General Contractor e Superbonus: esclusione solo in presenza di mero coordinamento

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Con due recenti risposte ad interpello, dello scorso 15 e 19 aprile 2021, l’Agenzia delle entrate chiarisce la gestione del Superbonus (e delle altre detrazioni edilizie) nei casi in cui gli interventi siano effettuati tramite la formula del Contraente Generale.

Si tratta di una figura utilizzata frequentemente per lavori di una certa consistenza ed ha il vantaggio di evitare al committente, sia persona fisica che condominio, di coordinarsi con le molteplici professionalità necessarie alla corretta esecuzione delle opere, peculiarità che emerge soprattutto nel caso della superdetrazione del 110%: è, infatti, il General Contractor a contrattualizzare i rapporti con le diverse imprese appaltatrici e subappaltatrici e, generalmente, anche le prestazioni professionali dei tecnici (comprese le asseverazioni e il rilascio del visto di conformità).

La configurazione

La figura del Contraente Generale è normata esclusivamente nell’ambito dei contratti pubblici (art. 194 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e definita come il soggetto che, in qualità di unico referente nei confronti del committente dei lavori, si impegna a realizzare l’intervento oggetto dell’incarico in tutti i suoi aspetti essendo dotato delle competenze necessarie per garantire l’obbligazione di risultato, ovvero il corretto completamento dell’opera commissionata.

Nell’ambito privatistico (quale è l’ambito che contraddistingue gli interventi che danno diritto alle detrazioni edilizie), l’attività del Contraente Generale non trova una propria specifica normazione, con la conseguenza che la relativa disciplina è rimessa all’autonomia contrattuale delle parti (committente, imprese, professionisti).

General Contractor e agevolazione

Il General Contractor assume l’obbligazione di realizzare l’intera opera oggetto di agevolazione (in forma diretta ovvero tramite subappalto) compreso il sostenimento, nell’interesse del cliente, delle spese professionali inerenti alla progettazione dell’intervento e quelle necessarie ed indispensabili per poter fruire dell’agevolazione che, per quanto concerne la superdetrazione del 110%, si concretizzano in spese per asseverazioni, APE e visto di conformità.

Il problema principale che si è posto, in presenza del General Contractor, riguarda il riconoscimento della detrazione del 110% (e della relativa cessione/sconto) in relazione alla fattura emessa dallo stesso General Contractor nei confronti del committente, per riaddebitare a quest’ultimo i costi per gli interventi e/o spese professionali sostenute per le asseverazioni e visto di conformità, oppure per la mera attività di coordinamento.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Nel caso di specie trattato nella risposta ad interpello n. 254/2021, il committente ha appaltato al Contraente Generale, in virtù di un unico contratto, sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi, che quello di progettazione dell’opera. Il Contraente Generale non riceve alcun compenso specifico per l’attività di coordinamento svolta e logicamente l’attività del Contraente Generale troverà la propria remunerazione nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori, sia che la stessa sia effettuata direttamente mediante la propria organizzazione aziendale sia attraverso contratti di subappalto dei lavori.

I professionisti incaricati (per le asseverazioni, visto di conformità) emettono fattura direttamente nei confronti del Contraente Generale, che effettua il pagamento delle fatture e, in virtù di un mandato senza rappresentanza, riaddebita al committente i relativi importi.

L’Agenzia delle entrate conferma il riconoscimento del superbonus (in presenza dei requisiti richiesti dall’articolo 119 D.L. 34/2020) in relazione alle spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione: di conseguenza, ammette al superbonus la fattura emessa dal Contraente Generale per riaddebitare le spese al committente, a condizione che:

  • il servizio (fornitura dell’intervento, asseverazione, visto di conformità) sia descritto in maniera puntuale;
  • sia indicato il soggetto (fornitore, professionista) che lo ha reso.

La medesima fattura, emessa dal General Contractor, potrà conseguentemente essere oggetto di sconto in fattura o cessione.

La successiva risposta n. 261/2021 conferma gli stessi contenuti, pur nella diversa fattispecie del Contraente Generale con la veste di E.S.Co. (cioè, Energy Service Company, che garantiscono e assicurano professionalità nella realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di interventi di risparmio energetico, permettendo al cliente di reperire le risorse necessarie a coprire l’intero finanziamento o assistendolo nell’accesso al credito).

Il General Contractor “puro” escluso dall’agevolazione

Nessuna agevolazione se la spesa è riconducibile all’attività di organizzazione e mero coordinamento del General Contractor. La risposta ad interpello n. 254/2021, precisa che sono escluse dal superbonus i corrispettivi specifici riconosciuti al Contraente Generale per l’attività di mero coordinamento, trattandosi di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento: è il caso, ad esempio, del Contraente Generale che come attività si limita unicamente ad effettuare il coordinamento tra le diverse imprese e figure professionali coinvolte e che, per tale servizio, richiede uno specifico compenso.

Ciò in analogia all’esclusione dall’agevolazione per il compenso riconosciuto all’amministratore di condominio per lo svolgimento degli adempimenti connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al superbonus (circolare n. 30/E/2020).

Norma:

  • Articolo 119 decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020

 Prassi

  • risposte ad interpello n. 254 del 15 aprile 2021
  • risposta ad interpello n. 261 del 19 aprile 2021

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  1. Avatar ufficiotecnico

    Buongiorno, la mia azienda è una srl con due soci: l’amministratore unico, socio lavoratore, segue gli aspetti commerciali e gestionali mentre io, libero professionista, seguo assieme ad altri colleghi liberi professionisti, gli aspetti tecnici delle commesse superbonus. Il contratto con il committente finale include la fornitura e posa in opera delle tecnologie proposte sia sull’involucro che sugli impianti, e tutti i lavori vengono subappaltati a imprese di nostra fiducia così come le attività professionali per la progettazione, direzione lavori e resp. sicurezza. La nostra società non ha personale dipendente e tantomento attrezzature e subappaltiamo quasi tutte le attività aggiungendo dei ricarichi sulle prestazione dei nostri subfornitori, ad eccezione di quelle strettamente di competenza mia e del mio socio. La domanda che le pongo è la seguente: possiamo ritenere che laddove emettiamo fatture per f.p.o. al cliente finale e quindi non solo per le attività di mera “gestione” del processo superbonus, rientriamo a pieno titolo nella definizione impresa che può operare in veste di G.C.
    Grazie anticipatamente del gradito riscontro.
    Cordiali saluti.
    Ing. Sergio Buda.


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