Donazione ed eredità, tutte le ultime novità in materia

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Quelle della donazione ed eredità sono due tematiche "sempreverdi", spesso oggetto di pronunce giudiziarie anche in considerazione delle rilevanti questioni patrimoniali ad esse collegate.
Su questo blog ne abbiamo già parlato di questi temi in altri precedenti articoli, proprio perché si tratta di questioni rilevanti ed anche recentemente la Cassazione e l'Agenzia delle Entrate sono ritornate sull'argomento.

Donazione ed eredità, quasi due facce della stessa medaglia
Dal punto di vista patrimoniale e successorio, donazione ed eredità sono strettamente legate tra loro.
La donazione, a tutti gli effetti, è un regalo che il donante fa al donatario, tecnicamente è un contratto con il quale il donante arricchisce liberamente (cioè gratuitamente, "per spirito di liberalità") il donatario, trasferendo a quest'ultimo un suo diritto o assumendo verso lo stesso un'obbligazione.
La donazione, però, a tutti gli effetti costituisce un anticipo della (futura) successione del donante, nel senso che alla morte di quest'ultimo anche la donazione dovrà essere fittiziamente ri-considerata nel patrimonio del defunto, mediante la formula "Relictum - Debitum + Donatum", ossia da quello che restano dovranno essere sottratti i debiti e aggiunto quanto donato in vita dal defunto.

Dal punto di vista operativo, però, la donazione può creare problemi nei trasferimenti successivi dei beni donati.
In caso di vendita di tali beni prima di 20 anni dalla donazione o di 10 anni dalla morte del donante, infatti, può scattare il meccanismo della reintegrazione a favore dei legittimari qualora il donante abbia disposto di più della quota di cui poteva effettivamente disporre (c.d. quota disponibile), ledendo così la quota di legittima. Inoltre, le stesse donazioni effettuate in vita potrebbero rientrare in gioco dopo la morte del donante anche per effetto del diverso sistema della collazione ereditaria.

Le novità in materia
In tema di donazioni, due recenti pronunce della Cassazione hanno affrontato alcune delle questioni più controverse e discusse, fornendo interpretazioni che potrebbero portare a rivedere la donazione come valido ed importante strumento per la pianificazione patrimoniale.

In particolare, la Cassazione è intervenuta in tema di donazioni indirette con la sentenza n. 7442/2024, affermando a) che sono tali tutti quegli atti di liberalità effettuati senza la forma solenne dell'atto notarile pubblico prevista per il contratto di donazione e che, b) per tali atti, se effettuati tra genitori e figli, non c'è obbligo di tassazione.
La tassazione sarà dovuta solo se questo genere di liberalità risulta da atti sottoposti a registrazione, in caso di registrazione volontaria o, se dichiarato e di valore superiore ad un milione di euro. Costituiscono donazioni indirette, ad esempio, il trasferimento a mezzo bonifico di denaro da parte dal donante al donatario o la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunta, di una somma di denaro depositata presso una banca, qualora risulti che tale somma, al momento della cointestazione, era di proprietà di uno solo dei contestatari.

L'ordinanza n. 982/2024 chiarisce, invece, la differenza tra spirito di liberalità e negozio fiduciario. Il caso riguardava la vicenda di un genitore che, da un lato, aveva deciso di donare al coniuge tutti i suoi beni per sottrarli così ai propri creditori. Impugnata la donazione da parte del figlio, perché sarebbe avvenuta non per spirito di liberalità del donante nei confronti della donataria, ma solo per proteggere il patrimonio familiari da aggressioni di terzi, la Cassazione ha affermato (invece) che l'animus domandi consiste nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale, senza che vi sia alcun obbligo di natura giuridica o morale e, soprattutto, senza che rilevino le eventuali motivazioni del donante che hanno valenza neutra rispetto all'atto di liberalità. Quindi la donazione è salva.
Diverso è, invece, il concetto di negozio fiduciario, che presuppone l'esistenza di un c.d. pactum fiduciae, un accordo, anche verbale, tra fiduciante e fiduciario che in ogni caso deve essere opportunamente provato.

Infine, da segnalare una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (Circolare AdE 29/E del 19 ottobre 2023), che ha di fatto abolito il coacervo ereditario, sistema per cui quando tra un donante e uno donatario intercorrono più donazioni nelle donazioni successive si deve (n.b. doveva) considerare anche il valore delle precedenti al fine di verificare il superamento o meno della franchigia esente da imposizione (ad es., donazione da padre a figlio per euro 600 mila euro e successiva donazione di altri 500 mila euro: per effetto del coacervo, il valore delle due donazioni andava sommato, quindi 600 mila + 500 mila = 1 milione e 100 mila euro, e dunque la seconda donazione sarebbe stata tassata solo per euro 100 mila, pari alla differenza tra 1 milione e 100 mila (somma totale delle due donazioni) e 1 milione, valore della franchigia esente).

Per effetto di tale abolizione, quindi, il valore delle donazioni fatte in vita dal defunto in favore degli eredi non dovrà essere conteggiato ai fini del calcolo della franchigia.

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