Gli obblighi contributivi nelle collaborazioni gratuite familiari ed i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale per le attività stagionali

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La popolazione delle micro imprese, tipiche del tessuto produttivo ed economico delle attività del nostro Paese, è popolato da moltissime ditte individuali, artigiane e commerciali.

Molto spesso queste attività vivono, ed a volte sopravvivono, con il sacrificio del lavoro di un componente della famiglia, e con l’aiuto – altrettanto sacrificato – di coniuge e figli che, il più delle volte “incastrano” la prestazione familiare con altra forma di reddito (primo lavoro) o con lo studio, prestando attività gratuita nell’impresa di famiglia.

Il tema è stato oggetto per molti anni nel centro di discussione da parte di giurisprudenza e dottrina in merito ai principi generali del diritto, per distinguere in quest’area grigia quali fossero le circostanze che generavano i classici presupposti dei “rapporti di lavoro”, quindi con conseguenti obblighi contributivi e retributivi e quando invece l’attività rientrava nell’ambito del cosiddetto Affectionis vel benevolentiae causa.

Molto recentemente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è (nuovamente) intervenuto sulla materia con circolare n. 50 del 15 marzo 2018. Nella citata circolare l’INAIL intende fornire particolari precisazioni, condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché con gli istituti di previdenza, in materia di collaborazioni rese dai familiari nell’impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell’assoggettamento al relativo regime previdenziale, per uniformare l’attività di vigilanza del personale ispettivo.

Come ricordato, le norme prevedono l’obbligo contributivo nelle ipotesi in cui l’attività del collaboratore e del coadiuvante dell’impresa venga prestata con i noti principi di “abitualità e prevalenza”.

L’Ispettorato osserva che vi sono delle “riscontrate difformità nella valutazione degli indici di abitualità e prevalenza dell’attività lavorativa resa dai collaboratori/coadiuvanti familiari, in particolare in relazione alle attività commerciali”.

Esiste quindi l’esigenza, in linea con le disposizioni generali che governano l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, di definire delle linee guida dell’attività di vigilanza concernenti il mero piano della metodologia operativa, mediante l’individuazione di parametri orientativi e casistiche utili al riscontro della natura occasionale delle collaborazioni familiari.

Anzitutto, così come già ricordato con precedenti istruzioni Ministeriali (si ricorda la circolare 10478 del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2013) l’attività ispettiva dovrà valutare “caso per caso” le singole fattispecie pertanto, pur cercando dei parametri oggettivi, l’Ispettorato dovrà valutare ogni singola situazione emersa dall’accesso ispettivo.

Secondo l’INL si potranno definire “occasionali automatici” tutte quelle circostanze in cui non vi sia un’assicurazione di una presenza continuativa, ad esempio di un familiare già titolare di un impiego full time ovvero il caso del familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa.

In tali è possibile ricondurre verosimilmente tali prestazioni ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte e, conseguentemente, optare per un giudizio di occasionalità delle stesse con esclusione dell’obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale.

Va tuttavia sottolineato che la circolare dell’ispettorato non garantisce in assoluto la gratuità della prestazione, perché la sopra citata “verifica caso per caso” consentirebbe comunque al personale ispettivo di decifrare (con quale criterio?) i presupposti e gli indici di un rapporto “abituale e prevalente”!

Secondo quindi la circolare, non costituisce una “garanzia” l’essere familiare pensionato o occupato a tempo pieno, perché – qualora venisse rilevata la presenza di vincoli contrattuali – l’intervento ispettivo potrebbe conseguentemente assoggettare a tale collaborazione l’obbligo dei versamenti contributivi.

Come ricordato dalla circolare Ministeriale 10478 del 10 giugno 2013, il limite di “confine” per le ALTRE prestazioni familiari, quindi escludendo i pensionati ed i lavoratori in possesso di una posizione lavorativa a tempo pieno, può essere misurato in novanta giornate annue, convertibili anche in ore (720 annuali) nel caso di prestazioni lavorative limitate nella giornata.

Con riferimento al limite delle 90 giornate nell’anno, rinvenibili in precedenti orientamenti ministeriali, l’Ispettorato le definisce come un mero indice di valutazione di occasionalità della prestazione, laddove utilizzabile in ragione degli elementi acquisiti”.

L’Ispettorato non perde l’occasione per ricordare che le “90 giornate” sono frutto di criteri addottati dal legislatore per il settore dell’artigianato e si basano sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi per il settore del commercio in ordine ai requisiti di abitualità e prevalenza della prestazione di cui all’art. 2 della L. n. 613/1966. Per tale ragione, in linea con le regole note, tale indice può risultare utile anche in relazione al settore turistico.

E qui arriva la novità centrale dell’intervento Ministeriale.

Come ci si comporta nel caso di attività stagionale? Sono sempre 90 giornate, pur ricomprese in un ambito temporale più breve?

Secondo l’Ispettorato l’indice dei 90 giorni nell’anno, dovrà essere riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale (ad es. per una durata stagionale di tre mesi, 90:365x90 = 22 giorni).

Ed ancora, da parte dell’Ispettorato, un altro messaggio subliminale, ma non troppo: Attenzione perché il citato criterio di valutazione non è peraltro destinato ad operare in termini assoluti.

Ammette quindi, l’Ispettorato che nel corso dell’attività lavorativa si possa prescindere da tale criterio. In tale ipotesi i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.

In conclusione si ricorda che tali regole / deroghe hanno valenza e sono riferite esclusivamente agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’INPS.

Per quanto attiene invece alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL dei collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio – trattandosi di obbligo assicurativo notoriamente più stringente – restano valide le precisazioni contenute nella lettera circolare n. 14184/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che prevede l’obbligo assicurativo salvo il solo caso di attività meramente accidentale , ricompresa in un limite – molto più stringente – di dieci giornate annue.

Quando si dice…. “di doman non c’è certezza”….   

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