è nota la disciplina Iva applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto. Sono esempi di buoni multiuso le c.d. “carte-regalo” utilizzabili presso un esercizio commerciale (che vende beni soggetti ad aliquote Iva differenti), oppure i buoni benzina che consentono di rifornirsi presso plurimi soggetti (es. pompe c.d. “bianche”).

Momento impositivo

Rispetto a quanto previsto per i buoni monouso, nel caso di un buono-corrispettivo multiuso, la cessione di beni o la prestazione dei servizi si considera effettuata al verificarsi degli eventi previsti dall’art. 6 del DPR 633/72 (es. consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili), considerando come momento del pagamento l’accettazione del buono come corrispettivo (o parziale corrispettivo) dei beni o dei servizi. Di conseguenza, ogni trasferimento del buono multiuso -  precedente all’accettazione dello stesso come corrispettivo (o parziale corrispettivo) della cessione dei beni o della prestazione dei servizi - non costituisce momento di effettuazione dell’operazione e, pertanto, non sarà soggetto ad Iva: il momento impositivo si realizza, infatti, soltanto con l’effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi cui il buono dà diritto. Tale impostazione è coerente alle indicazioni della giurisprudenza Comunitaria, secondo cui l’acquisizione del buono multiuso comporta soltanto la sostituzione di un mezzo di pagamento (denaro) con un altro, cioè il buono stesso (causa C-427/98, Commissione/Germania).

La motivazione di tale differente trattamento Iva è rinvenibile dalla circostanza che per i buoni multiuso, rispetto a quelli monouso, i beni o servizi acquistabili non sono noti e potrebbero essere soggetti ad un trattamento Iva non univoco e, pertanto, l’esigibilità dell’imposta non può che manifestarsi nel momento in cui il buono stesso viene riscattato. Del medesimo avviso anche la giurisprudenza comunitaria che, in alcuni precedenti arresti, ha ritenuto non soggette ad imposta le somme versate per cessioni di beni o prestazioni di servizi ogni qualvolta queste operazioni non siano chiaramente individuate (causa C-419/02 del 21.2.2006, Bupa Hospital e causa C-270/09 del 16.12.2010, Mac Donald Resort).

La determinazione della base imponibile dei buoni corrispettivo

La base imponibile Iva delle operazioni relative ai buoni acquisto è determinata a norma dell’art. 13 del DPR 633/72. Tale disposizione del decreto Iva si limita soltanto a definire la base imponibile delle operazioni derivanti da buoni multiuso, senza nulla dire con riferimento ai buoni monouso, per i quali la base imponibile coincide sempre con il corrispettivo dovuto per il buono medesimo. Con particolare riferimento ai buoni multiuso, l’art. 13, co. 5-bis, del DPR 633/72, dispone specificamente che la base imponibile delle operazioni derivanti dal possesso di tali buoni è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono ovvero, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono, al netto dell’IVA relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Consegue che, se il buono multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile sarà pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono.

Servizi di distribuzione

I servizi di distribuzione e simili relativi a buoni multiuso sono autonomamente rilevanti ai fini Iva ove diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni incorporate nel buono e i soggetti nei cui confronti le operazioni sono effettuate. In particolare, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, la base imponibile, comprensiva dell’Iva, dei servizi di distribuzione e simili relativi ai buoni multiuso, è costituita dalla differenza tra il valore monetario del buono e l’importo dovuto per il trasferimento del buono medesimo. Nella relazione illustrativa allo schema del D.Lgs. 29.11.2018 n. 141, viene proposto il caso di una società (Alfa) che vende un buono corrispettivo multiuso per un valore nominale di 100 (iva compresa) al distributore (Beta) che paga 80 (Iva compresa). La differenza di 20 rappresenta il corrispettivo del servizio di distribuzione reso ad Alfa da Beta che emette fattura. Il distributore (Beta) vende poi il buono corrispettivo a un sub-distributore (Gamma) per 90, il quale emette fattura verso Beta per 10, pari alla differenza tra il valore nominale del buono e l’importo pagato.

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