Edilizia libera senza attestazione né visti

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Come noto, a seguito delle truffe riferite alla cessione dei crediti concernenti principalmente bonus facciate e bonus affitti, il legislatore è intervento estendendo l’obbligo della asseverazione dei prezzi e del visto di conformità per la (quasi) generalità di interventi.

Tuttavia talune fattispecie sono state esclude da tali adempimenti. Si tratta delle opere di edilizia libera e dei lavori (non superbonus e non bonus facciate) di ammontare non superiore a 10.000.

Neanche a dirlo sin da subito sono stati riportati dalla dottrina (a mio avviso senza alcuna valido motivo) dubbi sulla esatta portata della norma.

La norma di riferimento è l’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 il quale testualmente prevede: " b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis...omissis.. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate).

La parola “e” ha comportato in dottrina il dubbio se i lavori di edilizia libera per non essere soggetti a attestazione di congruità e visto di conformità dovessero essere di importo non superiore a 10.000 euro, oppure se per i predetti lavori di edilizia libera si prescindesse dall’ammontare della spesa sostenuta.

Premesso che, ad avvio di chi scrive i predetti dubbi erano del tutto infondati, si osserva che in via dirimente è intervenuta una FAC dell’agenzia delle entrate (3 febbraio 2022) la quale ha chiarito “Ne deriva che per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto in fattura, il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (come detto, fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.”

Tenuto conto della parola “o” non v’è dubbio che i lavori di edilizia libera qualsivoglia sia il loro importo non richiedono ai fini della detrazione, ovvero dello sconto in fattura o cessione del credito, né dell’attestazione di congruità dei prezzi né del visto di conformità.

Vediamo allora quali sono gli interventi di edilizia libera.

Volendo individuarli a contrario si osserva che Edilizia libera indica l’insieme dei lavori in casa che si possono fare senza chiedere determinate autorizzazioni al Comune o senza bisogno di depositare documenti e comunicazioni di inizio attività, per cui non è necessario né il permesso di costruire, né la Cil, la Cila o la Scia.

Volendo ad andare ad individuarli puntualmente la questione si fa complessa perché sono alcune decine.

Giusto per darvi conto dei più gettonati: fotovoltaico fuori delle zone paesaggistiche (e sistemi di accumulo), impianti di climatizzazione, barriere architettoniche, impianti elettrici, gas e idrosanitari, serramenti e infissi e molti altri.

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