DSA – DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO – DETRAZIONE IRPEF SPECIFICI STRUMENTI

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Spetta la detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2018, da persone, sia minori che maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per:

  • l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento;
  • l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

Cosa sono gli strumenti compensativi

Sono gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria, quali, ad esempio:

  • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
  • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
  • la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
  • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari e mappe concettuali.

Cosa sono i sussidi tecnici e informatici

Sono le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare:

  • la comunicazione interpersonale;
  • l’ elaborazione scritta o grafica;
  • l’ accesso alla informazione e alla cultura.

Detrazione anche per spese per familiari a carico

La detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari a carico che si trovino nelle condizioni previste.

Ai sensi dell’articolo 12 del Tuir, sono familiari a carico:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
  • le altre persone indicate nell'articolo 433 c.c. (coniuge, figli, in loro mancanza discendenti prossimi, genitori, in loro mancanza ascendenti prossimi, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e le sorelle germani o unilaterali) che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ossia, fruiscano di assegni alimentari pagati dallo stesso contribuente).

Requisiti necessari per il riconoscimento del la detrazione

Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare a carico la diagnosi di DSA.

La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico.

Ai fini della detrazione, le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

Normativa

  • Articolo 15, comma 1, lett. e - ter), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), come modificato dall’articolo 1, comma 665, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018);
  • Art. 12 del Tuir;
  • legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
  • Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669.

Prassi

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 75067 del 6 aprile 2018

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