Fringe benefit autovettura al dipendente – dipende dalla marmitta!

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La legge di bilancio 2020, dopo una travagliata gestazione sul punto, ha partorito una modifica alla disciplina del fringe benefit riferito all’assegnazione dell’autovettura aziendale in uso promiscuo al dipendente (sottolineo lavoratore dipendente, escludendo quindi i collaboratori, compreso amministratore).

La modifica è un inno alla sensibilità ecologica poiché è in funzione della quantità di gas di scarico emessa per ogni KM percorso dalla autovettura concessa in uso al dipendente.

E’ bene far presente che nessuna modifica è stata apportata all’articolo 164 del Tuir il quale continua a prevedere che laddove l’autovettura è concessa in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, il datore può dedurre tutti i relativi costi per un ammontare pari al 70%, senza alcun limite di spesa. Va detto che la norma se l’è vista brutta perché nelle frenetiche stesure (levi e metti) delle diverse bozze dello schema di legge, la deducibilità era stata fortemente limitata.

Contratti stipulati entro il 30 giugno 2020

Tanto premesso, va precisato che la nuova misura del reddito da tassare in busta paga al dipendente riguarda solo i contratti stipulati dal 1° luglio 2020, con il risultato che le autovetture aziendali concesse in uso prima di tale data continuano a seguire le favorevoli disposizioni previste dall’articolo 51 del Tuir: vale a dire, il reddito da assoggettare a tassazione e contribuzione in capo al dipendente resta ancorato alla tariffa ACI della specifica vettura consegnatagli applicata a 15.000 Km e ridotta al 30%, ossia 4.500 KM l’anno. Se poi il datore addebita somme al dipendente per l’utilizzo promiscuo dell’autovettura, il fringe benefit in busta paga viene corrispondentemente ridotto. Ovviamente, i 4.500 Km sono riferiti ad un anno, talché se la concessione avviene per un periodo più breve il relativo importo va riproporzionato.

I contratti stipulati dal 1° luglio 2020

Come detto, la legge di bilancio 2020, ha messo mano all’articolo 51 del Tuir sostituendo come segue la lettera a):

Il reddito riferito ad autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo a dipendenti, con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, è determinato in base ai valori di emissione di anidride carbonica, In particolare:

  • non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di CO2): tariffa ACI 15.000 chilometri * 25%;
  • superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km: 15.000 chilometri * 30%
  • superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km: 15.000 chilometri * 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dall’anno 2021.
  • superiori a 190 g/Km: 15.000 chilometri * 50%, per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dall’anno 2021.

I predetti redditi devo essere ridotti degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Dunque, più la macchina è ecologica e meno c’è reddito tassabile per il dipendente, più è inquinante è più sale il reddito in busta paga.

Come fare a verificare quanta CO2 emette la vostra auto?

Prendete il vostro libretto di circolazione andate al secondo quadrante e verificate la voce V.7. Se la vostra auto non è stata immatricolata in epoca paleozoica li trovate il dato.

Auguri!

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