Esonero contributivo per assunzione di donne lavoratrici

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Eccoci qui ancora una volta, ma a differenza della precedente, oggi non parliamo di Covid-19 (fortunatamente direi!).

Ci troviamo, infatti, ad affrontare un argomento non del tutto nuovo. Tra le diverse novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (DL 178/2020) ad inizio anno, vi era ancora una questione lasciata in sospeso.

Di cosa parliamo?

Semplice, dell’esonero contributivo per l’assunzione a tempo determinato ed indeterminato e per la stabilizzazione di donne svantaggiate avvenute nel biennio 2021-2022 previsto, nella legge di Bilancio per il 2021, nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite massimo di € 6.000,00 annui previsto per coloro che assumono donne lavoratrici nel bienni 2021-2022.

La novità introdotta recentemente è data dal Messaggio Inps n. 3809 del 5 novembre 2021 tramite il quale l’Istituto ha voluto rilasciare le istruzioni operative per poter fruire in modo concreto dell’esonero in questione, oltre ad alcune precisazioni rivolte direttamente ai singoli datori di lavoro.

Ma chiaramente non poteva filare tutto liscio. È infatti previsto un limite per l’incentivo: esso è fruibile solamente per gli eventi avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda l’anno 2022, la fruizione del beneficio è bloccata e dovrà essere sottoposta ad una nuova autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Ma in quali casi è possibile applicare il beneficio?

Come anticipato ad inizio dell’articolo, l’incentivo è valido per le assunzioni di donne a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati, casi per i quali spetta per un periodo pari a 18 mesi a partire dalla data di inizio o di variazione del rapporto di lavoro. Inoltre, può essere applicato anche in caso di assunzione a termine, fino ad un limite massimo di 12 mesi.

Unica “discriminazione” presente è che può essere applicato da aziende appartenenti al settore finanziario (NACE).

Vi è tuttavia una clausola che deve essere soddisfatta al fine del godimento.  Deve verificarsi un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati presso la società in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

L’incentivo è cumulabile con alcuni degli esoneri attualmente esistenti e riconosciuti dalla normativa vigente ma vanno eventualmente verificati possibili divieti di cumulo previsti dagli altri regimi applicati.

La cumulabilità degli incentivi deve seguire il cosiddetto ordine di tempo, secondo il quale l’ultimo esonero che si intende applicare, dovrà tenere presente di quanto già recuperato, e potrà essere beneficiato solamente per la parte residua consentita.

L’Inps ci precisa che l’esonero non è compatibile con l’incentivo per l’assunzione o trasformazione di giovani under 36 previsto dall’art. 1, commi 10-15, della Legge di Bilancio 2021 (DL 178/2020).

Ora vediamo le principali istruzioni operative: per prima cosa i datori di lavoro dovranno presentare una comunicazione preventiva a partire dalla data dell’11 novembre 2021, tramite il cassetto previdenziale, trasmettendo il modulo “92/2012”. Per ogni evento incentivabile, sia esso un’assunzione, una cessazione o una proroga, è necessario presentare una singola comunicazione online.

“Si evidenzia che, qualora tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100 per cento”.

I datori di lavoro potranno procedere all’esposizione in Uniemens già dal mese di novembre dell’elenco delle lavoratrici per le quali spetta l’esonero per il periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che la Commissione Europea ha garantito i fondi solamente per l’anno corrente; per quanto attiene all’anno 2022, sarà necessario il rilascio di una nuova autorizzazione da parte della Commissione stessa.

Si invitano datori di lavoro e colleghi consulenti alla consultazione del Messaggio Inps originale per i dettagli relativi alle istruzioni per la fruizione dell’esonero.

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