Errori contabili senza sanzioni – Compleanno senza istruzioni

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Sta per compiere un anno la norma introdotta con decreto cd. “semplificazioni” del 2022 (articolo 8, comma 1, lettera b) e comma 1-bis), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73). Come noto la disposizione prevede che i soggetti che applicano gli OIC e sottopongono il bilancio a revisione legale, possono concedersi il lusso di commettere errori contabili (che in linea di principio comportano conseguenze fiscali), senza alcuna sanzione e senza alcun interesse. Di più, senza neanche dover presentare una dichiarazione integrativa Redditi e Irap.

Chi ha voluto questa manna dal cielo

Si tratta di una norma voluta dalle grandi lobby finanziarie che con la solita arroganza in pratica prendono senza neanche chiedere! In definitiva, l’errore contabile (per farla breve a voler essere tranciati, la mancata registrazione di un ricavo di competenza, posto che la mancata registrazione di un costo di competenza per quanto ricompresa nella norma salvifica interessa meno) una volta scoperto e corretto, fa acquisire una nuova competenza temporale rilevante ai fini fiscali: la data della correzione.

La comodifica della norma in corsa

Già alle origini la norma che escludeva di fatto imprese individuali, società di persone e microimprese, posto che non applicano i principi OIC, suonava discriminatoria, senonché le cose nel proseguire sono andate peggio: ed infatti, con la legge di bilancio 2023 è stato previsto che tale privilegio si applica solo in presenza di bilancio soggetto a revisione legale (anche solo facoltativa).

E così la norma è stata circoscritta ancora di più a chi se l’è cucita addosso. Vale a dire le grandi realtà economiche.

Una impresa di piccole dimensioni se vuole accedere al privilegio (posto che indiscutibilmente di incomprendibile privilegio si tratta) deve sobbarcarsi il costo del revisore.

Il motivo della restrizione introdotta con la legge di bilancio 2023 è che ci si è resi conto di aver fatto il passo più lungo della gamba, come ho sempre sostenuto prima ancora che lo schema di norma fosse approvata nonostante il parere contrario degli uffici tecnici del MEF. Come dire: l’appetito viene mangiando e il rischio assai concreto è che, società disoneste, sfruttassero la norma in modo sistematico per slittare in avanti la tassazione di componenti positivi di reddito.

Una giustificazione debole

Ordunque, la presenza di un revisore dovrebbe garantire che ciò non accada. Ma è pur vero che il revisore non garantisce di certo che non si commettano errori, diversamente la norma de qua non servirebbe a nulla laddove il bilancio fosse sottoposto a controllo legale.

Ebbene, oramai è un fatto che esistono errori fiscali scusabili, quelli commessi dalle grandi imprese ed errori fiscali non scusabili, vale a dire quelli commessi dalle piccole e medie imprese.

Ne risulta che ad esempio, se una banca commette un errore che comporta uno slittamento di imposte (Ires e Irap) in avanti di 1 milione di euro, una volta corretto l'errore a distanza magari di anni non le si potrà eccepire nulla; una piccola srl che commette un errore contabile con uno slittamento di imposte di 10.000 euro dovrà sempre pagare la sanzione del 90% (eventualmente ravveduta), gli interessi e presentare una dichiarazione dei redditi integrativa.

Dunque, senza colpo ferire la disposizione travolge l’inamovibile (fino a ieri) principio di competenza temporale sancito dall’articolo 109 del Tuir; ma solo per i figli, non per i figliastri.

Ancora senza istruzioni

A distanza ormai di quasi un anno dalla introduzione della disposizione nessun documento di prassi ha sciolto i numerosi dubbi operativi tra i quali, certamente, il principale è in che momento l’errore si intende corretto.

Nel momento in cui la contabilità (partita doppia) lo recepisce? Nel momento in cui il Cda approvalo schema di bilancio che contiene la correzione dell’errore? Nel momento in cui il bilancio è approvato dall’assemblea dei soci? Non si tratta di cosa da poco, soprattutto se c’è una verifica in corso analitica da parte dell’amministrazione finanziaria.

Ma in fondo perché preoccuparsi?

Stiamo parlando di potenze economiche. Quando succederà, una soluzione si troverà, come sempre!

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