Forfetari, da abrogare gli inutili obblighi dichiarativi del Quadro RS

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I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli ISA, ma per essi devono comunque essere indicati in appositi righi della dichiarazione dei redditi specifici obblighi informativi ed indicazioni relative alle attività agevolate sia per gli esercenti attività d’impresa (da RS375 a RS378) che per i lavoratori autonomi (RS381). Anche questi soggetti minori, quindi, dovranno procedere non solo alla conservazione della documentazione delle spese sostenute, ma anche ad un monitoraggio delle stesse anche se, almeno fino ad un eventuale accertamento tributario, esse non rilevano né ai fini dell’accesso/permanenza nel regime, né, tanto meno, ai fini della determinazione del reddito.

A dire il vero, peraltro, questa sorta di indicatori di compatibilità economica con l’adozione del forfait tributario non appare particolarmente funzionale al sistema dell’accertamento a cui sono evidentemente rivolti, almeno per quanto attiene ipotesi di ricostruzioni presuntive finalizzate a scovare eventuali redditi evasi.
Ovviamente, infatti, chi decidesse artatamente di occultare ricavi/compensi elevati per rimanere all’interno delle soglie massime tabellari previste per i ricavi conseguiti nel regime agevolato si guarderà bene dal dichiarare in RS l’effettività dei costi realmente sostenuti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale/professionale forfetaria, anche perché spesso potrebbe facilmente sovrapporre o confondere acquisti di beni o servizi effettuati nella propria sfera individuale lavorativa con quella privata, potendo, quindi, ricevere per gli stessi anche una ricevuta fiscale alternativa ad una fattura passiva per qualsivoglia operazione pur effettuata nell’esercizio dell’attività e potendo così eluderne l’inclusione dichiarativa nei righi del quadro RS.

Questo regime, quindi, deprime sostanzialmente il conflitto di interessi fiscale, in quanto per il contribuente forfetario non vi è alcun beneficio (che non sia quello civico) a ricevere documentazione fiscale dei propri costi sostenuti (essendo la stessa del tutto irrilevante nel contesto di una deduzione non analitica dal reddito di costi già predeterminati a forfait) e che, al contrario, esso, nel non promuovere una contrapposizione dell’interesse fiscale del venditore con quello del compratore, rende addirittura conveniente un eventuale patto di complicità evasivo tra le parti che, di fatto, può far raggiungere un reciproco vantaggio.

Da un lato, infatti, se un venditore che non emette fattura occulta i ricavi, il compratore forfetario, che si trova in un regime estraneo al campo di applicazione dell’IVA, può evitare così di corrispondergli un tributo indetraibile e, quindi, non sopportare integralmente un costo che risulterebbe anche analiticamente indeducibile.
Che dalla compilazione del quadro RS del modello UNICO possano scaturire informazioni decisive ai fini dell’accertamento tributario per scovare eventuali infedeltà dichiarative appare allora alquanto improbabile atteso il fatto che, per quanto detto, non è né particolarmente complicato per i forfetari ricevere una certificazione fiscale degli acquisti diversa dalla fattura per minimizzare i dati quantitativi da compilare nei righi del quadro RS (e, quindi, acquistare beni o servizi in “bianco” per venderli eventualmente in “nero”), né, nei casi più insidiosi, alimentare il circolo vizioso evasivo tipico di chi compra in “nero” per vendere in “nero” al fine di poter rimanere entro le soglie del regime agevolato, ridurre il carico fiscale risparmiando l’IVA e presentare comunque come coerente il risultato forfetario sul versante delle operazioni attive dichiarate nel quadro LM sottofatturando magari le stesse.
In altri termini, da molti degli scarni righi del quadro RS ben poco potrà emergere per scovare ipotesi di evasione fiscale e, quindi, non si capisce per quale motivo mantenerli in vita.

Maggiore utilità, invece, sembra avere quella previsione che ha impone a coloro che fruiscono del regime forfetario, pur se non tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del DPR 600/73, ad indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi. I predetti dati devono essere indicati ai righi RS371, RS372 e RS373, compilando un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.

Al riguardo, sempreché anche in questo caso il contribuente non decida di avvalersi di prestazioni sommerse e non fatturate con un pactum sceleris finalizzato alle già citate ragioni di convenienza finanziaria, da questa sorta di “770 small” potrebbero invece emergere eventuali prestazioni non dichiarate in UNICO dai fornitori dei contribuenti forfetari.

In altri termini, perché non alleggerire gli adempimenti dichiarativi senza alcun obiettivo, abrogando quello che non serve sostanzialmente a nulla e semmai lasciare solo quello che almeno un minimo può aiutare il controllo fiscale? Si chiede troppo? Appuntamento di verifica al Modello REDDITI PF 2024...

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