Fattura elettronica – modifiche urgenti cercasi

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Come noto, il recentissimo decreto legge n. 119/2018 ha introdotto numerose disposizioni che impattano con la fatturazione elettronica e con le registrazioni contabili. Senonché è proprio il caso di dire: non tutte le ciambelle riescono con il buco.  Le paventate semplificazioni previste dalla norma si traducono nella completa ingestibilità della fatturazione elettronica e dei connessi adempimenti.

Le modifiche normative e le criticità

Vediamo nell’ordine:

  • l’articolo 11 del Decreto interviene sull’articolo 21 del decreto Iva rubricato “Fatturazione delle operazioni” aggiungendo alla lunga lista di elementi che devono essere indicati nella fattura emessa prevede ora anche la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”. Senonché già l’indicazione di questo ulteriore elemento costituisce di per sé una criticità, posto che il tracciato “XML” delle fatture elettroniche non contempla questo campo. Tralasciamo il fatto e diciamo che a tutto c’è rimedio e il tracciato potrà essere integrato da qui a fine anno.
  • Sempre il citato articolo 11 interviene sul comma 4 del predetto articolo 21 del decreto Iva prevedendo che il seguente periodo “La fattura è emessa al momento della effettuazione della operazione determinata a norma dell’articolo 6” è sostituito con “La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.”

Il nuovo passaggio ha una funzione pratica assai rilevante. Infatti, fino a quando la fattura era cartacea lo sapevano tutti che nonostante questa dovesse essere emessa entro la mezzanotte del giorno in cui l’operazione era effettuata o incassato il corrispettivo, accadeva puntualmente che la stessa era predisposta nei giorni immediatamente successivi e fatta pervenire al cliente con tutti i canali conosciuti (a mano, via email, per posta).

Il problema concreto

Ma dal 1° gennaio prossimo la consegna della fattura avverrà tramite il sistema d’interscambio dell’Agenzia delle entrate (SDI). Allora, costringere l’idraulico che ha riparato in tubo dell’acqua in azienda a fare la fattura elettronica entro la mezzanotte del giorno in cui ha eseguito la prestazione è ovviamente impossibile. Quindi, il legislatore ha fatto la grazia: la fattura elettronica la si può fare (e trasmettere al SDI) comodamente entro 10 giorni.

Ovviamente l’Iva a debito, se nel frattempo si scavalla il periodo mensile o trimestrale per la liquidazione dell’imposta.

Esempio

  • prestazione eseguita dall’idraulico il 25 di marzo 2019
  • fattura emessa il 4 di aprile 2019
  • concorre a debito sempre con riferimento al giorno in cui l’operazione è eseguita (marzo 2019 – liquidazione 1° trimestre).

A completamento del cerchio (che tuttavia presenta degli acuti spigoli, come vedremo) l’articolo 14 del decreto interviene sull’articolo 1 del DPR n. 100/1998 che disciplina le modalità di detrazione dell’Iva sugli acquisti, prevedendo che l’acquirente può detrarre nel mese di riferimento l’Iva sulle fatture per acquisti fatti nel mese stesso, sempre ché la fattura del fornitore sia ricevuta (tramite il SDI) entro il giorno 15 del mese successivo.

Quindi:

  • acquisto fatto nel mese di marzo 2019;
  • fattura fornitore ricevuta tramite il SDI il 15 aprile 2019
  • l’Iva è detraibile nel mese di marzo 2019.

Senonché, prima di entrare nel vivo della questione va segnalato che già ora i due termini non conciliano: seppure l’idraulico avesse svolto la prestazione il 31 marzo, al massimo la fattura dovrebbe essere emessa entro il 10 aprile, talché non si vede a che serve prevedere che l’azienda può detrarsi le fatture ricevute entro il 15 aprile. Salvo che la questione riguardi l’ipotesi in cui l’idraulico in violazione della norma emetta la fattura in ritardo ma comunque entro il giorno 15 del mese successivo.

L’impossibile gestione

Mi direte che prevedere 10 giorni di tempo è certamente un’ottima soluzione, senonché non lo è.

Partiamo da un dato inconfutabile: imprese e lavoratori autonomi di piccole dimensioni (compreso il nostro amico idraulico) si affideranno in massa ai propri consulenti per l’emissione della fatture elettroniche cui è connessa la liquidazione dell’Iva di periodo.

Il termine di 10 giorni per la “gestione” della fattura, dunque, è assolutamente insufficiente.

S’immagini quell’artigiano che svolge la propria prestazione il 10 di agosto con la conseguenza che il suo consulente deve collegarsi al sistema di interscambio, predisporre la fattura e trasmetterla entro il 20 di agosto. Un ferragosto di fuoco!!

Oppure quel professionista che incassa un corrispettivo il 24 dicembre talché la fattura deve essere da voi predisposta entro il 2 di gennaio: vi siete giocati il viaggio di Natale!!

In realtà circa le vacanze di Natale le cose non stanno come ve le ho ipotizzate, bensì molto peggio perché il citato articolo 14 del decreto, per le fatture a cavallo d’anno, non concede neanche i 15 giorni del mese successivo per la detrazione nel mese precedente. Per vostra comodità riporto l’intero passaggio “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente (N.d.A. fine mese o fine trimestre) può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

La norma va modificata

Come voi comprendete la norma va modificata nel senso di sganciare questi tre momenti:

  1. data di effettuazione della prestazione: nulla questio a che debba essere indicata nel corpo della fattura (andrà però modificato il tracciato XML)
  2. data di predisposizione materiale della fattura (che non deve avere alcun rilievo dovendo diventare del tutto inconferente)
  3. data di trasmissione al SDI che è quella in cui la fattura assume valenza fiscale.

Compreso e accettato che quel che conta (rectius, che deve contare) è la data di trasmissione al SDI e non la data di predisposizione della fattura, occorre prevedere un congruo periodo di tempo affinché i diretti interessati o i loro consulenti possano trasmetterla, ad evitare di saltare le ferie o di non potersi concedere il lusso di una influenza di stagione.

Una soluzione sarebbe quella di prevedere che la fattura deve essere trasmessa entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui l’operazione è effettuata, fermo restando la rilevanza fiscale ai fini della liquidazione dell’Iva nel periodo in cui l’operazione è effettuata.

Ho la certezza che i casi in cui si arriverà all’ultimo giorno utile per trasmettere la fattura saranno episodici e frutto di mere contingenze: nessuno ha interesse a tirarla a le lunghe, tanto l’Iva va comunque a debito nel mese (o trimestre) in cui l’operazione è effettuata.

 

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